Registro esposti a cancerogeni, mutageni e reprotossici non è burocrazia ma memoria della prevenzione

Il principale riferimento normativo e' il Titolo IX Capo II del Decreto Legislativo 81/2008, che disciplina la protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni. All'interno di questo sistema assume particolare rilevanza il registro degli esposti, strumento finalizzato alla tracciabilita' delle esposizioni professionali e al supporto della sorveglianza sanitaria e della ricerca epidemiologica. Il registro consente di documentare nel tempo la storia espositiva dei lavoratori e rappresenta un elemento essenziale per la prevenzione delle patologie a lunga latenza, in particolare delle neoplasie professionali.

Istituzione del registro degli esposti

Il registro deve essere istituito quando, all'esito della valutazione dei rischi, emergono esposizioni ad agenti cancerogeni, mutageni o reprotossici tali da comportare un rischio per la salute dei lavoratori e da richiedere l'attivazione della sorveglianza sanitaria.

Il registro e' istituito ed aggiornato dal datore di lavoro, che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente.  (art. 243 D.Lgs. 81/2008)

Pertanto la norma distingue chiaramente due livelli di responsabilità. Il datore di lavoro mantiene la responsabilità giuridica del registro, ne garantisce l'aggiornamento ed è responsabile della sua istituzione, correttezza e della trasmissione all'INAIL.

Il medico competente, invece svolge una funzione tecnico- professionale legata alla gestione delle informazioni relativa alle esposizioni professionali.

Tuttavia la normativa introduce una criticità interpretativa non trascurabile .

L'espressione utilizzata dal legislatore " il da datore di lavoro ne cura la tenuta per tramite il medico competente" non specifica infatti quali attività operative debbono essere concretamente svolte dal medico competente,

Operativamente l'espressione " cura la tenuta" significa che il medico competente svolge una serie di attività concrete connesse alla corretta gestione sanitaria e tecnica del registro.

Tra queste rientrano in particolare:

  • la verifica della correttezza dell'iscrizione dei lavoratori esposti
  • l'aggiornamento delle informazioni espositive nel tempo
  • la coerenza tra il registro degli esposti e sorveglianza sanitaria 
  • la tracciabilità delle esposizioni professionali nel lungo periodo. 

Il registro quindi non è statico, ma deve essere mantenuto aggiornato nel tempo.

Gestione informatizzata del registro

La tenuta del registro avviene attualmente tramite il sistema informatico messo a disposizione dall'INAIL, accessibile dal portale istituzionale www.inail.it, in attuazione del D.M. 183/2016 e integrato nel SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione).

L'accesso al registro prevede differenti profili operativi.

Individuazione dei lavoratori da iscrivere nel registro

Come stabilire quali lavoratori devono essere iscritti nel registro degli esposti

Chiarito il primo nodo interpretativo cioè cosa significhi che il medico competente “ne tiene cura” del registro degli esposti, resta la questione più delicata e spesso poco chiarita nella pratica sul come si stabilisce quali lavoratori devono essere iscritti nel registro.

La decisione non è automatica e non dipende semplicemente dalla presenza di una sostanza classificata come cancerogena, mutagena o tossica per la riproduzione. Il criterio deriva dalla valutazione dell’esposizione prevista dall’art. 236 del D.Lgs. 81/08.

Il registro riguarda infatti i lavoratori esposti non i lavoratori potenzialmente esposti. Stabilire chi rientra in questa categoria richiede quindi una valutazione strutturata e documentata.

Il medico competente, nell’ambito della collaborazione alla valutazione dei rischi prevista dall’art. 25, svolge un ruolo fondamentale nel verificare la qualità e la completezza di questa valutazione, pur non essendo l’unico responsabile, difatti  la responsabilità primaria resta in capo al datore di lavoro.

Verifica della completezza della valutazione ex art. 236

Per identificare quali lavoratori devono essere iscritti  nel registro è d’obbligo  verificare che la valutazione dell’esposizione sia completa e metodologicamente adeguata cosi come stabilito dall’art 236.

Il controllo della valutazione deve focalizzarsi sui seguenti  due livelli corrispondenti ai commi 2 e 4 dell’art. 236.

