lunedì 26 ottobre 2015

Un Lavoratore non sottoposto a sorveglianza sanitaria che richiede una visita medica, deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria?


Spesso ai medici competenti viene  richiesta una  visita medica  da un lavoratore non sottoposto a sorveglianza sanitaria. La domanda che nasce spontanea è la seguente :  Il lavoratore dovrà essere sottoposto a sorveglianza sanitaria o è vietato dalla normativa?
La risposta ( interpretazione personale della normativa) la si trova nell'articolo 41, comma 1 del Decreto Legislativo n. 81 e s.m.i. .

Art. 41 La sorveglianza sanitaria è effettuata  dal medico competente :

a) nei casi previsti dalla normativa vigente,, dalle indicazioni fornite dalla Commissione Consultiva;
b) qualora  il lavoratore ne fa richiesta e il MC ritiene la richiesta correlata ai rischi professionali.

Dalla  lettura della lettera b, si evince che nei casi in cui non vi sia l'obbligo di sorveglianza sanitaria , la stessa può essere istituita quando ricorrono le seguenti 2 condizioni:
  • Il lavoratore chiede la visita 
  •  Il medico competente  ritiene che la richiesta sia correlata ai rischi. 

Riporto di seguito una "classica" richiesta di visita medica in lavoratore non sottoposto a sorveglianza sanitaria.
Esempio: lavoratore che utilizza un attrezzatura munita di VDT  per meno di 20 ore alla settimana   e che  "lamenta "  uno  o più delle seguenti condizioni: 

  • Astenopia
  • Cervicalgie
  • Lombalgie
  • Dito a scatto
  • formicolii alle dita della/e mano/i
  • Insonnia, risvegli frequenti,  episodi di tachicardia ecc....( sintomi sentinella di eventuale stress lavoro correlato)
  • Sintomi di irritazione delle vie aeree
In questo caso la richiesta è chiaramente correlata   al rischio professionale , infatti i dati di letteratura riportano che i sintomi lamentati dai lavoratori a carico degli apparati oculo-visivo e  osteoarticolare e / o disturbi della sfera psichica,   possono manifestarsi indipendentemente dall'utilizzo dello stesso per più di 20 ore alla settimana.    
Le cause  di tali "sintomi " sono da ricercare  o in un ambiente  ambiente di lavoro non "ergonomico" o da cause intrinseche al lavoratore o dalla combinazione di più fattori ambientali e individuali.

Es .(cause dell'ambiente di lavoro) illuminazione non adeguata per  la presenza di abbagliamenti e/ o riflessi sul monitor, scarsa umidità ambientale ( evaporazione del film lacrimale), temperatura non confortevole, piano di lavoro con poco spazio, sedie con schienale e/o/alzata guasti,  utilizzo di posture non congrue, presenza di microinquinanti ambientali ecc

Es. (cause intrinseche al lavoratore): difetti di rifrazione (miopie, ipermetropie, astigmatismi), Scoliosi , discopatie, ernie lombari, sindrome del tunnel carpale, sindrome del nervo ulnare al gomito, Ansia, attacchi di panico ecc.

Dalla valutazione approfondita e integrata degli elementi su descritti il medico competente valuterà se il lavoratore dovrà essere sottoposto a sorveglianza sanitaria. La periodicità della successiva visita medica dipende dalle condizioni cliniche del lavoratore e dalle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e dall'organizzazione dell'attività lavorativa.




venerdì 23 ottobre 2015

RADON


Che cos’è?
I radon è un gas nobile radioattivo incolore ed inodore

Quali sono le fonti del Radon?
la principale fonte di radon è il suolo  ( soprattutto di origine vulcanica) ma anche l’utilizzo di determinate lave, tufi, pozzolane e di alcuni graniti nella costruzione o nei rivestimenti interni, può contribuire ad incrementare la concentrazione di radon indoor.

Come si diffonde nelle abitazioni e/o luoghi di lavoro?
Una delle cause principali per la quale aria ricca di radon affluisce dal suolo verso l’interno degli edifici è la depressione che si viene a creare tra i locali ed il suolo, in conseguenza della differenza di temperatura tra l’interno e l’esterno dell’edificio. Più pronunciata è questa differenza, maggiore sarà la depressione all’interno della casa o dell’ambiente di lavoro.
Nel periodo invernale siccome  la differenza di temperatura tra l’interno e l’esterno è maggiore, la quantità di radon tende ad aumentare nelle abitazioni.

