La visita medica precedente alla ripresa al lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione è spesso causa di discussione tra gli "addetti ai lavori"
I dubbi si concentrano principalmente sulle seguenti due domande:
1) Il lavoratore che non è esposto a rischi specifici per i quali è obbligatoria la sorveglianza sanitaria, deve essere visitato?
2) Quando deve essere effettuata la visita medica?
Per il primo punto, la risposta è fornita dall'art 41 del Decreto legislativo 81/08 e s.m.i e precisamente al comma 1 e al comma 2.
Il comma 1 stabilisce che:
La sorveglianza sanitaria è effettuata:
A) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla commissione consultiva
B) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavoratori.
Il comma 2 dello stesso articolo stabilisce che cosa comprende la sorveglianza sanitaria e il tipo di visite che devono essere effettuate.
La visita oggetto del post è stabilita dalla lettera e-ter. Quindi se non vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria così come specificato dal comma 1 non può essere applicato il comma 2, di conseguenza il lavoratore non deve essere visitato.
Il problema nasce quando la valutazione dei rischi non è effettuata secondo "ceiteri di qualita" o nei casi in cui alcuni rischi non sono stati valutati. Cosa fare in questi casi?. Purtroppo siccome ogni caso è diverso dall'altro non è possibile fornire una risposta che sia utile per tutte le condizioni.
Per il secondo punto la risposta è fornita sempre dallo stesso articolo al comma 2 lettera e-ter. Il lavoratore deve essere visitato prima della ripresa del lavoro. Naturalmente così come stabilito dalla normativa il lavoratore non può essere visitato quando risulta in malattia ( vietato).
Per questo punto, facilmente si verifica la seguente "situazione":per vari motivi il medico competente non è disponibile ad effettuare la visita medica al lavoratore il giorno del rientro al lavoro . Per questa condizione dobbiamo prendere in considerazione l'articolo 18 del decreto legislativo n 81 / 08 e specificatamente le lettere bb , cioè il datore di lavoro deve vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità. Di conseguenza a quanto scritto nel paragrafo precedente, il lavoratore fino a che non sia effettuata la visita medica con il medico competente deve essere adibito a mansioni in cui non vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria.
I dubbi si concentrano principalmente sulle seguenti due domande:
1) Il lavoratore che non è esposto a rischi specifici per i quali è obbligatoria la sorveglianza sanitaria, deve essere visitato?
2) Quando deve essere effettuata la visita medica?
Per il primo punto, la risposta è fornita dall'art 41 del Decreto legislativo 81/08 e s.m.i e precisamente al comma 1 e al comma 2.
Il comma 1 stabilisce che:
La sorveglianza sanitaria è effettuata:
A) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla commissione consultiva
B) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavoratori.
Il comma 2 dello stesso articolo stabilisce che cosa comprende la sorveglianza sanitaria e il tipo di visite che devono essere effettuate.
La visita oggetto del post è stabilita dalla lettera e-ter. Quindi se non vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria così come specificato dal comma 1 non può essere applicato il comma 2, di conseguenza il lavoratore non deve essere visitato.
Il problema nasce quando la valutazione dei rischi non è effettuata secondo "ceiteri di qualita" o nei casi in cui alcuni rischi non sono stati valutati. Cosa fare in questi casi?. Purtroppo siccome ogni caso è diverso dall'altro non è possibile fornire una risposta che sia utile per tutte le condizioni.
Per il secondo punto la risposta è fornita sempre dallo stesso articolo al comma 2 lettera e-ter. Il lavoratore deve essere visitato prima della ripresa del lavoro. Naturalmente così come stabilito dalla normativa il lavoratore non può essere visitato quando risulta in malattia ( vietato).
Per questo punto, facilmente si verifica la seguente "situazione":per vari motivi il medico competente non è disponibile ad effettuare la visita medica al lavoratore il giorno del rientro al lavoro . Per questa condizione dobbiamo prendere in considerazione l'articolo 18 del decreto legislativo n 81 / 08 e specificatamente le lettere bb , cioè il datore di lavoro deve vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità. Di conseguenza a quanto scritto nel paragrafo precedente, il lavoratore fino a che non sia effettuata la visita medica con il medico competente deve essere adibito a mansioni in cui non vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria.
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