Il comma 2 individua gli elementi tecnici che devono essere presi in considerazione nella valutazione dell’esposizione.

Il medico competente nell’ottica della collaborazione alla valutazione dei rischi e “della tenuta del registro di esposizione” verifica quindi che la valutazione tenga conto di:

·    Caratteristiche delle lavorazioni

Devono essere descritte le operazioni svolte, le modalità operative e le fasi del ciclo produttivo che coinvolgono l’agente CMR. Particolare attenzione va posta alle cosiddette fasi non nobili del processo produttivo quali travasi, pulizia, manutenzione, sostituzione di filtri, gestione dei rifiuti  nelle quali l’esposizione potrebbe addirittura risultare significativamente superiore rispetto alla fase ordinaria del ciclo.

 Stato fisico dell’agente

Lo stato di aggregazione influenza direttamente la possibilità di dispersione nell’ambiente di lavoro. La stessa sostanza in forma compatta presenta un potenziale espositivo radicalmente diverso rispetto alla stessa sostanza in forma polverulenta o aerosolizzata.

Quantitativi prodotti o utilizzati

I quantitativi rappresentano un indicatore del potenziale di esposizione e devono essere ricavati da registri di acquisto, dati di produzione. È importante considerare anche la presenza dell’agente come impurità o sottoprodotto di processo, spesso fonte di esposizioni non immediatamente evidenti.

Concentrazione dell’agente nell’ambiente di lavoro

La concentrazione può essere:

  • misurata con monitoraggi ambientali secondo strategie riconosciute (ad esempio EN 689/2019);
  • stimata mediante modelli previsionali validati;
  • oppure non quantificabile numericamente.

Quest’ultimo caso richiede una precisazione importante. La clausola normativa “ove nota” non costituisce un’esenzione dalla valutazione del grado di esposizione ( che invece la norma obbliga anche in assenza di misurazioni). Significa soltanto che il valore numerico può non essere disponibile. Anche in assenza di misurazioni strumentali la valutazione dell’esposizione deve riportare  una valutazione qualitativa o semiquantitativa del grado di esposizione, motivandola sulla base degli elementi disponibili.

Frequenza e durata dell’esposizione

Occorre valutare quante ore al giorno e quanti giorni alla settimana il lavoratore è esposto, distinguendo tra esposizione continuativa e esposizione intermittente..

Vie di penetrazione nell’organismo

Oltre alla via inalatoria spesso prevalente è possibile anche l’assorbimento cutaneo e  più raramente in caso di scarsa igiene  quello digestivo.

In alcune situazioni  ad esempio solventi aromatici o composti liposolubili  la via cutanea può contribuire in modo significativo alla dose interna.

 Misure preventive e protettive adottate

Sistemi di aspirazione localizzata, ventilazione generale, confinamento del processo e procedure organizzative devono essere valutati non solo sulla base della documentazione, ma anche attraverso il sopralluogo periodico del medico competente.

Dispositivi di protezione individuale

E’ necessario verificare  non solo il tipo di DPI previsto, ma anche le modalità di utilizzo reale , il corretto indossamento, la manutenzione, la frequenza di sostituzione e formazione dei lavoratori e addestramento .

Il comma 4 dell’art. 236 aggiunge inoltre alcuni elementi documentali che devono risultare nel DVR:

  • numero di lavoratori esposti o potenzialmente esposti
  • indicazione delle indagini effettuate per la sostituzione dell’agente CMR.

Se uno o più elementi risultano assenti o inadeguati il medico competente deve segnalarlo formalmente e per iscritto al datore di lavoro.

Una volta verificata la completezza della valutazione, il medico competente può procedere all’individuazione o comunque confermare i  lavoratori da iscrivere nel registro.

In pratica si possono verificare tre scenari.

Scenario A - Assenza di esposizione professionale

Il processo produttivo è chiuso o sufficientemente confinato e l’agente non viene liberato nell’ambiente di lavoro in condizioni operative normali.

Le eventuali esposizioni sono limitate a fasi eccezionali o saltuarie, adeguatamente presidiate da procedure di sicurezza e DPI.

In questo caso il lavoratore non viene iscritto nel registro, ma la conclusione deve essere motivata nel DVR sulla base degli elementi della valutazione dell’esposizione.

