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venerdì 2 dicembre 2016

Formaldeide: modalità di attivazione della Sorveglianza Sanitaria: Confronto indicazioni ASUR MARCHE con linee guida Regione Lombardia

Nel mese di Ottobre 2016 e Novembre 2016 sono stati prodotti due  documenti indirizzati alla tutela della salute dei lavoratori esposti a formaldeide, il primo documento è stato elaborato dal  Gruppo di Lavoro ASUR MARCHE che ai fini  dell’applicazione efficace della normativa ha fornito le prime indicazioni in merito a quando attivare la sorveglianza sanitaria ed istituire il registro degli esposti, il secondo documento prodotto dalla regione Lombardia  è indirizzato alla stima e alla gestione del rischio da esposizione a formaldeide. Anche le linee guida della regione Lombardia forniscono indicazioni in merito all’attivazione della sorveglianza sanitaria.
Confrontando i due documenti ci si rende conto che essi sono discordanti.
Prima di evidenziare le differenze è utile riportare quanto stabilisce la normativa in merito all’attivazione della sorveglianza sanitaria per gli agenti cancerogeni (dal 1° Gennaio la Formaldeide è classificata come cancerogeno di classe 1B)
L’articolo 242 del D.lgs. 81/08 ha stabilito che quando la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute dei lavoratori, essi sono sottoposti a sorveglianza sanitaria. Resta comunque il fatto che i lavoratori  non soggetti a sorveglianza sanitaria  hanno la possibilità di richiedere la “visita medica straordinaria” al medico competente secondo quanto previsto dall’articolo 41 comma 1 , lettera b del D.l.gs 81/08 .
Il documento elaborato dal gruppo di lavoro ASUR Marche  riporta la possibilità di utilizzare  due criteri per l’attivazione della sorveglianza sanitaria e dell’istituzione del registro degli esposti correlati all’utilizzo continuo e all’utilizzo “sporadico” della formaldeide.
Gli autori, comunque evidenziano che i criteri individuati si riferiscono al superamento  di “valori soglia” che non devono essere utilizzati ai fini di una  valutazione discriminata tra  “pericolo presente” e “pericolo non presente” ma devono essere utilizzati a scopo pratico per attivare la sorveglianza sanitaria e l’istituzione del registro degli esposti.
Criterio A   indirizzato ai lavoratori che sono esposti continuamente alla formaldeide:
Sono da considerare “professionalmente esposti”, ai fini dell'applicazione degli artt. 242 e 243 del Dlgs 81/08, i lavoratori la cui esposizione media a formaldeide, ponderata “sul lungo periodo” (annuale o di estensione ancora maggiore), verificatasi in occasione e per motivi di lavoro, ecceda il valore di 40 μg/m3 ( 0,04 mg /m3).

Criterio B per Esposizioni non continuative- esposizioni di picco

Sono da considerare “professionalmente esposti”, ai fini dell'applicazione degli artt. 242 e 243 del Dlgs 81/08,i lavoratori le cui esposizioni a formaldeide, verificatesi in occasione e per motivi di lavoro:
si verifichino con una frequenza che superi il valore di 60 (sessanta) ore all'anno e/o per più di 4 (quattro) ore ad intervento e/o per più di 2 (due) interventi “esposti” al mese, assunti come limiti superati i quali non è più applicabile il concetto di “esposizione sporadica” e/o superino anche una sola volta il valore di picco di 100 μg/m3 assunto come limite superato il quale un'esposizione a formaldeide, pur di breve durata (non più di 15') non può più essere considerata  di debole intensità”

Inoltre il documento indica che la sorveglianza sanitaria e l’istituzione del registro degli esposti devono essere attivati anche nei casi in cui ci siano condizioni di micro-poliesposizioni ad agenti cancerogeni quali si sono verificate e si verificano, ad esempio, nei laboratori di analisi  a causa  della possibilità di effetti sinergici tra agenti diversi; potrà perciò accadere, in tali contesti, che vada considerato “professionalmente esposto” anche un lavoratore che venga a contatto con numerosi agenti, pur con esposizioni sporadiche e di bassa intensità (ESEDI) a ciascuno di essi.

Le linee Guida della regione Lombardia di contro considerano lavoratori “potenzialmente”  esposti tutti i lavoratori che svolgono attività nelle quali la formaldeide è presente come materia prima, impurezza e/o prodotto secondario di lavorazione.

Tali linee guida individuando   i seguenti tre valori soglia

· 0,369 mg/m3 OEL- TWA ( 369 μg/m3:) valore limite da non superare. Il valore risulta da un documento-bozza elaborato dallo SCOEL  e pubblicato il 17/11/2015.  Tale valore viene indicato e ritenuto efficace per tutti gli effetti, inclusi quelli cancerogeni.

· 0,184 mg/m3: Livello di azione

· 0,1 mg/m3: valore di riferimento  (OMS, valore di riferimento per la popolazione (aria ambiente outdoor)

propongono di effettuare un monitoraggio ambientale secondo gli indirizzi della  norma UNI EN 689/97 e UNI EN 482/98.

