venerdì 26 febbraio 2016
Cosa c'entra il SUVA con l'Edilizia?
lunedì 22 febbraio 2016
Vaccinazione Antitetanica e Giudizio di Idoneità
Nel corso degli anni nei forum e nei contesti professionali dedicati alla salute e sicurezza sul lavoro, la vaccinazione antitetanica è stata oggetto di numerose discussioni, in particolare in relazione alla formulazione del giudizio di idoneità nei confronti dei lavoratori non vaccinati.
Nonostante il dibattito sia ampio e risalente nel tempo, ancora oggi non esiste una prassi realmente condivisa, e molti medici competenti continuano a trovarsi in difficoltà nel conciliare:
- obblighi normativi,
- tutela effettiva della salute,
- rispetto della privacy,
- sostenibilità organizzativa, soprattutto nelle microimprese.
Questo articolo propone una posizione tecnica chiara e aggiornata, maturata:
- dalla lettura sistematica della normativa vigente,
- dall’esperienza pratica ,
- dall’analisi critica delle prassi operative più diffuse.
La vaccinazione antitetanica trova il suo fondamento storico nella legge 5 marzo 1963 n. 292, che individua specifiche attività lavorative per le quali la vaccinazione è obbligatoria.
Tuttavia, nel sistema attuale di prevenzione delineato dal D.Lgs. 81/08, non esistono automatismi. Il presupposto operativo non è l’elenco formale delle attività, ma la valutazione del rischio reale e attuale.
Solo quando la Valutazione dei Rischi (DVR) evidenzia un rischio occupazionale concreto di infezione da Clostridium tetani, la vaccinazione assume rilevanza come misura di prevenzione specifica.
Pertanto possono concretizzarsi due condizioni:
1. le attività lavorative sono previste dalla legge 5 marzo 1963 n. 292 ma assenza del rischio nel DVR
Difatti può verificarsi che una mansione sia formalmente ricompresa tra quelle indicate dalla legge 5 marzo 1963 n. 292, ma che la Valutazione dei Rischi condotta ai sensi degli artt. 17 e 28 del D.Lgs. 81/08, escluda in modo motivato la presenza di un rischio occupazionale da tetano.
Si tratta di una situazione tutt’altro che rara, riscontrabile ad esempio in:
- aziende fortemente automatizzate,
- contesti produttivi ad elevato standard igienico,
- attività prive di contatto con terreni, materiali contaminati o ferite a rischio.
In questi casi vale un principio chiave del sistema prevenzionistico moderno
la valutazione del rischio reale prevale sull’inquadramento formale dell’attività.
Cosa deve fare il medico competente
In assenza di rischio tetanico documentato nel DVR, il medico competente:
- non verifica lo stato vaccinale;
- non acquisisce certificazioni vaccinali;
- non richiede accertamenti sierologici;
- non prescrive né subordina l’idoneità alla vaccinazione antitetanica.
Qualsiasi intervento in tal senso risulterebbe non coerente con l’art. 25. comma 1 , lettera b , e l'articolo 41 del D.Lgs. 81/08, poiché non correlato a un rischio professionale.
Giudizio di idoneità
Il giudizio di idoneità dovendo essere espresso in relazione ai rischi effettivamente presenti risulta positivo. (Idoneo alla mansione specifica)
2. le attività lavorative sono previste dalla legge 5 marzo 1963 n. 292 presenza del rischio nel DVR
Quando invece:
- la mansione è a rischio,
- il DVR evidenzia un’esposizione reale,
- il lavoratore non è protetto,
si pone il problema del giudizio di idoneità.
Nella pratica si osservano tre orientamenti:
- non idoneità temporanea alla mansione;
- idoneità con prescrizione di effettuare la vaccinazione;
- idoneità piena.
Un’analisi tecnica porta a una conclusione chiara.
Perché l’idoneità con prescrizione ( la scelta più rappresentativa) non è una soluzione efficace
La vaccinazione antitetanica, in presenza di rischio occupazionale:
- non è una raccomandazione;
- non è differibile;
- rappresenta una misura di prevenzione e protezione indispensabile.
Nella realtà operativa, soprattutto nelle microimprese:
- la prescrizione può non essere rispettata;
- il rischio infortunistico è immediato;
- il tetano è una patologia grave e potenzialmente letale.