Scenario B - Esposizione professionale accertata

Gli elementi della valutazione indicano la presenza di una esposizione professionale non trascurabile, cioè un contributo dell’attività lavorativa alla dose interna del lavoratore superiore al background della popolazione generale.

Questa condizione può essere dimostrata attraverso:

  • misurazioni ambientali;
  • modelli espositivi;
  • monitoraggio biologico.

Per sostanze prive di background ambientale significativo la semplice presenza rilevabile dell’agente nell’ambiente di lavoro può configurare esposizione professionale.

Per sostanze ubiquitarie al fine di valutare i rischi per la salute, effettuare la sorveglianza sanitaria e l’istituzione del registro degli esposti è necessario il confronto con valori di riferimento della popolazione generale e i valori limite di esposizione professionale ,

La classificazione del livello di esposizione secondo le Linee Guida SIML

Il ruolo del VLE come modulatore

Le Linee Guida SIML (2013) per la sorveglianza sanitaria degli esposti ad agenti cancerogeni e mutageni introducono un elemento di grande utilità operativa: la graduazione del livello di esposizione professionale in base al rapporto tra la concentrazione ambientale misurata e il Valore Limite di Esposizione (VLE) professionale, ove disponibile.

È fondamentale comprendere la natura di questo parametro:

 il VLE assume il significato di modulatore dei programmi di sorveglianza sanitaria, ma è ininfluente ai fini della valutazione del rischio e della classificazione dell'esposizione in senso stretto. Per i cancerogeni genotossici senza soglia il rischio è presente per definizione anche a concentrazioni inferiori al VLE.

Il punto di demarcazione tra esposizione di origine ambientale (background) ed esposizione professionale è rappresentato dal Valore di Riferimento (VdR) della popolazione generale, elaborato dalla Società Italiana Valori di Riferimento (SIVR) e, per gli aeroinquinanti normativamente regolamentati, dai Valori Obiettivo o Valori Limite per la qualità dell'aria previsti dal D.Lgs. 155/2010.

I tre livelli di classificazione

Le LG SIML propongono con espressa dichiarazione di arbitrarietà degli autori stessi, in assenza di soglie scientificamente dimostrate per tutti i cancerogeni  una graduazione in tre livelli:

Livello di esposizione

Criterio (riferimento al VLE)

Conseguenze operative

NON ESPOSTI

Concentrazione ≤ valore soglia per la popolazione generale

Nessun rischio professionale configurabile. Non iscrizione nel registro esposti. Sorveglianza sanitaria non indicata.

ESPOSIZIONE MODERATA

Concentrazione > VdR popolazione generale ma < 50% del VLE professionale

Esposizione professionale configurata. Obbligo di iscrizione nel registro esposti. Sorveglianza sanitaria (protocollo base, periodicità annuale).

ESPOSIZIONE ELEVATA

Concentrazione ≥ 50% del VLE professionale

Rischio aumentato. Iscrizione nel registro esposti. Sorveglianza sanitaria con modulazione intensificata: frequenza, esami mirati all'organo bersaglio.

 Inoltre Le LG SIML richiamano altresì un criterio operativo complementare, di derivazione finlandese e recepito anche dallo SCOEL (Scientific Committee on Occupational Exposure Limits) Oggi ECHA, basato sulla frequenza d'uso piuttosto che sulle concentrazioni ambientali: un lavoratore non è considerato esposto qualora l'utilizzo di sostanze cancerogene non avvenga per più di 20 giornate lavorative all'anno, salvo eventi accidentali che comportino un'esposizione rilevante.

Tale approccio risulta particolarmente utile nei contesti laboratoristici e nelle esposizioni occasionali difficilmente quantificabili con il monitoraggio ambientale tradizionale.

Scenario C Esposizione incerta o discontinua

In alcune situazioni la valutazione non consente una conclusione immediata.

