Valutazione del rischio e sorveglianza sanitaria per il rischio Radon : quale ruolo per il medico competente?


Il motivo che mi ha indotto a proporre questa riflessione nasce dalle segnalazioni ricevute da alcuni medici competenti, i quali riferiscono di essere stati destinatari di provvedimenti sanzionatori per una presunta mancata collaborazione alla valutazione del rischio e per la mancata effettuazione della sorveglianza sanitaria nei confronti di lavoratori esposti al rischio derivante dal radon.

L’obiettivo di questo contributo non è quello di esprimere giudizi sull’attività degli organi di vigilanza, né tantomeno di sostenere che una determinata interpretazione debba essere necessariamente condivisa.

Si intende invece, proporre una lettura della normativa vigente e porre alcune domande che a parere di chi scrive meritano un approfondimento, soprattutto quando da una determinata interpretazione possono derivare obblighi professionali e conseguenze sanzionatorie.

L’opinione espressa nelle pagine è comunque  correlata al  dato normativo e in particolare dal rapporto tra la disciplina generale contenuta nel D.Lgs. 81/2008 e quella speciale prevista dal D.Lgs. 101/2020 in materia di protezione dalle radiazioni ionizzanti.

Attenzione

Questo articolo non affronta gli eventuali rischi di natura chimica presenti negli ambienti di lavoro, disciplinati dal D.Lgs. 81/2008, ma esclusivamente il rischio conseguente all’esposizione al radon quale sorgente naturale di radiazioni ionizzanti, disciplinato specificamente dal D.Lgs. 101/2020 e successive modificazioni.

La questione può essere sintetizzata in due domande:

il medico competente nominato ai sensi del D.Lgs. 81/2008 è il soggetto al quale compete la collaborazione al  rischio da radiazioni ionizzanti derivante dal radon?

E soprattutto:

può essere contestata al medico competente la mancata effettuazione della sorveglianza sanitaria prevista per i lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti?

Dalla  lettura sistematica delle norme emerge una risposta che richiede di distinguere nettamente tre funzioni:

  • la collaborazione generale alla valutazione dei rischi prevista dal D.Lgs. 81/2008,
  • la valutazione tecnica e dosimetrica del rischio da radiazioni ionizzanti,
  • la sorveglianza sanitaria specifica dei lavoratori esposti.

Confondere questi tre livelli rischia di attribuire al medico competente funzioni che il legislatore ha affidato ad altre figure professionali.

Il medico competente e la valutazione generale dei rischi

Il punto di partenza dell’interpretazione secondo cui anche il medico competente dovrebbe occuparsi del radon è comprensibile.

L’art. 25 del D.Lgs. 81/2008 prevede infatti che il medico competente collabori con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi.

L’art. 29 dello stesso decreto stabilisce inoltre che il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di valutazione dei rischi in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente, nei casi previsti dall’art. 41.

Letti isolatamente tali articoli potrebbero indurre a ritenere che qualsiasi rischio presente nell’ambiente di lavoro debba essere valutato, sotto il profilo sanitario, dal medico competente.

Il problema nasce quando per uno specifico rischio il legislatore ha emanato una disciplina speciale, individuando figure professionali, competenze e responsabilità differenti.

Ed è esattamente ciò che avviene per le radiazioni ionizzanti.

Infatti il  D.Lgs. 101/2020 e s.m.i.  costituisce la disciplina specifica in materia di protezione dai pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti.

Anche il D.Lgs. 81/2008 riconosce questa specialità.

L’art. 180, comma 3, stabilisce infatti che la protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti è disciplinata, nel rispetto dei principi del Titolo I, dalle specifiche disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie in materia.

Lo stesso D.Lgs. 101/2020 stabilisce che le disposizioni del D.Lgs. 81/2008 trovano applicazione per quanto non diversamente disciplinato dalla normativa speciale di radioprotezione.

Il problema interpretativo pertanto non può essere risolto richiamando soltanto l’obbligo generale di collaborazione del medico competente previsto dall’art. 25.

Occorre chiedersi se, per quello specifico rischio, il D.Lgs. 101/2020 abbia individuato soggetti ai quali attribuisce competenze specifiche.

La risposta è affermativa.

Chi valuta tecnicamente il rischio da radon?

Per comprendere quale sia il ruolo delle diverse figure professionali è utile partire dal percorso che il D.Lgs. 101/2020 costruisce per la gestione dell’esposizione al radon nei luoghi di lavoro.

Il primo dato da sottolineare è che l’obbligo di valutare l’esposizione dei lavoratori ricade sull’esercente, cioè sul soggetto al quale la normativa attribuisce la responsabilità dell’attività lavorativa. È quindi quest’ultimo che deve attivare il percorso previsto dalla disciplina speciale.

La determinazione della concentrazione media annua di attività di radon nell’aria  viene effettuata attraverso servizi di dosimetria riconosciuti, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 101/2020.

Quando dalle misurazioni emerge una concentrazione superiore al livello di riferimento di 300 Bq/m³ previsto per i luoghi di lavoro, l’esercente deve adottare specifiche misure correttive volte alla riduzione della concentrazione di radon. Per la progettazione e l’attuazione degli interventi di risanamento la normativa individua una specifica figura professionale: l’esperto in interventi di risanamento radon.

Dopo l’attuazione delle misure correttive vengono effettuate nuove misurazioni.

