Valutazione del rischio e sorveglianza sanitaria per il rischio Radon : quale ruolo per il medico competente?
L’obiettivo di questo contributo non è
quello di esprimere giudizi sull’attività degli organi di vigilanza, né tantomeno
di sostenere che una determinata interpretazione debba essere necessariamente
condivisa.
Si intende invece, proporre una lettura
della normativa vigente e porre alcune domande che a parere di chi scrive meritano
un approfondimento, soprattutto quando da una determinata interpretazione
possono derivare obblighi professionali e conseguenze sanzionatorie.
L’opinione espressa nelle pagine è comunque correlata al dato normativo e in particolare dal rapporto tra la disciplina generale contenuta nel D.Lgs. 81/2008 e quella speciale prevista dal D.Lgs. 101/2020 in materia di protezione dalle radiazioni ionizzanti.
Attenzione
Questo articolo non affronta gli
eventuali rischi di natura chimica presenti negli ambienti di lavoro,
disciplinati dal D.Lgs. 81/2008, ma esclusivamente il rischio conseguente
all’esposizione al radon quale sorgente naturale di radiazioni ionizzanti,
disciplinato specificamente dal D.Lgs. 101/2020 e successive modificazioni.
La questione può essere sintetizzata in
due domande:
il medico competente nominato ai sensi
del D.Lgs. 81/2008 è il soggetto al quale compete la collaborazione al rischio da radiazioni ionizzanti derivante dal
radon?
E soprattutto:
può essere contestata al medico
competente la mancata effettuazione della sorveglianza sanitaria prevista per i
lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti?
Dalla lettura sistematica delle norme emerge una
risposta che richiede di distinguere nettamente tre funzioni:
- la collaborazione generale alla valutazione dei rischi prevista dal
D.Lgs. 81/2008,
- la valutazione tecnica e dosimetrica del rischio da radiazioni
ionizzanti,
- la sorveglianza sanitaria specifica dei lavoratori esposti.
Confondere questi tre livelli rischia di
attribuire al medico competente funzioni che il legislatore ha affidato ad
altre figure professionali.
Il medico competente e la valutazione
generale dei rischi
Il punto di partenza dell’interpretazione
secondo cui anche il medico competente dovrebbe occuparsi del radon è
comprensibile.
L’art. 25 del D.Lgs. 81/2008 prevede
infatti che il medico competente collabori con il datore di lavoro e con il
servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi.
L’art. 29 dello stesso decreto
stabilisce inoltre che il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora
il documento di valutazione dei rischi in collaborazione con il responsabile
del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente, nei casi
previsti dall’art. 41.
Letti isolatamente tali articoli
potrebbero indurre a ritenere che qualsiasi rischio presente nell’ambiente di
lavoro debba essere valutato, sotto il profilo sanitario, dal medico
competente.
Il problema nasce quando per uno
specifico rischio il legislatore ha emanato una disciplina speciale,
individuando figure professionali, competenze e responsabilità differenti.
Ed è esattamente ciò che avviene per le
radiazioni ionizzanti.
Infatti il D.Lgs. 101/2020
e s.m.i. costituisce la disciplina
specifica in materia di protezione dai pericoli derivanti dall’esposizione alle
radiazioni ionizzanti.
Anche il D.Lgs. 81/2008 riconosce questa
specialità.
L’art. 180, comma 3, stabilisce infatti
che la protezione dei lavoratori
dalle radiazioni ionizzanti è disciplinata, nel rispetto dei principi del
Titolo I, dalle specifiche disposizioni legislative di recepimento delle
direttive comunitarie in materia.
Lo stesso D.Lgs. 101/2020 stabilisce che
le disposizioni del D.Lgs. 81/2008 trovano applicazione per quanto non
diversamente disciplinato dalla normativa speciale di radioprotezione.
Il problema interpretativo pertanto non
può essere risolto richiamando soltanto l’obbligo generale di collaborazione
del medico competente previsto dall’art. 25.
Occorre chiedersi se, per quello
specifico rischio, il D.Lgs. 101/2020 abbia individuato soggetti ai quali
attribuisce competenze specifiche.
La risposta è affermativa.
Chi valuta tecnicamente il rischio da
radon?
Per comprendere quale sia il ruolo delle diverse figure
professionali è utile partire dal percorso che il D.Lgs. 101/2020 costruisce
per la gestione dell’esposizione al radon nei luoghi di lavoro.
Il primo dato da sottolineare è che l’obbligo di valutare l’esposizione dei lavoratori
ricade sull’esercente, cioè sul
soggetto al quale la normativa attribuisce la responsabilità dell’attività
lavorativa. È quindi quest’ultimo che deve attivare il percorso previsto dalla
disciplina speciale.
La determinazione della concentrazione media
annua di attività di radon nell’aria viene effettuata attraverso servizi di dosimetria riconosciuti, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 101/2020.
Quando dalle misurazioni emerge una
concentrazione superiore al livello
di riferimento di 300 Bq/m³ previsto per i luoghi di lavoro, l’esercente deve adottare specifiche misure
correttive volte alla riduzione della concentrazione di radon. Per la
progettazione e l’attuazione degli interventi di risanamento la normativa
individua una specifica figura professionale: l’esperto in interventi di risanamento radon.
Dopo l’attuazione delle misure correttive
vengono effettuate nuove misurazioni.
Qualora nonostante gli interventi realizzati la
concentrazione media annua rimanga superiore al livello di riferimento, entra
in gioco un’ulteriore figura espressamente individuata dal legislatore: l’esperto di radioprotezione.
