AGGIORNAMENTO. Quando attivare la sorveglianza sanitaria per gli esposti ai Campi elettromagnetici
La sorveglianza sanitaria per esposizione a campi elettromagnetici (CEM) non è un obbligo automatico connesso alla mera presenza di una sorgente, ma un atto medico-preventivo che scaturisce dalla combinazione di esiti della valutazione del rischio, caratteristiche dell'esposizione, eventuale superamento dei valori di azione (VA) o dei valori limite di esposizione (VLE) e presenza di lavoratori particolarmente sensibili. L'articolo analizza i criteri normativi (art. 209–212, D.Lgs. 81/2008; Direttiva 2013/35/UE), i quattro trigger operativi per l'attivazione della sorveglianza sanitaria , inclusi flessibilità e deroga, spesso trascurati e il vincolo strutturale dell'assenza di biomarker specifici per i CEM. Vengono quindi identificate le mansioni e i comparti in cui il medico competente deve esercitare la massima attenzione clinica e preventiva, con riferimento alle Linee Guida AIRM 2021 e alla Raccomandazione del Consiglio 1999/519/CE.
Nel rischio da campi elettromagnetici la sorveglianza sanitaria non può essere impostata come un automatismo legato alla sola presenza della sorgente, ma agli esiti della valutazione del rischio, alle modalità di esposizione, alle mansioni effettivamente svolte e allo stato di salute del lavoratore. Questo è il quadro coerente con il Titolo VIII, Capo IV, del D.Lgs. 81/2008 e con le Linee Guida AIRM sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a CEM.
La Raccomandazione 7.6 delle Linee Guida AIRM è molto chiara, la sorveglianza sanitaria va attivata nei lavoratori che sulla base della valutazione del rischio condotta considerando non solo sorgenti, livelli e modalità di esposizione ma anche lo stato di salute individuale, potrebbero andare incontro a conseguenze sanitarie negative nello svolgimento dell’attività lavorativa con esposizione a CEM. La stessa raccomandazione aggiunge un secondo punto operativo molto importante, tra questi lavoratori vanno inclusi tutti i soggetti professionalmente esposti alle sorgenti indicate nella Raccomandazione 7.2a, cioè ai tipi di apparecchiature o luoghi di lavoro per i quali è ritenuta necessaria l’attivazione della sorveglianza sanitaria.
Sul piano degli effetti il medico competente deve certamente considerare gli effetti diretti a breve termine sia quelli termici, legati all’assorbimento di energia nei tessuti, e sia quelli non termici, correlati alla stimolazione di muscoli, nervi e organi sensoriali, con possibile comparsa di sintomi transitori come vertigini e fosfeni, capaci anche di interferire con la capacità di operare in sicurezza. Le Linee Guida AIRM richiamano però con altrettanta forza gli effetti indiretti, che in molte situazioni sono quelli più rilevanti per la prevenzione reale.
Gli effetti indiretti sono soprattutto dovuti all’interferenza con dispositivi medici elettronici, compresi pacemaker, defibrillatori e altri dispositivi portati sul corpo, correnti di contatto, con possibile percezione di scossa, dolore o ustione e anche la possibile presenza di rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici nei campi statici, innesco di dispositivi elettro-esplosivi e incendi o esplosioni da scintille. Il Portale Agenti Fisici sottolinea inoltre che gli effetti indiretti insorgono spesso a livelli espositivi inferiori a quelli considerati per prevenire gli effetti diretti e che il primo effetto indiretto da prevenire, per la sua bassa soglia di insorgenza, è in genere il malfunzionamento dei dispositivi elettronici impiantati attivi.
Proprio per questo, nella valutazione del rischio CEM la zonizzazione non è un dettaglio grafico, ma una misura organizzativa centrale. Il PAF evidenzia che la prevenzione degli effetti indiretti richiede di verificare innanzitutto se nell’ambiente di lavoro siano rispettati i livelli di riferimento per la popolazione generale, le aree in cui tali livelli sono superati devono essere individuate, delimitate e segnalate, perché i soggetti sensibili non sono adeguatamente protetti dal solo rispetto dei valori di azione per i lavoratori. Per questo motivo il PAF afferma che la zonizzazione di una sorgente CEM deve essere eseguita considerando sia i livelli di riferimento per la popolazione sia i valori di azione per i lavoratori.
La stessa pagina del PAF collega questo ragionamento alla CEI EN 50499, che viene indicata come riferimento per la fase iniziale di valutazione, censimento di luoghi e attrezzature, distinzione tra sorgenti “conformi a priori” e sorgenti che richiedono valutazione ulteriore, quindi definizione delle zone espositive.
Il PAF descrive una zonizzazione operativa in
Zona 0: sono rispettati i limiti per la popolazione generale | Zona 1: possono essere superati i livelli per la popolazione ma restano rispettati i limiti occupazionali | Zona 2: dove possono essere superati i limiti occupazionali e l’accesso deve essere rigidamente controllato o interdetto salvo misure specifiche |
Questa impostazione ha una ricaduta pratica molto utile, se la zonizzazione è già formalizzata nel DVR, quando emerge una condizione di particolare sensibilità diventa molto più rapido limitare o vietare l’accesso solo alle aree incompatibili.
Pertanto se la valutazione del rischio si ferma al numero misurato e non traduce quel dato in una classificazione delle aree, la gestione del lavoratore ipersuscettibile diventa lenta e spesso improvvisata. Se invece il DVR contiene una zonizzazione leggibile, il medico competente una volta individuata la controindicazione o la particolare sensibilità, può ragionare subito in termini di accesso consentito, accesso limitato o esclusione dalla specifica zona.