Quali sono gli effetti sulla salute ?
Sulla base di numerosi studi epidemiologici il radon è stato classificato dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC), , come cancerogeno per l’uomo. Oggi il radon è considerato la principale causa di morte per tumore ai polmoni dopo il fumo di tabacco.

Il radon  essendo un gas, dopo che è stato inalato,  facilmente viene eliminato attraverso l’espirazione  senza avere il tempo di decadere ( emettere radiazioni)  . Per tale motivo non è tanto il radon ad essere pericoloso per la salute ma i sui “figli”. 
Infatti  i  prodotti del decadimento del radon , legandosi alla polvere, al fumo o al vapore acqueo,  si depositano facilmente sulle pareti dei bronchi e dei polmoni,  quando decadono emettono radiazioni ionizzanti che possono  danneggiare il DNA delle cellule.

La maggior parte dei danni al DNA viene riparata da appositi meccanismi cellulari, ma alcuni di essi possono persistere e con il tempo svilupparsi in un tumore polmonare 
Essendo il Radon un cancerogeno non è possibile fissare una dose soglia oltre la quale si sviluppa la neoplasia  ma all'aumento della dose assorbita e del tempo di esposizione aumenta la probabilità di comparsa del tumore.

Quanto aumenta il rischio di tumore polmonare a causa dell’esposizione al radon ?

Il rischio aumenta proporzionalmente alla concentrazione di radon e alla durata dell’esposizione. Per persone esposte al radon per circa 30 anni, l’analisi degli studi epidemiologici effettuati in 11 Paesi Europei, tra cui l’Italia, ha evidenziato un aumento di rischio di circa il 16% ogni 100 Bq/m3 di concentrazione di radon. La gran parte della popolazione italiana è esposta ad una concentrazione media di radon inferiore a 100 Bq/m3.

Nelle abitazioni: la raccomandazione pubblicata nel 1990 dalla Commissione Europea 90/143 raccomandava un livello di riferimento di 400 Bq/metro cubo per le abitazioni. L’Italia, a differenza di diversi altri Paesi europei, non ha recepito questa raccomandazione, né adottato altra norma specifica per il radon. A seguito dei risultati dei numerosi studi epidemiologici effettuati negli ultimi 20 anni e della conseguente rivalutazione del rischio di tumore polmonare associato all'esposizione al radon nelle abitazioni, nel 2009 l'Oms ha pubblicato il rapporto WHO Handbook on Indoor  RADON, nel quale si raccomanda che i Paesi adottino possibilmente un livello di riferimento di 100 Bq/metro cubo o comunque non superiore a 300 Bq/metro cubo. In particolare, per quanto riguarda l’Europa, un livello di riferimento non superiore 300 Bq/metro cubo sarà adottato il 6 Febbraio 2018 grazie al recepimento della nuova  direttiva europea in materia di radioprotezione pubblicata nel Dicembre 2013
Quale interazione tra il Radon e il  Fumo di sigaretta ?

Studi epidemiologici hanno dimostrato che  il rischio di tumore polmonare è molto più alto (circa 25 volte) per i fumatori rispetto ai non fumatori.
Da una stima di rischio esteso a tutta la vita effettuata per gli Stati Uniti, alla concentrazione di:
  • 75 Becquerel per metro cubo: si stima che 15 fumatori su mille contrarranno un tumore al polmone contro uno solo su mille non fumatori. Questo vuol dire che un fumatore, a questa concentrazione, corre un rischio doppio rispetto a quello di morire in un incidente d’auto (in USA);
  • circa 150 Bequerel per metro cubo: si stima che 29 fumatori su mille e 2 non fumatori su mille non fumatori contrarranno un tumore al polmone. Il rischio per un fumatore è, in questo caso, 100 volte superiore a quello di morire in un incidente aereo (in USA);
  • circa 300 Bequerel per metro cubo: si stima che 57 fumatori su mille e 3 non fumatori su mille non fumatori contrarranno un tumore al polmone;
  • circa 400 Bequerel per metro cubo: si stima che 71 fumatori su mille e 4 non fumatori su mille non fumatori contrarranno un tumore al polmone.
NORMATIVA LUOGHI DI LAVORO

In Italia la regolamentazione dell’esposizione al radon nei luoghi di lavoro è stata introdotta all’inizio del 2001 con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 241/00, che ha recepito la Direttiva 96/29/Euratom, modificando e integrando il DLgs 230/95.
Tale norma prevede la misura della concentrazione di radon in tutti i locali di lavoro posti in sotterraneo, seminterrati, o addetti alle  attività termali con presenza di radon. Inoltre la valutazione del radon deve essere effettuata  nei locali di lavoro (posti a qualunque piano) situati in aree geografiche ove il rischio da radon è più elevato.