È infatti quest’ultimo che effettua la
valutazione della dose efficace annua ricevuta dai lavoratori in conseguenza
dell’esposizione al radon.
Solo sulla base di tale valutazione dosimetrica
è possibile stabilire se ricorrano le condizioni previste dal D.Lgs. 101/2020
per l’applicazione delle disposizioni del Titolo XI relative alla protezione
dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti e, conseguentemente, procedere agli
ulteriori adempimenti radioprotezionistici, compresa, quando prevista, la
classificazione dei lavoratori.
Pertanto nelle disposizioni che disciplinano queste fasi il
legislatore individua specificamente i soggetti ai quali attribuisce le diverse
competenze e non attribuisce al medico competente alcun obbligo.
Ciò non significa negare il generale ruolo del medico competente
previsto dagli artt. 25 e 29 del D.Lgs. 81/2008. Significa, invece chiedersi se
tale obbligo generale di collaborazione alla valutazione dei rischi possa
essere interpretato fino al punto di trasferire al medico competente attività
che per il rischio da radiazioni ionizzanti, il legislatore speciale ha
espressamente attribuito ad altre figure professionali.
Quanto sopra riportato significa che la collaborazione
del medico competente alla valutazione
dei rischi non può essere confusa con la valutazione specialistica
radioprotezionistica, per la quale il legislatore ha individuato figure
diverse.
E la sorveglianza sanitaria?
È probabilmente questo il punto sul
quale il dato normativo appare maggiormente esplicito.
L’art. 134 del D.Lgs. 101/2020
stabilisce che il datore di lavoro assicura la sorveglianza sanitaria dei
lavoratori esposti mediante uno o più medici autorizzati.
Il legislatore non utilizza
genericamente l’espressione “medico competente”. La distinzione non è puramente
terminologica.
Il medico autorizzato possiede una
specifica qualificazione in materia di radioprotezione ed è iscritto
nell’apposito elenco previsto dalla normativa.
L’art. 136 affida al medico autorizzato
anche le visite preventive e periodiche dei lavoratori esposti e la
formulazione del relativo giudizio di idoneità.
L’art. 109, inoltre, nel delineare il
sistema della radioprotezione aziendale, distingue chiaramente le funzioni: per
gli aspetti fisici il datore di lavoro si avvale dell’esperto di
radioprotezione; per gli aspetti sanitari si avvale del medico autorizzato.
Pertanto medico competente e medico
autorizzato non sono sinonimi
Un ulteriore elemento può spiegare parte
dell’equivoco.
Il medico autorizzato possiede anche i
requisiti previsti per il medico competente, ma non vale necessariamente il
contrario.
In altri termini, un medico autorizzato
è un medico dotato anche della qualificazione richiesta per esercitare le
funzioni di medico competente, mentre un medico competente privo della
specifica abilitazione prevista dal D.Lgs. 101/2020 non può per questo solo
fatto esercitare le funzioni riservate al medico autorizzato.
Per la sorveglianza sanitaria relativa
alle radiazioni ionizzanti deve operare quale medico autorizzato.
Il caso particolare del radon
Anche in questo caso è necessario
evitare un automatismo.
Il semplice superamento del livello di
riferimento della concentrazione di radon non determina automaticamente
l’applicazione dell’intero regime della sorveglianza sanitaria dei lavoratori
esposti.
L’art. 17 del D.Lgs. 101/2020 prevede che
quando viene superato il livello di riferimento devono essere adottate misure
correttive.
Se nonostante tali interventi la
concentrazione rimane superiore al livello previsto, l’esercente procede alla
valutazione della dose efficace annua avvalendosi dell’esperto di
radioprotezione.
Quando ricorrono le condizioni previste
dalla norma e viene superato il valore di dose individuato dal decreto, trovano
applicazione le pertinenti disposizioni del Titolo XI.
Ed è proprio all’interno del Titolo XI
che troviamo gli articoli che attribuiscono la sorveglianza sanitaria al medico
autorizzato.
Anche questo passaggio è importante
perché impedisce di trasformare la semplice presenza del radon in un automatico
obbligo di sorveglianza sanitaria per tutti i lavoratori.
A questo punto la domanda diventa
inevitabile.
Se il legislatore:
- individua nell’esperto di radioprotezione il professionista competente
per la valutazione fisica e dosimetrica,
- attribuisce espressamente al medico autorizzato la sorveglianza sanitaria
dei lavoratori esposti,
- distingue tali figure dal medico competente previsto dal D.Lgs. 81/2008,
su quale specifica disposizione normativa potrebbe
fondarsi la contestazione al semplice medico competente della mancata
effettuazione della sorveglianza sanitaria per il rischio da radiazioni
ionizzanti derivante dal radon?
Il richiamo all’art. 25 del D.Lgs.
81/2008 può certamente sostenere l’obbligo generale del medico competente di
collaborare alla valutazione dei rischi nell’ambito delle proprie competenze.
Più difficile appare utilizzare la
stessa disposizione per attribuirgli una funzione che una disciplina speciale
assegna espressamente a un professionista dotato di una specifica abilitazione.
Ancora più problematico sarebbe far
discendere da tale interpretazione una responsabilità sanzionatoria per la
mancata effettuazione di una sorveglianza sanitaria che il D.Lgs. 101/2020
attribuisce al medico autorizzato.
Gennaro Bilancio Medico del Lavoro
Scrivo per chiarire dubbi, non per dare risposte comode
Perché la sorveglianza sanitaria non è burocrazia ma responsabilità

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