Successivamente alle risultanze del monitoraggio indicano l’effettuazione di successivi monitoraggi ambientali secondo il seguente schema:

· Concentrazione  di formaldeide aerodispersa inferiore a 0,1 mg/m3 effettuare misurazioni triennali

· Concentrazione di formaldeide aerodispersa compresa tra 0,1 mg/m3 e 0,184 mg/m3: l’intervallo
        temporale per il monitoraggio dell’esposizione è pari a 32 settimane
· Concentrazione di formaldeide aerodispersa compresa tra 0,184 mg/m 3  e  0,369 mg/m3  l’intervallo
temporale per il monitoraggio dell’esposizione è pari a 16 settimane

· A concentrazione di formaldeide aerodispersa > 0,369 mg/m3 si considerano i lavoratori esposti

Quindi secondo la proposta delle linee guida della Lombardia, tenendo conto di quanto stabilisce la normativa in merito all’attivazione della sorveglianza sanitaria, cioè attivarla  nei casi in cui dalla  valutazione dei rischi si evince un rischio per la salute dei lavoratori  essa deve essere attivata solo nei casi del superamento del  limite di 0,369 mg/m3.

Di contro il gruppo di lavoro ASUR della regione Marche propone di attivare la sorveglianza sanitaria quando la concentrazione di formaldeide è superiore ai 40 μg/m3 ,evidenziando che tale valore ha solo una valenza pratica e non di discriminazione tra "pericoloso e non pericoloso".

I due documenti concordano nei punti in cui bisogna verificare la possibilità di :
· eliminare  alla fonte la sostanza,
· nei casi in cui non è possibile eliminare dal ciclo produttivo la sostanza,   verificare la possibilità dell’utilizzo della formaldeide  in sistemi di lavorazione a “cicli chiusi”
·  nei casi dove non è possibile utilizzare “cicli chiusi”  attuare tutte quelle misure tecniche, organizzative e procedurali volte a ridurre al minimo sia il numero dei lavoratori esposti e sia il livello di esposizione.
La sorveglianza sanitaria e l’istituzione del registro degli esposti avviene a valle delle misure preventive e protettive adottate.

lunedì 7 novembre 2016

Sorveglianza Sanitaria e Registro degli esposti a cancerogeni, proposta del gruppo di lavoro....



E' più che noto la presenza di  opinioni diverse tra  i professionisti che si occupano della salute dei lavoratori  in merito a  quando considerare i lavoratori professionalmente esposti ad agenti cancerogeni e mutageni e  attivare di conseguenza la  sorveglianza sanitaria ed istituire il registro degli esposti.

Come al solito la  divergenza delle opinioni è frutto di una  normativa  poco chiara.
Infatti in merito alla sorveglianza sanitaria l'articolo 242 del  D.Lgs. 81/08 e s.m.i  stabilisce che: 

"I Lavoratori per i quali la valutazione dei rischi  ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.".................

mentre in merito all'attivazione del registro degli esposti l'art. 243 stabilisce che:

"I lavoratori per i quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute,  sono iscritti in un registro nel quale è riportata, per ciascuno di essi, l’attività svolta, l’agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell’esposizione a tale agente."

In base a quando stabilito dall'articolo 249 del  D.Lgs. 81/08 si è creato il problema di individuare  il   livello di rischio  che è causa  del  danno alla salute dei lavoratori. 
Tra le tante proposte  e opinioni  , riporto di seguito la proposta presente in un documento del 6 Settembre 2016,  prodotta da un gruppo di lavoro a cui hanno partecipato  diversi operatori degli organi di vigilanza di più regioni italiane.

Nel merito dell'attivazione della sorveglianza sanitaria e dell'istituzione del registro degli esposti è riportato che potrebbe essere utile riferirsi a quanto la normativa ha specificato per gli esposti ad Amianto in merito alle  esposizioni "sporadiche e di "debole intensità"

Gli autori indicano che affinchè  si possa parlare di “ESEDI” ( esposizioni sporadiche e di bassa intensità)  debbono sussistere tanto la condizione della sporadicità, quanto quella della debole intensità, proponendo  che per tutti gli agenti cancerogeni chimici (amianto non escluso): 
- possano considerarsi “sporadiche” le esposizioni che si protraggano per non più di sessanta ore in un anno solare (vale a dire, per la durata di una settimana di lavoro e mezza, della durata convenzionale di quaranta ore), per non più di quattro ore per singolo intervento ”esposto”, per non più di due interventi “esposti” al mese; 

- possano considerarsi “di debole intensità” le esposizioni il cui valore di intensità si collochi nello stesso ordine di grandezza del limite superiore del range di oscillazione dell'esposizione della “popolazione generale non professionalmente esposta” (che quindi deve essere anch'esso ben noto, con modalità tempo- e luogo-specifica, sulla base di dati ambientali o di monitoraggio biologico o di entrambi).

Secondo tale proposta se sussistono le due condizioni di sporadicità e di debole intensità i lavoratori devono essere considerati non esposti, al contrario quando uno dei due parametri non è soddisfatto. Quindi solo nel  secondo caso è obbligatorio sia l'attivazione della sorveglianza sanitaria e sia l'attivazione del registro degli esposti 

Oltre a tale proposta il  documento tratta anche altri aspetti legati alla gestione degli agenti cancerogeni e mutageni. Per tale motivo consiglio la lettura del documento al seguente link