La normativa italiana ha stabilito come soglia un valore di concentrazione media annua pari a 300 Bq/m3 per l´esposizione al gas radon negli ambienti di lavoro. Se tale livello di azione è superato  il datore di lavoro deve mettere in atto azioni di rimedio per ridurre la concentrazione di radon, e procedere a verificare l’efficacia dell’intervento con una nuova misura di durata annuale, il tutto entro 3 anni dalla prima misura. Le azioni di rimedio non sono dovute se il datore di lavoro dimostra che non viene superata la dose di 3 mSv/anno ai lavoratori, dose da valutarsi tenendo conto del tempo di permanenza nell’ambiente di lavoro. 
Ove, nonostante l'adozione di azioni di rimedio, le grandezze misurate risultino ancora superiori al livello prescritto, l'esercente adotta i provvedimenti previsti dal capo VIII  ( Tra i vari provvedimenti è obbligatoria la SORVEGLIANZA MEDICA), fintanto che ulteriori azioni di rimedio non riducano le grandezze misurate al di sotto del predetto livello di azione, tenendo conto del principio di ottimizzazione

Nelle scuole, se la concentrazione di radon supera 500 Bq/m3, non è prevista la valutazione della dose, è necessario procedere alla riduzione della concentrazione.
Al fine di valutare la dose e l’individuazione delle misure da adottare il datore di lavoro deve avvalersi di un esperto qualificato.


Oltre alla normativa specifica  a parere dello scrivente una valutazione del rischio radon deve essere effettuata anche nelle  aree geografiche  a rischio radon  non ancora identificate dalle regioni, ma che  dai dati di letteratura si evince  che in quella zona è possibile riscontare la presenza di radon superiore alla media nazionale e che ricorrono  le seguenti condizioni:

·      Ambiente di lavoro ubicate al  piano terra con  scarsa ventilazione naturale e artificiale e/o
·      Materiali di costruzione che rilasciano radon e con crepe o lesioni  dell’intonaco  e/o
·      Soluzioni di continuità del pavimento

Infatti il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. stabilisce che:
·      la valutazione dei rischi deve riguardare tutti i rischi per la  per la sicurezza e la salute dei lavoratori ( art, 28 comma 1)
·      la valutazione deve essere globale e documentata di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza  (art. 2 comma 1, lettera q)

Quale obbligo per il medico competente?

Collaborare alla valutazione dei rischi

E’ chiaro che l’obbligo  del medico competente non è quello di valutare direttamente il rischio, ma così come  afferma la sentenza della della Corte di Cassazione (n. 1856 del 15 gennaio 2013),   deve informare il datore di lavoro del pericolo, quest’ultimo avrà l’obbligo di valutare  se tale pericolo per le caratteristiche dell’attività lavorativa e delle condizioni degli ambienti di lavoro,  il radon rappresenta una fonte di rischio per la salute dei lavoratori.
Al fine di allontanare qualsiasi dubbio, la misurazione e il monitoraggio della concentrazione del  Radon rappresenta  la  valutazione più  oggettiva .

Di seguito 2 link per effettuare il download di utili documenti




martedì 20 ottobre 2015

Radiazioni ionizzanti: scelta degli accertamenti sanitari


Nella scelta degli accertamenti supplementari alla visita medica per i lavoratori classificati radioesposti,  il medico addetto alla sorveglianza medica  deve effettuare una valutazione integrata dei seguenti aspetti:
1 effetti sulla salute
2 normativa
3 Codice etico ICO
4 rischio individuale cancerogeno
5 dalle modalità di esposizione alle radiazione ionizzanti e misure preventive e protettive adottate.
5 dosimetria annuale e storica

Per quanto riguarda il primo punto:

Il  medico incaricato di radioprotezione, nell’ambito della propria attività si confronta con due grandi capitoli della radiopatologia, i danni deterministici ( oggi reazioni tissutali) (graduati e con soglia) e i danni stocastici (probabilistici)
Per i danni di tipo deterministici grazie all'evoluzione tecnologica, alle misure preventive e protettive adottate, oggi  è impossible la loro comparsa tranne che per la cataratta. Infatti  il limite annuale di dose equivalente, attualmente stabilito di 150 mSv, sarà nel prossimo futuro  portato a 20 mSv  grazie alla ICRP 118/2012 che fissa a 500 mSv sull'intera vita lavorativa  la nuova dose soglia per l'insorgenza di  cataratta .

