Vaccinazione Antitetanica e Giudizio di Idoneità


Nota ( Aggiornamento)

"Questo articolo è stato scritto nel 2016, in un contesto in cui la vaccinazione antitetanica monovalente era regolarmente disponibile e consentiva una piena coerenza tra obbligo normativo e strumenti operativi.

Oggi il quadro è cambiato a seguito della comunicazione ufficiale del produttore sulla sospensione della formulazione monovalente.

Le implicazioni per la medicina del lavoro per i giudizi di idoneità sono state affrontate in un n uovo approfondimento, che aggiorna il tema alla luce dello scenario attuale"

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Vaccinazione antitetanica: quando l'obbligo resta ma lo strumento cambia

Nel corso degli anni nei forum e nei contesti professionali dedicati alla salute e sicurezza sul lavoro, la vaccinazione antitetanica è stata oggetto di numerose discussioni, in particolare in relazione alla formulazione del giudizio di idoneità nei confronti dei lavoratori non vaccinati.

Nonostante il dibattito sia ampio e risalente nel tempo, ancora oggi non esiste una prassi realmente condivisa, e molti medici competenti continuano a trovarsi in difficoltà nel conciliare:

  • obblighi normativi,
  • tutela effettiva della salute,
  • rispetto della privacy,
  • sostenibilità organizzativa, soprattutto nelle microimprese.

Questo articolo propone una posizione tecnica chiara e aggiornata, maturata:

  • dalla lettura sistematica della normativa vigente,
  • dall’esperienza pratica ,
  • dall’analisi critica delle prassi operative più diffuse.

La vaccinazione antitetanica trova il suo fondamento storico nella legge 5 marzo 1963 n. 292, che individua specifiche attività lavorative per le quali la vaccinazione è obbligatoria.

Tuttavia, nel sistema attuale di prevenzione delineato dal D.Lgs. 81/08, non esistono automatismi. Il presupposto operativo non è l’elenco formale delle attività, ma la valutazione del rischio reale e attuale.

Solo quando la Valutazione dei Rischi (DVR) evidenzia un rischio occupazionale concreto di infezione da Clostridium tetani, la vaccinazione assume rilevanza come misura di prevenzione specifica.

Pertanto possono concretizzarsi due condizioni:

1. le attività lavorative sono previste dalla legge 5 marzo 1963 n. 292 ma assenza del rischio nel DVR

Difatti può verificarsi che una mansione sia formalmente ricompresa tra quelle indicate dalla legge 5 marzo 1963 n. 292, ma che la Valutazione dei Rischi condotta ai sensi degli artt. 17 e 28 del D.Lgs. 81/08, escluda in modo motivato la presenza di un rischio occupazionale da tetano.

Si tratta di una situazione tutt’altro che rara, riscontrabile ad esempio in:


  • aziende fortemente automatizzate,
  • contesti produttivi ad elevato standard igienico,
  • attività prive di contatto con terreni, materiali contaminati o ferite a rischio.

In questi casi vale un principio chiave del sistema prevenzionistico moderno

la valutazione del rischio reale prevale sull’inquadramento formale dell’attività.

Cosa deve fare il medico competente

In assenza di rischio tetanico documentato nel DVR, il medico competente:

  • non verifica lo stato vaccinale;
  • non acquisisce certificazioni vaccinali;
  • non richiede accertamenti sierologici;
  • non prescrive né subordina l’idoneità alla vaccinazione antitetanica.

Qualsiasi intervento in tal senso risulterebbe non coerente con l’art. 25. comma 1 , lettera b , e l'articolo 41 del D.Lgs. 81/08, poiché non correlato a un rischio professionale.

Giudizio di idoneità

Il giudizio di idoneità dovendo  essere espresso  in relazione ai rischi effettivamente presenti risulta positivo. (Idoneo alla mansione specifica)

 2. le attività lavorative sono previste dalla legge 5 marzo 1963 n. 292  presenza del rischio nel DVR

Quando invece:

  • la mansione è a rischio,
  • il DVR evidenzia un’esposizione reale,
  • il lavoratore non è protetto,

si pone il problema del giudizio di idoneità.

Nella pratica si osservano tre orientamenti:

  1. non idoneità temporanea alla mansione;
  2. idoneità con prescrizione di effettuare la vaccinazione;
  3. idoneità piena.

Un’analisi tecnica porta a una conclusione chiara.

