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mercoledì 29 maggio 2019

Sorveglianza sanitaria per addetti alle attività di asfaltatura

Si riporta di seguito l'attività di sorveglianza sanitaria per il rischio cancerogeno da IPA. che  la Consulta Interassociativa Italiana della Prevenzione, consiglia per i lavoratori addetti all'asfaltatura stradale 


  1. visita medica con 1.)approfondita anamnesi lavorativa e patologica, 2.) esame obiettivo con particolare riguardo alla cute e all'apparato respiratorio, 3.)somministrazione di questionario CECA
  2. esame spirometrico con periodicità triennale
  3. determinazione dell’1-OHP-u con periodicità almeno annuale con raccolta delle urine di fine turno e di fine settimana lavorativa in un periodo rappresentativo della massima attività, possibilmente nel periodo estivo, con somministrazione di un questionario standardizzato per la rilevazione delle abitudini di vita e di possibili confondenti per un'esposizione extraprofessionale a IPA.
  4. HRTC a dosi basse per i lavoratori  che hanno compiuto  i 50 anni  che si trovano nelle seguenti  condizioni ,   storia di fumo di almeno 20 pacchetti anno (n° di sigarette/die/20 x n° anni fumo) ed almeno un altro fattore di rischio quale: esposizione a cancerogeni professionali polmonari; altro tumore; familiarità per insorgenza precoce di tumore polmonare (<60 aa), altre comorbidità polmonari (broncopneumopatia cronica ostruttiva o fibrosi polmonare) (NCCN).
Tenuto presente che l'articolo 243 del D.Lgs. 81/08, relativo alla sorveglianza sanitaria per gli agenti cancerogeni e mutageni, non stabilisce la periodicità della visita medica, la stessa ai sensi dell'articolo 41 , comma 2, lettera b, del D.Lgs. 81/08,  dovrà essere effettuata  annualmente.

Al seguente link è possibile effettuare il download del Ebook rischio chimico e cancerogeno della Consulta Interassociativa Italiana della Prevenzione 

lunedì 6 novembre 2017

Protocollo di Sorveglianza Sanitaria




Definizione e Finalità
Il protocollo di sorveglianza sanitaria (PSS) è il documento attraverso il quale il medico competente stabilisce il “proprio piano di azione” per    tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Attraverso il PSS, il medico competente:

·      Mette in atto “una delle azioni” per collaborare sia alla valutazione dei rischi e sia alla stesura del documento di valutazione dei rischi;
·      Crea una base certa, esplicita e trasparente su cui può dialogare con gli organi di vigilanza, il Datore di lavoro, Il responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione, i tecnici che si occupano di valutare i rischi, il responsabile dei lavoratori per la sicurezza tecnici ecc;
  ·      Indica gli esami clinici, biologici e strumentali  mirati ai rischi, utili per la formulazione dei giudizi di idoneità;

Attraverso il PSS, il medico competente descrive   il modo con cui sarà attuata la prevenzione secondaria, indicherà di conseguenza una delle misure di prevenzione e protezione conseguenti alla valutazione dei rischi.

Tenendo in considerazione, l’articolo 28 comma 2, lettera b, del D.Lgs. 81/08 che stabilisce che:” il documento di valutazione dei rischi deve contenere “l’indicazione delle misure di prevenzione e protezione a seguito della valutazione dei rischi, e ritenuto che con il PSS il medico competente descrive un azione di prevenzione secondaria, ne consegue che il PSS    dovrà essere integrato nel documento di valutazione dei rischi. 