Per i danni stocastici ammettendo una relazione di causalità lineare senza soglia, si può ipotizzare solo una limitazione degli stessi .Per il motivo di cui sopra la sorveglianza medica è finalizzata alla ricerca di eventuali effetti biologici stocastici, che colpiscono a caso gli esposti e che comprendono leucemie e tumori solidi. 
Dalla letteratura specifica si evince che per essi non esiste un valore soglia di esposizione oltre il quale si ha la certezza di comparsa dell’effetto stocastico ma al variare della dose di esposizione varia la probabilità d’insorgenza della patologia.

 È anche vero che,  se è presumibile che qualsiasi dose di esposizione è potenzialmente in grado di produrre effetti stocastici, allo stato attuale non esiste evidenzia epidemiologica che dosi inferiori a 100 mSv siano correlati a danni radioindotti. Ai FINI DELLA RADIOPROTEZIONE come ormai assunto da almeno quattro raccomandazioni della Commissione Internazionale per le Protezioni Radiologiche, il punto di base dell’impostazione rimane comunque l’ipotesi lineare senza soglia. La Commissione, pur riconoscendo la presenza di contrastanti indicazioni che porterebbero a superare tale ipotesi, tuttavia per i fini della Radioprotezione, ritiene che ci sono buone ragioni per partire da questo punto base. 
I siti a maggior interesse Radioprotezionistico sono:
Midollo osseo ( Leucemia esclusa la LLC)
Rene
Colon
Mieloma
Polmoni
Ossa
Cute (con particolare riguardo al basalioma)
Mammella
Ovaio
Vescica
Tiroide

Stomaco, Esofago
Per quanto riguarda la normativa il D.Lgs. 230/95 e succ. modifiche stabilisce che lo scopo primario della sorveglianza medica dei lavoratori radioesposti è la valutazione dello “ stato generale di salute” confrontato con le condizioni di lavoro che possono incidere , sotto il profilo sanitario, sull’idoneità al lavoro.
Inoltre nello stesso decreto  si afferma che  " la sorveglianza medica è basata sui principi che disciplinano la medicina del lavoro ( art. 83).,  quindi ai principi sanciti dall'ICOH. 
Così come stabilito dal codice ETICO ICOH, la scelta degli accertamenti sanitari devono tener conto:
1 del reale giovamento sul piano della salute degli accertamenti individuati
2 della loro invasività e dei costi sanitari e psicologici sul lavoratore
3 dei costi economici e sociali per l'azienda e per la collettività derivanti dal protocollo prescelto.
La scelta degli accertamenti sanitari deve tener conto anche dal punto 4 del primo paragrafo. Infatti grazie alle informazioni riguardanti soprattutto la familiarità, abitudini di vita e patologie pregresse o in atto è possibile valutare l'eventuale maggiore probabilità per un lavoratore di incorrere in un tumore. 
Es. per una  Lavoratrice che all'anamnesi familiare riferisce che la  madre è stata affetta da neoplasia della Mammella la scelta degli accertamenti sanitari, fermo restando la valutazione anche degli altri punti saranno indirizzati prevalentemente sulla mammella.
Altri aspetti da valutare e da integrare con con gli altri punti già esplicitati nei paragrafi precedenti sono le modalità espositive e la dosimetria storica. 
Infatti è utile per il medico che si occupa della radioprotezione essere a conoscenza non solo di quali  misure preventive e protettive  sono state adottate ma anche il tipo di irradiazione, se esterna o interna  da contaminazione, se l'irradiazione è interna, è necessario essere consapevoli di quali     radionuclidi  sono stati introdotti e in quali organi sono  stati captati e depositati. 
Es. Se i radionuclidi si depositano nella tiroide, gli accertamenti sanitari saranno indirizzati principalmente verso questo organo. ( naturalmente bisogna tener conto anche degli altri aspetti valutativi).