Perché l’idoneità con prescrizione ( la scelta più rappresentativa)  non è una soluzione efficace

La vaccinazione antitetanica, in presenza di rischio occupazionale:

  • non è una raccomandazione;
  • non è differibile;
  • rappresenta una misura di prevenzione e protezione  indispensabile.

Nella realtà operativa, soprattutto nelle microimprese:

  • la prescrizione può non essere rispettata;
  • il rischio infortunistico è immediato;
  • il tetano è una patologia grave e potenzialmente letale.

Dichiarare il lavoratore “idoneo” in assenza della misura protettiva svuota di significato il giudizio di idoneità e non garantisce una tutela reale.

Inoltre il giudizio corretto (e rispettoso della privacy)

  • non deve contenere diagnosi;
  • non deve indicare lo stato vaccinale o immunitario;
  • non deve fare riferimento a specifiche condizioni sanitarie, nel rispetto della normativa sulla privacy.

La motivazione sanitaria:

  • è riportata nella cartella sanitaria e di rischio,
  • è oggetto di colloquio riservato con il lavoratore,
  • non è comunicata al datore di lavoro.

Il  assenza di copertura vaccinale il lavoratore non è idoneo alla attività che lo espone a rischio di infezione.

Una volta documentata la copertura vaccinale o la protezione immunitaria:

  • il medico competente aggiorna la cartella sanitaria;
  • può esprimere idoneità piena alla mansione.
Conclusione

La tutela della salute del lavoratore non può essere formale né delegata alla buona volontà.

Nel sistema prevenzionistico attuale:

  • la valutazione del rischio è il perno di ogni decisione;
  • la vaccinazione antitetanica se necessaria è una misura di prevenzione imprescindibile;
  • in sua assenza non è possibile esprimere idoneità alla mansione a rischio;
  • il giudizio deve essere proporzionato, tecnicamente corretto e rispettoso della privacy.

Questa impostazione:

  • tutela realmente il lavoratore,
  • rafforza il ruolo del medico competente,
  • è coerente con il D.Lgs. 81/08,
  • ed è difendibile in sede di vigilanza, regionale e contenziosa.


Gennaro Bilancio Medico del Lavoro

Scrivo per chiarire dubbi, non per dare risposte comode



Commenti

  1. Salve, in pratica il lavoratore deve essere "immunizzato" giusto?
    Nella nostra azienda un operaio ha rifiutato il vaccino obbligatorio nel protocollo aziendale. Il medico aziendale all'atto della visita chiedeva, in caso di vaccinazione già avvenuta di "recente", un documento che lo attestasse, in caso contrario avrebbe eseguito la vaccinazione .L'operaio su consiglio del medico di famiglia ha effettuato un esame della "titolazione degli anticorpi tatanici" dove si dichiara una copertura ben superiore in confronto alla premessa vaccinazione obbligatoria.
    Presa visione dell'esame il medico aziendale ha dato l'idoneità all'operaio.
    Secondo voi ha fatto bene in termini di legge il medico aziendale?

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  2. Chiedo scusa per il ritardo, ma solo adesso leggo il commento.
    Il medico competente ha le seguenti 2 opzioni per verificare la protezione contro il tetano:
    1 verificare tramite certificato di chi ha eseguito la vaccinazione che non siano trascorsi più di 10 anni
    2 per il lavoratore che dichiara di aver eseguito la vaccinazione ma è sprovvisto della certificazione, far eseguire la ricerca degli anticorpi.
    Ai sensi degli art 25 comma l, lettera b, art 39 e 41 comma 4 del dlgs 81/08 e s.m.i la "titolazione degli anticorpi è a carico del datore di lavoro" e non sul S. S. N.
    Saluti

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  3. Abrogato anche formalmente l'obbligo di vaccinazione antitetanica (12/02/2011)l. La legge abroga esplicitamente ciò che già implicitamente era stato abrogato con il D.Lgs.vo 81/08 (e prima ancora col 626) Il DECRETO LEGISLATIVO 13 dicembre 2010, n. 213 abroga TUTTE LE NORME LEGISLATIVE ANTERIORI AL 1/1/70, NON ESPRESSAMENTE RICHIAMATE NEGLI ALLEGATI AL DECRETO LEGISLATIVO STESSO.
    E siccome negli allegati non sono menzionate le norme specifiche per la vaccinazione antitetanica (legge 5/3/63 n. 262, nonché la 419/68) l'abrogazione dell'obbligo, già implicito, è anche stato formalmente ratificato. Non capisco questo ostinarsi ad obbligare.

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