Tipologia
I protocolli di Sorveglianza Sanitaria possono essere di due tipi
·      Per mansione
·      Individuale
Per il primo tipo, il medico competente redige il piano sanitario per un gruppo omogeneo di lavoratori esposti tutti allo stesso rischio e alla stessa intensità. Tale documento sarà parte integrante del documento di valutazione dei rischi.
Per il secondo tipo, il medico competente nei casi di ipersuscettibilità per cause fisiopatologiche, e o legate all’età, redige il PSS specifico per il singolo lavoratore. Tale tipologia di PSS  sarà reperibile solo nella cartella sanitaria e di rischio, dove sono indicate le condizioni che giustificano le variazioni rispetto al protocollo generale.
Obblighi da rispettare
Il decreto Legislativo stabilisce i seguenti obblighi in merito alla pianificazione del piano sanitario
1.     Art. 25, comma 1, lettera b: “il medico competente programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati”
2.     Art. 39, comma 1: “L’attività di medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).  Indicazioni del Codice Etico ICOH nella scelta degli accertamenti sanitari ,: “  A) essi devono essere di reale giovamento sul piano della salute ( sensibilità, specificità, valore predittivo), B) bisogna tener in considerazione della loro invasività, scegliendo l’accertamento meno cruento , C)  bisogna tener conto dei costi economici e sociali per l’azienda e la collettività derivanti dal protocollo prescelto.
3.     Art. 41, comma 4.  Le visite mediche, comprendono gli esami clinici e  biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio e ritenuti necessari dal medico competente  mirati al rischio. Inoltre il comma 4 stabilisce che: nei casi e alle condizioni previste dall’ordinamento le visite…….sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.”
 Per accertamento mirato si intendono gli accertamenti che valutano lo stato/funzionalità degli organi bersaglio di rischio.  Cioè la dove vi è un rischio specifico valutato, vi deve essere l’accertamento mirato, se non vi è rischio specifico, non vi sarà alcun accertamento specifico, anzi l’effettuazione di tali esami in contrasto con quanto stabilito al comma 3 dell’articolo 41 del D.Lgs.81/08 “le visite mediche ……non possono essere effettuate, negli altri casi vietati dalla normativa vigente”.

Per quanto su descritto si evince che gli accertamenti scelti devono essere:
·      Utili a cogliere effetti precoci
·      Non invasivi
·      Sensibili e specifici
·      Standardizzati
·      Secondo quanto stabilito dalla normativa e indicati dalla letteratura scientifica aggiornata
·      In grado di fornire indicatori sanitari utili per la valutazione di gruppo.
·  Rapportati ai rischi individuati nella valutazione dei rischi, (piena corrispondenza tra i rischi individuati nel documento di valutazione dei rischi, tra quelli indicati nel protocollo sanitaria e in cartella sanitaria e di rischio.

Informazioni contenute nel Programma di Sorveglianza Sanitario Generale

Per quanto già scritto , così come già in passato ho redatto PSS,  penso che i”  campi minimi” da inserire   per ogni reparto/mansione  devono  essere :  rischi specifici, l’entità  del rischio, gli organi bersaglio, gli effetti precoci e le eventuali malattie in conseguenza dell’esposizione quali/quantitativa al rischio, i riferimenti normativi, gli accertamenti sanitari supplementari alla visita medica, la periodicità della visita medica e degli accertamenti sanitari rapportati all’entità del rischio, letteratura, linee guida, indirizzi scientifici che hanno guidato la scelta degli accertamenti sanitari.

Considerazioni personali sulla utilità dei PSS come azione di collaborazione alla Valutazione dei rischi e alla stesura del documento di valutazione dei rischi.

Sono dell’opinione che il PSS sia una delle azioni di collaborazione che il medico competente deve mettere in atto per tutelare  la salute dei lavoratori e per rispettare gli obblighi a suo carico. Spesso, le valutazioni dei rischi, terminano con un indice numerico, con una dizione del tipo “basso, medio alto, irrilevante per la salute ecc, oppure attraverso un colore del semaforo correlato al grado  di rischio, ma non indicano per quel tipo di rischio e per quella intensità di rischio, quali siano gli effetti sui lavoratori. Attraverso il PSS il medico competente ha l’occasione di fornire il suo contributo sanitario , contributo utile a definire a secondo dei rischi, dei livelli di rischio , del “tipo di lavoratore”,  sia i probabili   effetti  sulla salute, e sia  la  strategia che adotterà al fine di tutelare i lavoratori. 
Per tale motivo, il PSS trasforma    il documento   di  valutazione dei rischi da documento “Tecnico” a documento  “Tecnico-Sanitario”.

