Non solo visita medica per il lavoro: diritti del Lavoratore e ruolo del Medico Competente
La scelta di non inserire riferimenti normativi dettagliati è volutamente editoriale, per rendere la lettura più fluida e comprensibile anche a chi non ha familiarità con il linguaggio giuridico.
Per chi desidera approfondire o disporre di strumenti pratici vengono riportati in allegato i moduli operativi, con i riferimenti normativi essenziali, utilizzabili direttamente dai lavoratori.
La sorveglianza sanitaria (di cui la visita medica) non è un controllo disciplinare e non serve a giudicare la persona che lavora. Non è uno strumento di selezione o di pressione, ma una misura di prevenzione finalizzata a tutelare la salute nel tempo. Serve a individuare precocemente segnali di rischio, a prevenire l’insorgenza di malattie professionali, oltre che a verificare che le modalità di lavoro siano compatibili con lo stato di salute.
La visita medica è prevista solo in casi ben definiti: avviene prima dell’assegnazione a mansioni che comportano rischi per la salute, e con periodicità stabilita in base ai rischi presenti; in caso di cambio di mansione; dopo assenze prolungate per motivi di salute ( maggiore 60 giorni); per alcuni rischi alla cessazione del rapporto di lavoro.
Un aspetto importante spesso poco conosciuto è che anche il lavoratore può chiedere una visita medica, in qualunque momento quando avverte disturbi che ritiene collegati all’attività lavorativa o quando sente che la mansione non è più compatibile con il proprio stato di salute. Non è necessario formulare diagnosi o fornire spiegazioni cliniche dettagliate, è sufficiente rappresentare il disagio o la difficoltà percepita al medico competente .
Nota per il lavoratore
La richiesta di visita medica va indirizzata al Datore di Lavoro e al medico competente, ed è consigliabile farlo per iscritto in modo semplice e neutro. Si ribadisce che per le eventuali informazioni sui dati sanitari sè consigliabile indirizzarla solo al medico competente.
In allegato all’articolo è disponibile un modulo di richiesta di visita medica su iniziativa del lavoratore.
Nota per il medico competente
Quando il lavoratore richiede una visita medica su propria iniziativa, il medico competente è tenuto a valutare la richiesta in relazione ai rischi lavorativi e alle condizioni sanitarie rappresentate.
Se la richiesta non viene ritenuta pertinente o necessaria è buona pratica motivare tale considerazione per iscritto, fornendo una risposta chiara e comprensibile, indirizzata al lavoratore, e per conoscenza al datore di lavoro.
La tracciabilità della valutazione tutela il lavoratore, il medico competente e l’azienda.
Allo stesso tempo, non tutte le visite richieste dall’azienda sono automaticamente dovute. Se una visita non rientra nei casi previsti dalla normativa o non è collegata ai rischi lavorativi effettivamente presenti, il lavoratore può legittimamente rifiutarla. La salute non può diventare uno strumento di controllo o di pressione, e la sorveglianza sanitaria non può essere utilizzata per finalità organizzative o disciplinari.
Informazione sugli esiti della sorveglianza sanitaria: un diritto del lavoratore
Nell’ambito della sorveglianza sanitaria il lavoratore ha diritto a essere informato dei risultati della sorveglianza sanitaria, non solo del giudizio di idoneità. Questo diritto discende direttamente dall’obbligo del medico competente di informare ogni lavoratore sugli esiti della sorveglianza sanitaria.
Per “risultati” non si intende soltanto il giudizio finale di idoneità ma anche gli esiti degli accertamenti clinici e strumentali, effettuati nell’ambito della sorveglianza sanitaria nella misura in cui sono utili alla tutela della salute del lavoratore.
Se dopo una visita o dopo accertamenti sanitari, eseguiti nell’ambito della sorveglianza sanitaria, il lavoratore non riceve alcuna informazione sugli esiti è legittimo e corretto che chieda chiarimenti direttamente al medico competente, anche per comprendere il motivo di un’eventuale mancata comunicazione.
Nella pratica può accadere che il medico competente inserisca i risultati degli accertamenti in una busta chiusa e li consegni al datore di lavoro. In tali situazioni, per vari motivi organizzativi o gestionali può succedere che gli esiti non vengano poi consegnati al lavoratore.
