Spesso ai medici competenti viene richiesta una visita medica da un lavoratore non sottoposto a sorveglianza sanitaria. La domanda che nasce spontanea è la seguente : Il lavoratore dovrà essere sottoposto a sorveglianza sanitaria o è vietato dalla normativa?
La risposta ( interpretazione personale della normativa) la si trova nell'articolo 41, comma 1 del Decreto Legislativo n. 81 e s.m.i. .
Art. 41 La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente :
a) nei casi previsti dalla normativa vigente,, dalle indicazioni fornite dalla Commissione Consultiva;
b) qualora il lavoratore ne fa richiesta e il MC ritiene la richiesta correlata ai rischi professionali.
Dalla lettura della lettera b, si evince che nei casi in cui non vi sia l'obbligo di sorveglianza sanitaria , la stessa può essere istituita quando ricorrono le seguenti 2 condizioni:
- Il lavoratore chiede la visita
- Il medico competente ritiene che la richiesta sia correlata ai rischi.
Riporto di seguito una "classica" richiesta di visita medica in lavoratore non sottoposto a sorveglianza sanitaria.
Esempio: lavoratore che utilizza un attrezzatura munita di VDT per meno di 20 ore alla settimana e che "lamenta " uno o più delle seguenti condizioni:
Esempio: lavoratore che utilizza un attrezzatura munita di VDT per meno di 20 ore alla settimana e che "lamenta " uno o più delle seguenti condizioni:
- Astenopia
- Cervicalgie
- Lombalgie
- Dito a scatto
- formicolii alle dita della/e mano/i
- Insonnia, risvegli frequenti, episodi di tachicardia ecc....( sintomi sentinella di eventuale stress lavoro correlato)
- Sintomi di irritazione delle vie aeree
In questo caso la richiesta è chiaramente correlata al rischio professionale , infatti i dati di letteratura riportano che i sintomi lamentati dai lavoratori a carico degli apparati oculo-visivo e osteoarticolare e / o disturbi della sfera psichica, possono manifestarsi indipendentemente dall'utilizzo dello stesso per più di 20 ore alla settimana.
Le cause di tali "sintomi " sono da ricercare o in un ambiente ambiente di lavoro non "ergonomico" o da cause intrinseche al lavoratore o dalla combinazione di più fattori ambientali e individuali.
Es .(cause dell'ambiente di lavoro) illuminazione non adeguata per la presenza di abbagliamenti e/ o riflessi sul monitor, scarsa umidità ambientale ( evaporazione del film lacrimale), temperatura non confortevole, piano di lavoro con poco spazio, sedie con schienale e/o/alzata guasti, utilizzo di posture non congrue, presenza di microinquinanti ambientali ecc
Es. (cause intrinseche al lavoratore): difetti di rifrazione (miopie, ipermetropie, astigmatismi), Scoliosi , discopatie, ernie lombari, sindrome del tunnel carpale, sindrome del nervo ulnare al gomito, Ansia, attacchi di panico ecc.
Dalla valutazione approfondita e integrata degli elementi su descritti il medico competente valuterà se il lavoratore dovrà essere sottoposto a sorveglianza sanitaria. La periodicità della successiva visita medica dipende dalle condizioni cliniche del lavoratore e dalle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e dall'organizzazione dell'attività lavorativa.
Dalla valutazione approfondita e integrata degli elementi su descritti il medico competente valuterà se il lavoratore dovrà essere sottoposto a sorveglianza sanitaria. La periodicità della successiva visita medica dipende dalle condizioni cliniche del lavoratore e dalle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e dall'organizzazione dell'attività lavorativa.
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