Di seguito è possibile effettuare il download di un modello di PSS.
Tale modello con opportune modifiche correlate al caso specifico, potrebbe essere utilizzato per la creazione di un documento rapido di consultazione a valle di una relazione sul programma di sorveglianza sanitaria

https://drive.google.com/file/d/0B0n8-Wpqm03uTTBNUW0zYVZiRmM/view?usp=sharing

giovedì 3 novembre 2016

AGGIORNAMENTO. Quando attivare la sorveglianza sanitaria per gli esposti ai Campi elettromagnetici


Articolo già pubblicato in passato, oggi riletto e modificato alla luce dell'acquisizione personale di ulteriori dati scientifici..................
Mi sono chiesto più volte quando è obbligatorio attivare la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti ai campi elettromagnetici.
Ho trovato la risposta sia nella normativa, sia nelle pubblicazioni scientifiche e sia da un ragionamento personale.

Di seguito riporto la mia "opinione" al riguardo.

Innanzitutto è indispensabile leggere  l'articolo 211 del D.lgs. 81   che stabilisce quanto segue:

La sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità inferiore decisa dal medico competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi trasmessi dal datore di lavoro.

Da quanto stabilito dalla legge,  evinco è obbligatorio effettuare la sorveglianza sanitaria, quando i lavoratori   sono esposti a valori di campi elettromagnetici che potrebbero causare effetti sulla salute  dei lavoratori.

Eccezione a quanto scritto nel precedente paragrafo va fatta per  i lavoratori che svolgono la loro attività in un sito di Risonanza Magnetica,   infatti per essi la normativa stabilisce che annualmente devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria ( D.M. 2 Agosto 1991, D.M 3 Agosto 1993, D.P.R. 8 Agosto 1994 n. 542.)

Per quanto riguarda le esposizioni a campi elettromagnetici da altra sorgente  le  domande  che nascono spontanee sono  le seguenti: quali sono gli effetti dei campi elettromagnetici ?e,  per quali livelli di esposizione si manifestano?

La risposta si trova sia tra gli articoli della  normativa e sia  nelle  pubblicazioni scientifiche.

Per la prima domanda,
Gli effetti dei campi elettromagnetici sono sono classificati in effetti biofisici diretti e  effetti indiretti. 

Gli effetti biofisici diretti sono  sono provocati direttamente nel corpo umano e comprendono gli  Termici e gli Non Termici.

Gli effetti non termici sono  i seguenti:  stimolazione dei muscoli dei nervi e degli organi sensoriali che si manifestano dopo il superamento dei Valori Limiti di esposizione.


Naturalmente gli effetti termici determinano  il riscaldamento dei tessuti a causa dell'assorbimento di energia dai campi elettromagnetici.  Per gli attuali Valori limite di esposizione è impossibile un danno alla salute, anche per gli organi più sensibili, come  il cristallino e i testicoli ( sterilità)

Gli effetti biofisici indiretti , sono provocati dalla presenza di un oggetto in un campo elettromagnetico, che potrebbe essere causa di un pericolo per la salute e sicurezza quali:
 1) interferenza con attrezzature e dispositivi medici elettronici, compresi stimolatori cardiaci e altri impianti o dispositivi medici portati sul corpo; 
 2) rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici all'interno di campi magnetici statici; 
 3) innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori); 
 4) incendi ed esplosioni dovuti all'accensione di materiali  infiammabili a causa di scintille prodotte da campi indotti, correnti di contatto o scariche elettriche; 
 5) correnti di contatto;

Stabiliti gli effetti dei campi elettromagnetici è necessario rispondere alla successiva  domanda:, 
per  quali livelli di esposizione dei campi elettromagnetici possono manifestarsi gli effetti dei paragrafi precedenti?

Per quanto riguarda gli effetti Biofisici diretti tenuto conto che si  manifestano  solo al superamento dei valori limite di esposizione 

e ritenuto che la normativa stabilisce che non devono essere superati i valori limite di esposizione  per gli effetti sanitari, mentre temporaneamente  e in condizioni controllate è possibile il superamento solo degli effetti sensoriali ,( es. Lavoratori presso siti di Risonanza Magnetica) non ha senso effettuare la sorveglianza sanitaria per la prevenzione di tali effetti.  L'eccezione potrebbe essere  la  presenza  in azienda di lavoratori  particolarmente "sensibili" ( Aritmie cardiache o del sistema nervoso centrale non ben controllate dalla terapia farmacologica).

 La normativa oltre ai valori limite di esposizione  ha stabilito anche dei valori di azione.  I valori di azione sono livelli operativi stabiliti per semplificare il processo di dimostrazione della conformità ai pertinenti VLE.