Questa modalità operativa, oltre a non essere conforme allo spirito della normativa, può risultare pericolosa per la salute del lavoratore.
Anche alterazioni lievi o non direttamente correlate ai rischi lavorativi, se non comunicate, possono non essere monitorate nel tempo. Senza un confronto con il medico curante tali segnali possono essere sottovalutati e, in alcuni casi, nascondere condizioni patologiche più rilevanti che richiederebbero approfondimenti o controlli periodici.
Per questo motivo è fondamentale che il lavoratore richieda sempre gli esiti degli accertamenti che lo riguardano, e ne prenda visione. La tutela della salute non si esaurisce nel giudizio di idoneità alla mansione, ma passa anche attraverso una corretta informazione con la possibilità di attivare, se necessario, percorsi di cura o di monitoraggio al di fuori dell’ambito lavorativo.
Nota per il lavoratore
Se non ricevi gli esiti degli accertamenti sanitari, effettuati nell’ambito della sorveglianza sanitaria, hai il diritto di chiederli direttamente al medico competente.
In allegato all’articolo è disponibile un modulo per la richiesta degli esiti degli accertamenti sanitari.
Nota per il medico competente
Il medico competente è tenuto a informare il lavoratore sugli esiti degli accertamenti effettuati nell’ambito della sorveglianza sanitaria, utilizzando un linguaggio comprensibile e proporzionato.
Informazioni sul giudizio di idoneità
Un altro elemento centrale della sorveglianza sanitaria è il giudizio di idoneità: il lavoratore ha diritto a riceverlo in forma chiara, ad essere informato sul suo significato, e a conoscere la data in cui gli viene comunicato. Questo aspetto è particolarmente importante perché consente, se necessario, di esercitare il diritto di ricorso nei termini previsti dalla legge.
E se il lavoratore ha già referti di esami di laboratorio, accertamenti strumentali o consulenze specialistiche ?
Se il lavoratore ha già effettuato accertamenti sanitari recenti e pertinenti, può informarne il medico competente. La normativa recente favorisce una sorveglianza sanitaria mirata che eviti accertamenti inutili o ripetitivi quando sono già disponibili elementi utili alla valutazione. La condivisione della documentazione sanitaria resta comunque una scelta del lavoratore, e deve avvenire nel rispetto della riservatezza.
Nota per il medico competente
In occasione della visita preventiva o della presa in carico di un nuovo lavoratore, è buona pratica chiedere se sono disponibili precedenti accertamenti sanitari o copia della cartella sanitaria e di rischio di precedenti rapporti di lavoro.
Cosa è previsto dalla normativa alla cessazione del rapporto di Lavoro
Alla cessazione del rapporto di lavoro il lavoratore ha diritto a ricevere copia della propria cartella sanitaria e di rischio. Si tratta di un documento importante perché ricostruisce la storia lavorativa dal punto di vista della salute e può risultare utile anche a distanza di anni, ad esempio in caso di cambio di lavoro o di riconoscimento di una malattia professionale. Non è una concessione dell’azienda, ma un vero e proprio diritto del lavoratore.
Nota per il lavoratore
Se la cartella sanitaria e di rischio non viene consegnata al termine del rapporto di lavoro, il lavoratore può richiederla formalmente (verificare se è copia conforme all'originale!).
In allegato all’articolo è disponibile un modulo per la richiesta della copia della cartella sanitaria e di rischio.
In caso di mancata trasmissione il lavoratore può rivolgersi al Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro e Medicina del Lavoro della ASL territorialmente competente.
Nota per il medico competente
Per la visita medica preventiva chiedere al lavoratore se ha la copia " conforme" della cartella sanitaria e di rischio, e/o referti di consulenze specialistiche, esami di laboratorio o strumentali.
CONCLUSIONI
Conoscere questi strumenti non serve a complicarsi la vita ma a semplificarla. Significa sapere quando una richiesta è legittima, quando è possibile fare una scelta diversa, e soprattutto a chi rivolgersi quando qualcosa non va.
La tutela della salute sul lavoro inizia da qui:
- consapevolezza;
- chiarezza;
- accesso reale alle tutele previste dalla legge.
Clicca qui per scaricare i moduli


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