Questo può accadere quando:

  • il processo produttivo è variabile;
  • le fasi critiche sono presenti ma intermittenti;
  • i dati disponibili non consentono una stima affidabile del grado di esposizione.
  • assenza del monitoraggio ambientale

 In questi casi si applica un approccio progressivo di caratterizzazione dell’esposizione. La valutazione potrebbe essere  integrata se disponibile con il monitoraggio biologico

Il monitoraggio biologico assume particolare importanza perché consente di stimare la dose effettivamente assorbita, integrando tutte le vie di esposizione.

Se gli elementi raccolti indicano un contributo professionale alla dose interna, il lavoratore viene iscritto nel registro.

Se invece l’esposizione risulta indistinguibile dal background della popolazione generale l’iscrizione potrebbe essere  non è giustificata ma la valutazione deve essere documentata e riesaminata periodicamente. Nei casi in cui non è possibile effettuare il monitoraggio biologico , a seguito della valutazione dell’esposizione di cui all’art. 236 gli esiti sono incerti il lavoratore deve essere iscritto nel registro.

Il principio metodologico fondamentale

La sequenza delle operazioni è essenziale.

Prima deve essere verificata la completezza della valutazione dell’esposizione prevista dall’art. 236.

Solo successivamente è possibile individuare i lavoratori da iscrivere nel registro.

Iscrivere lavoratori senza una valutazione adeguata o escluderli senza una motivazione documentata espone sia il datore di lavoro sia il medico competente a responsabilità concorrenti.

Il registro degli esposti non si basa sul superamento di un valore limite, ma sulla dimostrazione dell’esistenza di una esposizione professionale reale.

Integrazione tra registro degli esposti e sorveglianza sanitaria

Il registro degli esposti rappresenta uno strumento di raccordo tra la valutazione dei rischi e la sorveglianza sanitaria.

Le informazioni contenute nel registro consentono al medico competente di:

      programmare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti

      valutare l'andamento delle esposizioni nel tempo

      individuare eventuali condizioni di rischio che richiedano interventi correttivi 

La sorveglianza sanitaria viene effettuata attraverso la costituzione della cartella sanitaria e di rischio, che raccoglie le informazioni cliniche e anamnestiche del lavoratore, gli esiti degli accertamenti, i livelli di esposizione individuali e il giudizio di idoneita' alla mansione specifica.

Alla cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni o mutageni, il datore di lavoro trasmette all'INAIL copia delle annotazioni individuali del registro e della cartella sanitaria e di rischio ( medico competente).  (art. 243, comma 3, D.Lgs. 81/2008)

7. Finalita' del registro degli esposti

Il registro degli esposti svolge diverse funzioni nel sistema di prevenzione.

Sorveglianza sanitaria nel lungo periodo

Il registro permette di programmare e mantenere nel tempo una sorveglianza sanitaria mirata per lavoratori che hanno avuto esposizioni rilevanti ad agenti in grado di indurre mutazioni genetiche.

È uno strumento che consente di non perdere di vista il rischio, anche quando il lavoratore cambia mansione o va in pensione.

2. Prevenzione collettiva ed epidemiologia

I dati se letti in forma aggregata e integrati con:

  • registri tumori,
  • studi di popolazione,
  • sistemi di sorveglianza epidemiologica,

permettono di stimare quanta parte dei tumori è attribuibile a specifiche esposizioni lavorative.

È grazie a questo tipo di informazioni che si costruiscono politiche di prevenzione più efficaci e mirate.

3. Riconoscimento delle malattie professionali

Se a distanza di anni un lavoratore sviluppa una patologia neoplastica, il registro rappresenta una prova storica documentata dell’esposizione.

Questo facilita enormemente:

  • la ricostruzione del nesso causale,
  • il riconoscimento della malattia professionale,
  • l’accesso alle tutele assicurative e previdenziali.

Conclusioni

 Il registro degli esposti non è burocrazia.

È uno strumento che collega lavoro, tempo e salute, permettendo di:

  • proteggere il singolo lavoratore anche molti anni dopo l’esposizione;
  • produrre conoscenza epidemiologica utile alla collettività;
  • rendere effettivo il diritto al riconoscimento delle malattie professionali.

Senza memoria delle esposizioni la prevenzione resta corta.

Con il registro la prevenzione diventa responsabilità nel tempo.

 Gennaro Bilancio Medico del Lavoro

Scrivo per chiarire dubbi, non per dare risposte comode


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