Purtroppo, anche rispettando i valori di azione inferiori non si è sicuri dell'assenza degli effetti indiretti  sui lavoratori particolarmente sensibili al rischio cioè i portatori di  impianti attivi e/o passivi (pacemaker, defibrillatori, impianti cocleari, clips vascolari ecc.)

La letteratura inoltre riporta che se sono rispettati i valori della Raccomandazione del Consiglio Europeo  1999/519 per la popolazione non esposta, tranne che per i campi magnetici statici anche i lavoratori particolarmente sensibili al rischio sono protetti.

Quindi in base ai risultati della valutazione dei rischi  possono verificarsi le  seguenti 2 condizioni :
1 non sono superati i livelli di esposizione della popolazione  ( Raccomandazione del Consiglio Europeo  1999/519) per cui non vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria, 

2 sono superati i livelli di esposizione della popolazione ma non sono superati i valori di azione, in questi casi deve essere effettuata la sorveglianza sanitaria al fine di identificare e sorvegliare i lavoratori particolarmente sensibili al rischio.

 L'articolo 211 su citato stabilisce anche che:  
Nel caso in cui un lavoratore segnali effetti indesiderati o inattesi sulla salute, ivi compresi effetti sensoriali, il datore di lavoro garantisce, in conformita' all'articolo 41, che siano forniti al lavoratore o ai lavoratori interessati un controllo medico e, se necessario, una sorveglianza sanitaria appropriati. 
Il controllo di cui al presente comma e' garantito anche nei casi in cui sia stata rilevata un'esposizione superiore ai VLE per gli effetti sensoriali oppure un'esposizione superiore ai VLE per gli effetti sanitari. 3. 
I controlli e la sorveglianza di cui al presente articolo sono effettuati, a cura e spese del datore di lavoro, in orario scelto da lavoratore.

Quindi se un lavoratore nel periodo in cui il giudizio di idoneità non è ancora "scaduto", manifesta  un effetto sulla salute o effetti sensoriali deve informare il Datore di Lavoro e il Medico Competente per effettuare il controllo sanitario. Siccome il controllo sanitario, deve essere effettuato ai sensi dell'articolo 41 del D.Lgs. 81/08, il medico competente deve formulare anche il giudizio di idoneità. 

Indispensabile il contributo  del medico competente al corso di informazione e formazione per il rischio in oggetto, infatti l'articolo 210 combinato disposto con l'articolo 184 , del Dlgs. 81/08 stabilisce che gli RLS e i lavoratori ricevano le informazioni e la formazione necessarie con particolare riguardo:

  • Gli eventuali effetti indiretti dell'esposizione,
  • alla possibilità di sensazioni e sintomi transitori dovuti ad effetti sul Sistema Nervoso Centrale o Periferico,
  • alla possibilità di rischi specifici nei confronti di lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio


  • alle modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell'esposizione alla salute
  • alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a ina sorveglianza sanitaria e gli obiettivi della stessa

 Durante la formazione al fine di prevenire richieste da parte dei lavoratori di visite mediche non previste dalla normativa è indispensabile far comprendere    che :

  •  "l'ipersensibilità ai campi elettromagnetici " non è riconosciuta dalla letteratura scientifica, 
  • che  il capo  specifico del DLgs. 81/08, dedicato ai CEM non riguarda  la protezione da eventuali effetti a lungo termine , ma solo effetti di breve termine scientificamente  accertati. Visto i dati discordanti presenti in letteratura scientifica, questo punto meriterebbe un altro articolo.......







sabato 2 luglio 2016

Amianto: Protocollo di Sorveglianza Sanitaria alla luce dell’evoluzione scientifica e della normativa Le criticità e la Proposta ASS.ME.CO


Il 30 Giugno presso la sala conferenze della Camera di Commercio di Salerno si è tenuto un aggiornamento professionale organizzato dall'Associazione dei Medici Campani.
Per l'occasione è stata presentata una proposta di protocollo di sorveglianza sanitaria per gli attuali lavoratori esposti all'amianto.
Di seguito  riporto i link dove è possibile effettuare il download  della presentazione della proposta.

http://www.asmeco.org/images/stories/XIVECM/02.bilancio_protocollo_amianto.pdf

giovedì 10 marzo 2016

Silice libera Cristallina, Effetti sulla salute, Sorveglianza Sanitaria e Registro degli esposti