La Raccomandazione 7.2a delle Linee Guida AIRM aiuta poi a chiarire quali sorgenti e quali contesti lavorativi debbano far pensare a una possibile attivazione della sorveglianza sanitaria. L’elenco è presentato come esemplificativo e non esaustivo ma è molto utile nella pratica. Vi rientrano le antenne per stazioni radio base nelle aree accessibili solo ai lavoratori, i circuiti, cavi, commutatori, trasformatori e impianti elettrici con correnti elevate; i generatori, gli inverter, le linee aeree ad alta tensione e le turbine eoliche; i processi di saldatura ad arco manuale, il riscaldamento dielettrico, la saldatura dielettrica, il riscaldamento a induzione, la sigillatura a induzione, i forni fusori ad arco o a induzione, l’elettrolisi industriale e vari processi industriali con RF o microonde.
La stessa 7.2a richiama poi altri comparti di grande interesse per il medico del lavoro come quello del settore sanitario, con risonanza magnetica, stimolazione magnetica transcranica, tecarterapia ed elettrobisturi, il settore estetico, con apparati che utilizzano campi ELF, IF e RF; il settore dei trasporti, con veicoli e sistemi a motore elettrico, lavoro in prossimità di motorini di avviamento, alternatori e sistemi di accensione, oltre a treni e tram a trazione elettrica, il settore radar, le antenne radio e TV; le apparecchiature che generano campi magnetici statici superiori a 0,5 mT, e perfino le apparecchiature professionali di cucina a induzione. In termini di mansioni, quindi, bisogna pensare non solo ai grandi impianti industriali, ma anche a personale sanitario, manutentori, saldatori, addetti a impianti RF, addetti a sorgenti a induzione e operatori in prossimità di grandi sorgenti elettriche o magnetiche.
Per completezza, le Linee Guida AIRM distinguono dalla 7.2a anche una Raccomandazione 7.2b, che riguarda apparecchiature o luoghi di lavoro per i quali, in via usuale, può essere sufficiente una formazione specifica per i soggetti con particolare sensibilità al rischio, soprattutto portatori di dispositivi impiantabili o indossabili attivi. Rientrano ad esempio, telefoni cellulari e cordless, Wi-Fi, Bluetooth, computer con sistemi di radiotrasmissione, RFID e altre sorgenti di uso comune. Questa distinzione è utile perché evita l’errore opposto cioè quello di trattare come automaticamente eleggibili a sorveglianza sanitaria situazioni che per molti lavoratori richiedono piuttosto identificazione della suscettibilità e informazione mirata.
Ne deriva una conclusione pratica molto utile anche per chi redige DVR e relazioni tecniche, una buona valutazione del rischio CEM non dovrebbe limitarsi a dire se i limiti sono rispettati, ma dovrebbe consentire al medico competente di usare il documento come strumento operativo. Questo significa almeno quattro cose
· censimento corretto delle sorgenti;
· distinzione tra apparati conformi a priori e apparati che richiedono approfondimento;
· zonizzazione chiara delle aree;
· indicazione delle sorgenti della 7.2a che rendono ragionevole o necessaria l’attivazione della sorveglianza sanitaria.
In sintesi, la Raccomandazione 7.6 dice su chi attivare la sorveglianza sanitaria, la Raccomandazione 7.2a aiuta a capire in quali contesti, sorgenti e mansioni essa vada concretamente considerata, il Portale Agenti Fisici chiarisce perché la prevenzione degli effetti indiretti richieda una zonizzazione preliminare centrata anche sui livelli della popolazione generale, e le norme CEI EN 50499 e 50527 consentono di tradurre tutto questo in una valutazione del rischio e in una gestione idoneativa realmente utilizzabili nella pratica. Le Linee Guida AIRM CEM 2021 sono disponibili in PDF sul Portale Agenti Fisici e rappresentano, ad oggi, uno dei riferimenti più utili e facilmente consultabili sia per il medico competente sia per il tecnico valutatore.
Costruzione del protocollo sanitario: indicazioni operative
Il protocollo sanitario per CEM deve essere coerente con la valutazione del rischio aziendale e con le caratteristiche individuali del lavoratore. Un aspetto clinicamente cruciale per la costruzione del protocollo sanitario è che, allo stato attuale delle conoscenze, non esistono indicatori biologici di esposizione o di dose ai CEM, né sono stati validati indicatori di effetto biologico precoce. Questo vincolo strutturale, riconosciuto dal PAF e coerente con la letteratura scientifica internazionale, ha conseguenze dirette sull'architettura degli accertamenti. Pertanto ritenuto che il protocollo sanitario non può essere costruito attorno a esami di laboratorio o strumentali specifici per lil fattore di rischio CEM, gli accertamenti si articolano necessariamente su:
· Visita preventiva :anamnesi lavorativa e personale dettagliata, con particolare attenzione a DMIA, gravidanza, patologie cardioneurologiche, farmaci che abbassano la soglia convulsivante; somministrazione del questionario AIRM per DMIA attivi e non attivi; valutazione della compatibilità con la mansione specifica e con l'ambiente di lavoro
· Visita periodica: periodicità annuale per portatori di DMIA e per lavoratori con esposizioni superiori ai VLE in regime di flessibilità, periodicità differenziata (anche quadriennale) per altri profili di rischio; aggiornamento dell'anamnesi sugli effetti sensoriali; rivalutazione della compatibilità dei DMIA con eventuali modifiche dell'ambiente di lavoro o degli apparecchi impiantati
· Visita a richiesta: attivata in caso di segnalazione di effetti indesiderati, sintomi neurologici o sensoriali, modifiche significative delle condizioni di salute, sostituzione o aggiornamento del DMIA impiantato
Gennaro Bilancio Medico del Lavoro
Scrivo per chiarire dubbi, non per dare risposte comode


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