 Non meno importante nella valutazione degli accertamenti da utilizzare è la conoscenza   della  dose efficace sia storica che attuale, infatti dosi  prossime allo 0 non richiedono accertamenti sanitari supplementari, mentre dosi annuali  superiori a 10 mSV richiedono esami o consulenze specialistiche specifiche.
In merito al protocollo di sorveglianza medica è necessario anche tenere conto del "punto di vista" dell'AIRM . Le linee guida  affermano che non è  utile ne proficuo nell’interesse di alcuno fornire un rigido protocollo di indagini che assumerebbe un significato vincolante, fatto che è controproducente sul piano sanitario, su quello economico, e su quello sociale, alla stregua di un elenco di malattie che andrebbero considerate come preclusive per un giudizio positivo di idoneità In conformità ai principi generali fin qui indicati, saranno di seguito elencati alcuni degli accertamenti che più frequentemente possono essere prescritti.  Particolare attenzione sarà posta nella giustificazione di richiesta per eventuali esami radiologici giusto quanto disposto dal D.Lgs. 187/2000.
Comunque le linee guida AIRM CONSIGLIANO il seguente protocollo di sorveglianza medica:
Visita medica preventiva:
  • Somministrazione di una checklist per la individuazione di soggetti a rischio neoplastico potenzialmente più elevato rispetto alla popolazione generale
  • Emocromo con formula e piastrine;
  • Creatininemia;
  • Alt, Ast, GammaGt, 
  • Esame urine completo
  • Visita oculistica ( per il cristallino)
Se ritenuto opportuno dal medico di radioprotezione,  sulla base delle valutazioni di cui ai precedenti paragrafi da EFFETTUARE CASO PER CASO  possono essere utilizzati uno o più dei seguenti accertamenti:

  • Visita dermatologica 
  • Ecografia tiroidea e TSH
  • Sangue occulto nelle feci
  • P.S.A. ;
  • Consulenza senologica per eventuale mammografia;
  • Pap-test;
  • Ecografia addome.
  • Ecografia pelvica 
  • Ecografia vescicale e renale

Accertamenti fibalizzati alla valutazione dello stato generale di salute, opportunamente coordinati con gli accertamenti precedenti sono proposti:


  • glicemia
  • Bilirubina tot e frazionata
  • colesterolo totale HDL
  • Trigliceridi
  • ECG


V
isita medica periodica (così come stabilita per legge)

  • periodicità Semestrale per i lavoratori classificati in categoria A, 
  • periodicità Annuale per i lavoratori classificati in categoria B,)
Per la scelta degli accertamenti supplementari alla visita medica valgono le stesse valutazioni effettuate per la visita preventiva.   
VISITA OCULISTICA per il cristallino se dosi equivalenti al cristallino > 10 mSv/anno e o attività ospedaliera interventistica, periodicità biennale.
Da quanto su esposto si comprende che il protocollo di sorveglianza medica ma anche altri aspetti della radioprotezione ha più una valenza personale che di gruppo.

mercoledì 14 ottobre 2015

La visita medica precedente alla ripresa al lavoro......: dubbi

La visita medica precedente alla ripresa al lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute  di durata superiore ai 60 giorni continuativi  al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione è spesso causa di discussione tra gli "addetti ai lavori"
I dubbi  si concentrano principalmente sulle  seguenti due domande:
1) Il lavoratore che non è esposto a rischi specifici per i quali è obbligatoria la sorveglianza sanitaria, deve essere visitato?
2) Quando deve essere effettuata la visita medica?
Per  il primo punto,  la risposta è fornita dall'art 41 del Decreto legislativo 81/08 e s.m.i e precisamente al comma 1 e al comma 2.
Il comma 1 stabilisce che:
La sorveglianza sanitaria è effettuata:
A) nei casi previsti dalla normativa vigente,  dalle indicazioni fornite dalla commissione consultiva
B)  qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavoratori.
Il comma 2 dello stesso articolo stabilisce che cosa comprende la sorveglianza sanitaria e il tipo di visite che devono essere effettuate.
La visita oggetto del post è stabilita dalla lettera e-ter. Quindi se non vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria così come specificato dal comma 1 non può essere applicato il comma 2, di conseguenza il lavoratore non deve essere visitato.
Il problema nasce quando la valutazione dei rischi non è effettuata secondo "ceiteri di qualita"  o nei casi in cui  alcuni rischi non sono stati valutati.  Cosa fare in questi casi?. Purtroppo siccome ogni caso è diverso dall'altro non è possibile fornire una risposta che sia utile per tutte le condizioni.
Per il secondo punto la risposta è fornita sempre dallo stesso articolo al comma 2 lettera e-ter. Il lavoratore deve essere visitato prima della ripresa del lavoro.  Naturalmente così come stabilito dalla normativa il lavoratore non  può essere visitato quando risulta in malattia ( vietato). 
Per questo punto, facilmente si verifica la seguente "situazione":per vari motivi il medico competente non è disponibile ad effettuare la visita medica al lavoratore il giorno del rientro al lavoro . Per questa condizione dobbiamo prendere in considerazione l'articolo 18 del decreto legislativo n 81 / 08 e specificatamente le  lettere bb , cioè il datore di lavoro deve vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità. Di conseguenza a quanto scritto nel paragrafo precedente,    il lavoratore fino a che non sia effettuata la visita medica con il  medico competente deve essere adibito a mansioni in cui non vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria.