Che cosa è la Silice?
La silice è il nome dato ad un gruppo di minerali composti da silicio e ossigeno. Si trova comunemente allo stato cristallino, ma talvolta viene localizzata in uno stato amorfo.
Tra le due forme di silice,  quella correlata agli effetti dannosi per la salute dei lavoratori è la forma cristallina.
Che cosa si intende per Silice Libera Cristallina?
 Per silice libera cristallina si intendono comunemente le 3 seguenti forme:
Quarzo
Cristobalite
Tridimite
Il quarzo è di gran lunga la forma di silice cristallina più comune.
La cristobalite e la tridimite non sono abbondanti in natura.
A livello industriale, la cristobalite si ottiene anche riscaldando il quarzo a temperature superiori a 1400°C.  La cristobalite viene inoltre formata riscaldando la silice amorfa o vetrosa a temperature elevate. 
 Quale settore lavorativo conta il maggior numero di esposti?
Nel rapporto dello SHEcan viene riportato una stima del numero di lavoratori potenzialmente esposti a SLC nell’Unione Europea, pari a 5.300.000 di cui BEN 4 milioni nel settore Edilizio.
Oltre al settore edilizio, è possibile un’esposizione a silice anche per i lavoratori delle fonderie, della fabbricazione di mattoni e piastrelle/mattonelle,  delle vetrerie, dell’industria della fornitura di gas,  dell’acqua, dell’elettricità, delle cave,  delle gallerie ecc.

Quali sono le modalità di interazione della silice libera cristallina con l'organismo umano?
Anche se la silice penetra  nell’organismo per via inalatoria attraverso le  tre frazioni di polvere,  la frazione di polvere respirabile è la più importante per via dei suoi potenziali effetti sulla salute dell'uomo.

Quali sono i meccanismi di azione  proposti?
In seguito all’inalazione della silice libera cristallina i macrofagi alveolari si attivano   per  fagocitare la particella e portarla fuori dagli alveoli. Purtroppo spesso la particella di silice provoca la morte dei macrofagi venendo  liberata e ri- fagocitata da un altro macrofago. Tutto ciò è causa di un  un ciclo continuo di fagocitosi, attivazione  e rilascio.  Durante questo ciclo sono liberate in continuo citochine ,  chemochine, fattori di crescita,  ossidanti, specie reattive dell’ossigeno ( anione superossido, radicale ossidrile, acqua ossigenata)  e alcune specie reattive dell’azoto, tra cui l’ossido nitrico.  
Tutti questi fattori sono responsabili sia dell’infiammazione cronica  e sia della fibrosi.

Quali sono le patologie associate alla silice?
Al momento le patologie associate ad esposizione alla silice cristallina possono essere riassunte in:
Malattie Polmonari
Silicosi
Associazione Tubercolosi polmonare e Silicosi  (Incidenza 3-10 volte maggiore in soggetti con silicosi rispetto a non esposti a silice)
Bronchite Cronica e ostruzione delle vie aeree
Cancro del Polmone

Malattie extrapolmonari  ( per alcune di esse  è necessario un approfondimento scientifico, Lista II (limitata probabilità) "tabelle"malattie professionali)
Sclerodermia
Artrite Reumatoide
Lupus Eritematoso sistemico
Polimiosite- Dermatomiosite
Patologia renale ( Glolerulonefriti)

Esiste una dose soglia per lo sviluppo di Silicosi?

L’ACGIH  raccomanda  il  limite di 0,025 mg/mc  come limite  da non superare  per   escludere nel 100 % dei lavoratori la  sviluppo della silicosi.
In Europa,  la Commissione Scientifica per i Livelli di Esposizione Occupazionale (SCOEL)  ha dichiarato che dal momento non è possibile identificare una chiara soglia per lo sviluppo della silicosi, ogni riduzione dell’esposizione ridurrà il rischio di silicosi  per tale motivo viene raccomandato un valore limite occupazionale inferiore a 0.05 mg/m 3