Qualora nonostante gli interventi realizzati la concentrazione media annua rimanga superiore al livello di riferimento, entra in gioco un’ulteriore figura espressamente individuata dal legislatore: l’esperto di radioprotezione.

È infatti quest’ultimo che effettua la valutazione della dose efficace annua ricevuta dai lavoratori in conseguenza dell’esposizione al radon.

Solo sulla base di tale valutazione dosimetrica è possibile stabilire se ricorrano le condizioni previste dal D.Lgs. 101/2020 per l’applicazione delle disposizioni del Titolo XI relative alla protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti e, conseguentemente, procedere agli ulteriori adempimenti radioprotezionistici, compresa, quando prevista, la classificazione dei lavoratori.

Pertanto nelle disposizioni che disciplinano queste fasi il legislatore individua specificamente i soggetti ai quali attribuisce le diverse competenze e non attribuisce al medico competente alcun obbligo.

Ciò non significa negare il generale ruolo del medico competente previsto dagli artt. 25 e 29 del D.Lgs. 81/2008. Significa, invece chiedersi se tale obbligo generale di collaborazione alla valutazione dei rischi possa essere interpretato fino al punto di trasferire al medico competente attività che per il rischio da radiazioni ionizzanti, il legislatore speciale ha espressamente attribuito ad altre figure professionali.

Quanto sopra riportato significa che la collaborazione del medico competente  alla valutazione dei rischi non può essere confusa con la valutazione specialistica radioprotezionistica, per la quale il legislatore ha individuato figure diverse.

E la sorveglianza sanitaria?

È probabilmente questo il punto sul quale il dato normativo appare maggiormente esplicito.

L’art. 134 del D.Lgs. 101/2020 stabilisce che il datore di lavoro assicura la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti mediante uno o più medici autorizzati.

Il legislatore non utilizza genericamente l’espressione “medico competente”. La distinzione non è puramente terminologica.

Il medico autorizzato possiede una specifica qualificazione in materia di radioprotezione ed è iscritto nell’apposito elenco previsto dalla normativa.

L’art. 136 affida al medico autorizzato anche le visite preventive e periodiche dei lavoratori esposti e la formulazione del relativo giudizio di idoneità.

L’art. 109, inoltre, nel delineare il sistema della radioprotezione aziendale, distingue chiaramente le funzioni: per gli aspetti fisici il datore di lavoro si avvale dell’esperto di radioprotezione; per gli aspetti sanitari si avvale del medico autorizzato.

Pertanto medico competente e medico autorizzato non sono sinonimi

Un ulteriore elemento può spiegare parte dell’equivoco.

Il medico autorizzato possiede anche i requisiti previsti per il medico competente, ma non vale necessariamente il contrario.

In altri termini, un medico autorizzato è un medico dotato anche della qualificazione richiesta per esercitare le funzioni di medico competente, mentre un medico competente privo della specifica abilitazione prevista dal D.Lgs. 101/2020 non può per questo solo fatto esercitare le funzioni riservate al medico autorizzato.

Per la sorveglianza sanitaria relativa alle radiazioni ionizzanti deve operare quale medico autorizzato.

Il caso particolare del radon

Anche in questo caso è necessario evitare un automatismo.

Il semplice superamento del livello di riferimento della concentrazione di radon non determina automaticamente l’applicazione dell’intero regime della sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti.

L’art. 17 del D.Lgs. 101/2020 prevede che quando viene superato il livello di riferimento devono essere adottate misure correttive.

Se nonostante tali interventi la concentrazione rimane superiore al livello previsto, l’esercente procede alla valutazione della dose efficace annua avvalendosi dell’esperto di radioprotezione.

Quando ricorrono le condizioni previste dalla norma e viene superato il valore di dose individuato dal decreto, trovano applicazione le pertinenti disposizioni del Titolo XI.

Ed è proprio all’interno del Titolo XI che troviamo gli articoli che attribuiscono la sorveglianza sanitaria al medico autorizzato.

Anche questo passaggio è importante perché impedisce di trasformare la semplice presenza del radon in un automatico obbligo di sorveglianza sanitaria per tutti i lavoratori.

A questo punto la domanda diventa inevitabile.

Se il legislatore:

  • individua nell’esperto di radioprotezione il professionista competente per la valutazione fisica e dosimetrica,
  • attribuisce espressamente al medico autorizzato la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti,
  • distingue tali figure dal medico competente previsto dal D.Lgs. 81/2008,

su quale specifica disposizione normativa potrebbe fondarsi la contestazione al semplice medico competente della mancata effettuazione della sorveglianza sanitaria per il rischio da radiazioni ionizzanti derivante dal radon?

Il richiamo all’art. 25 del D.Lgs. 81/2008 può certamente sostenere l’obbligo generale del medico competente di collaborare alla valutazione dei rischi nell’ambito delle proprie competenze.

Più difficile appare utilizzare la stessa disposizione per attribuirgli una funzione che una disciplina speciale assegna espressamente a un professionista dotato di una specifica abilitazione.

Ancora più problematico sarebbe far discendere da tale interpretazione una responsabilità sanzionatoria per la mancata effettuazione di una sorveglianza sanitaria che il D.Lgs. 101/2020 attribuisce al medico autorizzato.

Gennaro Bilancio Medico del Lavoro

Scrivo per chiarire dubbi, non per dare risposte comode

Perché la sorveglianza sanitaria non è burocrazia ma responsabilità

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