Fumo di sigaretta e agenti chimici nei luoghi di lavoro: danni alla salute

La IARC, l’Agenzia Internazionale dell’OMS per la Ricerca sul Cancro, ha classificato il fumo di tabacco attivo e passivo fra i cancerogeni certi per l’uomo: nel fumo si ritrovano, infatti, numerose sostanze cancerogene, quali idrocarburi policiclici aromatici e nitrosamine, sostanze irritanti e allergeniche come la formaldeide, gas nocivi come il monossido di carbonio e gli ossidi di zolfo e azoto. Risulta presente anche la nicotina, che con le sue proprietà è responsabile della dipendenza dal tabacco.

L’associazione del fumo attivo e passivo con gli agenti chimici presenti nei luoghi di lavoro può produrre effetti combinati di tipo additivo o moltiplicativo attraverso uno o più dei seguenti meccanismi di interazione (NIOSH ):
il fumo diviene un vettore fisico di sostanze tossiche presenti nel luogo di lavoroil fumo può determinare un innalzamento della dose di sostanze tossiche assorbite per la presenza nel fumo delle stesse sostanze presenti nell`ambiente di lavoro (es.:cadmio, butadiene, benzene, benzopirene)il fumo può interessare uno stesso organo bersaglio coinvolto dall`esposizione occupazionale o produrre un danno biologico analogo a quello determinato dall`esposizione professionaleil fumo può agire sinergicamente con le sostanze tossiche presenti nel luogo di lavoroil fumo può produrre un`alterazione della vulnerabilità ad altri cancerogeni (per es. attraverso una maggiore presenza di cellule infiammatorie metabolicamente attivate, oppure mediante l`attivazione di k-ras oncogeni così come del gene p53)

 Riporto  di seguito alcune delle associazioni tra il fumo di sigaretta e gli agenti chimici presenti nei luoghi di lavoro  più pericolose per la salute dei lavoratori .

Il rischio di contrarre un tumore polmonare causato dall’esposizione al radon è 25 volte più alto per chi fuma un pacchetto al giorno di sigarette rispetto a chi non ha mai fumato.
Il rischio di contrarre un tumore polmonare causato dall’esposizione all’Amianto  è 20 volte più alto per chi fuma un pacchetto al giorno di sigarette rispetto a chi non ha mai fumato.
Il rischio di contrarre un Mesotelioma Pleurico  causato dall’esposizione all’amianto è 5 volte più alto per chi fuma un pacchetto al giorno di sigarette rispetto a chi non ha mai fumato.
La frequenza di una bronchite cronica nei fumatori che lavorano come saldatori, ,sembra essere maggiore rispetto ai fumatori che non fanno lavori di saldatura

Misure preventive:

Le varie linee guida in merito alla cessazione dell’abitudine al fumo propongono di incrementare la consapevolezza sociale, di educare i giovani alla salute, aiutare i fumatori a smettere e a diffondere il divieto di fumo