Quale correlazione tra silicosi e Cancro del Polmone?
La IARC nel 1997 ha classificato la frazione respirabile della silice libera cristallina come carcinogeno di gruppo 1..   E' da evidenziare che tale effetto  non è stato rilevato in tutte le realtà industriali. 
Dopo la classificazione della IARC, sono seguite numerose indagini epidemiologiche a cui sono giunte conclusioni non univoche. Alcuni studi indicano un aumentato rischio di neoplasia polmonare, altri restringono tale associazione agli individui con silicosi e altri ancora non evidenziano alcuna associazione.
Per quanto riguarda il meccanismo di azione, La IARC afferma che  Il meccanismo di azione sia di tipo indiretto tramite l’infiammazione cronica
Secondo la Commissione Scientifica per i Livelli di Esposizione Occupazionale (SCOEL) il principale effetto nell’uomo conseguente all’inalazione di silice cristallina respirabile è la silicosi - c’è una sufficiente evidenza per concludere che il rischio relativo di tumore del polmone è incrementato in soggetti con silicosi (e apparentemente, non in soggetti senza silicosi esposti a polvere di silice ) - pertanto, prevenendo l’insorgenza della silicosi si ridurrà il rischio di tumore

A questo punto le domande che nascono spontanee sono le seguenti?

1. A quale livello di esposizione a silice deve essere attivata la sorveglianza sanitaria?
2. Quale protocollo di sorveglianza sanitaria deve essere redatto?
3. Per i  lavoratori esposti  a silice e’ obbligatorio predisporre e redigere il registro cancerogeni?
Punto 1:  La letteratura specifica propone di attivare la sorveglianza sanitaria nei casi in cui la misurazione della frazione respirabile di silice sia inferiore al limite indicato dalla ACGIH (0,025mg/m3).
Purtroppo  per vari motivi Il medico competente  spesso non è in possesso di tali valutazioni.   In tali casi, la decisione di effettuare la sorveglianza sanitaria dipende dalla conoscenza  e valutazione  integrata di molte variabili , tra cui: il  tipo di attività, le  modalità, la frequenza , la durata di esposizione e i dati  di letteratura del comparto.
Punto 2 
Riferimenti normativi utili per redigere il protocollo di sorveglianza sanitaria
D.P.R. 1124/65, capo 8
D. Lgs. 230/95, art. 111, comma 6 “
D. Lgs. 187/00, art. 4
D. Lgs. 81/2008, art. 25 comma 1 lettera b, art.  229, comma 4 “

Tra i vari protocolli proposti in letteratura si riporta quello del NIS. Riferimenti normativi
Visita preventiva
Visita medica,

Rx torace secondo i criteri ILO / BIT
 Spirometria completa di VR e DLCO,

Verifica dell’assenza di malattia tubercolare in atto in base a valutazioni cliniche ed epidemiologiche
Visita periodiche
Visita medica annuale
Spirometria semplice  annuale
Rx torace ILO/BIT ogni 5 anni per i primi 20 anni di esposizione , successivamente ogni 2 anni;
 ( se disponibili dati di monitoraggio ambientale: 
 1. Ogni 2 anni per valori superiori a 0,05 mg/m3 e inferiori a 0,1 mg/m3,
2 Ogni 5 anni per valori compresi tra 0,025 mg/m3 e 0,05 mg/m3 fino a 20 anni di esposizione, poi ogni 2 anni)
Test Mantoux in base a valutazioni cliniche ed epidemiologiche

Punto 3
Tenendo conto  della pubblicazione della Direttiva 2398/2017, in vigore dal 17/01/2018,  ma che dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il  17/01/2020, e ritenuto che tale direttiva ha inserito nell'allegato 1 ( elenco delle sostanze, miscele e processi cancerogeni e mutageni) la silice libera cristallina, sarebbe auspicabile attivare il registro degli agenti cancerogeni anche prima del recepimento della Direttiva.


Bibliografia: 
GIMLE, volume XXXIV N. 3  Luglio settembre 2012. Esposizione a silice libera cristallina in edilizia:   Valutazione degli effetti biologici. E. Pira P.G. Piolatto
Relazioni Convegno Network Italiano Silice Tirrenia 18 Maggio 2007
Esposizione a silice e rischio di neoplasia polmonare: documento di consenso del Direttivo Nazionale della SIMLII 
Linee guida nell'esposizione professionale a silice libera cristallina Regione Toscana
Linee Guida NIS " Sorveglianza sanitaria e accertamenti diagnostici sui lavoratori esposti"