giovedì 8 ottobre 2015

Anticipo del congedo di maternità

Premesso che: È vietato adibire al lavoro le donne:
· nei casi in cui sono adibite ad attività di  trasporto e al sollevamento di pesi,
· ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri.
· durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto dalla normativa in merito alla flessibilità dal congedo di maternità ;
· durante i tre mesi dopo il parto,
E’ possibile anticipare il congedo di maternità  ( interdizione dal lavoro) quando si verificano le seguenti condizioni :
1. nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
2. quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
3. quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni.
Nel primo caso la lavoratrice dovrà  presentare  l’istanza di estensione del congedo di maternità per gravidanza a rischio all’ASL. A tale istanza deve essere allegato  un certificato rilasciato da un ginecologo. Nelle home page delle varie ASL è  possibile effettuare sia  il downolad dell’istanza e sia prendere visione delle modalità dell’effettuazione della richiesta.
Nel secondo è terzo caso l’istanza di interdizione dal lavoro deve essere trasmessa  alla Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio.  L’istanza di congedo di maternità anticipata deve essere effettuata:
· dal datore di lavoro nei casi in i risultati della valutazione rivelino un  rischio  per la sicurezza e la salute della lavoratrice e non è possibile adibirla  ad altre mansioni ;
· dalla lavoratrice quando ritiene che la mansione espletata sia pregiudizievole per la salute.
Il periodo di interdizione dal lavoro può essere disposto fino ai :
· 2 mesi prima del parto, subentrando successivamente l’obbligo di astensione dal lavoro fino ai 3 mesi dopo il parto;
·  sette mesi dopo il parto;
Normativa di riferimento  Decreto Legislativo 26 Marzo n. 151 del 2001
Decreto Legge 9 Febbraio 2012, n 5 ( Art. 15)

venerdì 2 ottobre 2015

Valutazione del Rischio Roa nelle Fonderie e DPI di protezione per gli occhi

Sul portale degli agenti fisici è stato pubblicato un interessante lavoro sulla valutazione del rischio da esposizione a radiazioni Ottiche artificiali in fonderie e criteri di scelta dei DPI.
Per l’occasione nelle fonderie del  territorio Toscano,  sono state effettuate delle misure presso i punti di maggiore esposizione a ROA.
Durante le fasi di prelievo da rotativo, trasferimento ad avanforno, prelievo da avanforno e trasferimento a carrello, si hanno emissioni di radiazioni infrarosse che comportano un'esposizione degli operatori superiore ai valori limite. Per tale motivo  i lavoratori durante le fasi su indicate devono indossare gli appositi occhiali/maschere di protezione.
I lavoratori  che a qualsiasi titolo si trovino nelle vicinanze delle sorgenti che emettono radiazioni superiori ai limiti, possono evitare di indossare i DPI oculari solo se sono rispettate le distanze di sicurezza ed i tempi di esposizione descritti nella pubblicazione originale.  (portale paf)
 Inoltre chi ha effettuato le misurazioni ha riscontrato che una delle  principali criticità riscontate è stata la scelta dei  DPI oculari che sono stati valutati inappropriati:  Infatti, spesso sono forniti ai lavoratori addetti ai processi di fusione occhiali di protezione o schermi dotati di filtro per radiazione ultravioletta, con numero di codice presente sull’etichetta della marcatura pari a 2. Tali DPI non solo non sono efficaci nell’attenuare l’esposizione oculare alla radiazione infrarossa emessa dal metallo fuso, ma sortiscono l’effetto di incrementare l’esposizione oculare del lavoratore alla radiazione infrarossa, in quanto il lavoratore non percepisce alcun disagio provocato alla vista dall’ elevata luminosità del corpo incandescente, e pertanto è in grado di fissare la sorgente molto più a lungo di quanto non farebbe in assenza del dpi.
Esempio: Il numero di codice dei filtri per infrarossi è 4.
Se la marcatura presente sull’occhiale presenta un numero di codice differente il dispositivo non è  idoneo.
Il numero di codice 2 indica un filtro per UV, da non  utilizzarsi in fonderia.
Dalle misurazioni si evince che i limiti per la  la cute non sono superati.
Al seguente link e’ possibile effettuare il download dell’articolo originale

giovedì 1 ottobre 2015

Medicina di Genere e Promozione alla salute nei luoghi di lavoro per il rischio cardiovascolare.

Dai dati di letteratura si evince che le donne presentano malattie cardiovascolari con un ritardo di almeno 10 anni rispetto agli uomini, hanno complessivamente meno eventi ma di tipo più grave. Fino alla menopausa le donne sono aiutate dalla protezione ormonale; dopo, passato un periodo di esposizione che si aggira intorno ai 10-15 anni, le donne vengono colpite addirittura più degli uomini da eventi cardiovascolari.

Dati Epidemiologici ( fattori di rischio extralavorativi):

Pressione arteriosa: il 52% degli uomini ha una pressione arteriosa superiore a 140/90mmHg, il 45% ha una pressione arteriosa tra 140/95 mmHg.

Il 50% degli uomini e il 34% delle donne non assumono farmaci antipertensivi.

Colesterolemia

Il 21% degli uomini e il 25% delle donne hanno colesterolemia totale uguale o superiore a 240 mg/dl oppure sono sotto trattamento farmacologico specifico.
Il 36% degli uomini e il 33% delle donne sono in una condizione di rischio (colesterolemia compresa tra 200 e 239 mg/dl).
l’81% degli uomini e l’84% delle donne non  assumono

Sedentarieta

Il 34% degli uomini e il 46% delle donne non svolgono alcuna attività fisica durante il tempo libero

Fumo

Il 30% degli uomini è classificato forte fumatore, contro il 21% delle donne

Obesita

Il 18% degli uomini e il 22% delle donne sono obesi.

Glicemia

Il 9% degli uomini e il 6% delle donne sono diabetici con glicemia superiore a 126 mg/dl. Per quanto riguarda la percentuale di persone diabetiche, il 62% degli uomini e il 56% delle donne non vengono trattati farmacologicamente.



Valutazione dei rischi articolo 28 del D.Lgs 81/08

La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), ……………………deve riguardare tutti i

Rischi………… nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età………………………….



Promozione alla salute nei luoghi di lavoro:

Obblighi del medico competente: art. 25, comma1, lettera a del Dlgs.81/08 …………..Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale.

Cosa consiglia l’OMS

 L’Organizzazione Mondiale della Sanità afferma che Interventi di prevenzione delle malattie cardiovascolari attuati nei luoghi di lavoro portano spesso a sensibili miglioramenti nella salute dei lavoratori.

Tali interventi possono portare a notevoli guadagni, sia a breve che a lungo termine, per i dipendenti e per i datori di lavoro. Miglioramenti si possono notare nella produttività, nei ridotti livelli di assenteismo, nei tagli dei costi a carico del datore di lavoro.



Prevenzione ( individuale)

Fumo di sigaretta: tutte le donne ( ma anche i maschi) dovrebbero evitare il fumo di sigaretta

Attività fisica: ogni donna ( ma anche il maschio)  dovrebbe eseguire un programma minimo di 30 minuti di attività fisica moderata (camminare svelto) al giorno. Per le donne che hanno bisogno di ridurre il loro peso corporeo l’attività fisica moderata dovrebbe essere di 60-90 minuti al giorno;

Dieta: tutte le donne ( ma anche i maschi)  dovrebbero seguire una dieta ricca di frutta, verdure, fibre e pesce almeno due volte a settimana.

Peso corporeo: ogni donna  ( ma anche ogni maschio) dovrebbe mantenere un peso corporeo idoneo attraverso il corretto introito di calorie, moderata attività fisica in modo da raggiungere un indice di massa corporea (BMI) compreso tra 18,5 e 24,9

Acidi grassi omega-3: aggiunti alla dieta al dosaggio di 850-1000 mg al giorno, possono essere considerati, in donne cardiopatiche al dosaggio massimo di 2-4 g/die, per il trattamento dell’ipertrigliceridemia.

Medico competente e CLP

Dal 1 Giugno 2015 il Regolamento CLP sarà l’ unica legislazione per classificazione, etichettatura  e imballaggio di sostanze e miscele.

Cosa cambia per le sostanze e cosa cambia per le miscele? Quale SDS troverà il medico competente?, quale scheda dei  dati sicurezza dovrà richiedere al datore di lavoro?

Sostanze chimiche:,  è finita la frase transitoria in cui le schede dei di sicurezza potevano contenere la doppia classificazione,  mentre l’etichettatura e l’imballaggio dovevano    seguire i criteri del CLP e la scheda dati di sicurezza (SDS) doveva   essere conforme all’allegato I del Regolamento 453/2010/UE. Dopo  tale data  le schede dati di sicurezza devono contenere solo la classificazione etichettatura e imballaggio  secondo il regolamento CLP.

Per le miscele prodotte dal 1 Giugno 2015  è obbligatoria la classificazione etichettatura e imballaggio secondo il regolamento CLP tranne per le miscele immesse sul mercato prima del 1 giugno 2015. Infatti durante il periodo di transizione dal 1 dicembre 2010 fino al 1 giugno 2015, le miscele potevano essere classificate, etichettate ed imballate secondo i “ vecchi criteri” e la SDS doveva  essere conforme all’allegato I del Regolamento 453/2010/UE, con la doppia classificazione per i componenti pericolosi della miscela.