Dichiarare il lavoratore “idoneo” in assenza della misura protettiva svuota di significato il giudizio di idoneità e non garantisce una tutela reale.
Inoltre il giudizio corretto (e rispettoso della privacy)
- non deve contenere diagnosi;
- non deve indicare lo stato vaccinale o immunitario;
- non deve fare riferimento a specifiche condizioni sanitarie, nel rispetto della normativa sulla privacy.
La motivazione sanitaria:
- è riportata nella cartella sanitaria e di rischio,
- è oggetto di colloquio riservato con il lavoratore,
- non è comunicata al datore di lavoro.
Il assenza di copertura vaccinale il lavoratore non è idoneo alla attività che lo espone a rischio di infezione.
Una volta documentata la copertura vaccinale o la protezione immunitaria:
- il medico competente aggiorna la cartella sanitaria;
- può esprimere idoneità piena alla mansione.
La tutela della salute del lavoratore non può essere formale né delegata alla buona volontà.
Nel sistema prevenzionistico attuale:
- la valutazione del rischio è il perno di ogni decisione;
- la vaccinazione antitetanica se necessaria è una misura di prevenzione imprescindibile;
- in sua assenza non è possibile esprimere idoneità alla mansione a rischio;
- il giudizio deve essere proporzionato, tecnicamente corretto e rispettoso della privacy.
Questa impostazione:
- tutela realmente il lavoratore,
- rafforza il ruolo del medico competente,
- è coerente con il D.Lgs. 81/08,
- ed è difendibile in sede di vigilanza, regionale e contenziosa.
sabato 6 febbraio 2016
Movimentazione Manuale dei carichi, è sempre applicabile la parte 1 della norma tecnica ISO 11228-1?
- La parte 1 è indirizzata alle attività di movimentazione manuale di Sollevamento e Trasporto
- La parte 2 è indirizzata alle attività di movimentazione manuale di Traino e Spinta
- La parte 3 è indirizzata alla movimentazione manuale di carichi leggeri e ad alta frequenza
- Movimentazione manuale per "COMPITI SEMPLICI", infatti la norma tecnica precisa che essa non concerne l'analisi di compiti combinati in un turno durante una giornata di lavoro.
- Movimentazione manuale di oggetti con una massa uguale o superiore a 3 kg
- Velocità di cammino su superficie orizzontale moderata (da 0,5 m/s a 1,0 m/s)
- Operazioni svolte solo con due mani
- Ambiente termico moderato
- Azioni di mantenimento di oggetti
- Azioni di spinta e Traino
- Sollevamento effettuato da 2 o più persone
- sollevamento con una mano
- movimentazione manuale da seduti.
- durata di sollevamento fino a 1 ora
- durata di sollevamento tra 1 e 2 ore.
Legenda: Y massa, X Frequenza, A Durata breve inferiore o uguale a 1, B durata tra 1 e 2 ore
Dalla presa visione della Figura presente nella norma tecnica specifica si evince che la frequenza di sollevamento massimale assoluta è di 15 sollevamenti al minuto per un oggetto dal peso di 7 kg e per una durata massima di 1 ora al giorno.
- la "formula Niosh" è applicata più del dovuto. Nei casi in cui gli oggetti da movimentare hanno pesi diversi e geometrie di movimentazione manuale diverse, così come anche specificato dalla parte 1 non è possibile utilizzare tale criterio di valutazione.
- La formula NIOSH nasce dalla integrazione di 4 modelli matematici di ordine epidemiologico, biomeccanico, fisiologico e psicofisico. Il modello biomeccanico fornendo dati provenienti dallo studio sulle vertebre dei cadaveri potrebbe non essere preciso, visto che in "vivo" intervengono variabili diverse . Inoltre i dati provenienti dagli studi epidemiologici, psicofisico e fisiologico non possono essere applicati per tutte le tipologie della popolazione mondiale.s
- per la movimentazione manuale dei carichi sarebbe opportuno prendere in considerazione anche altri criteri di valutazione
- Tenuto conto che in letteratura specifica è presente un' ampia varietà dei criteri di valutazione e che molti di essi non sono "validati scientificamente" riveste particolare importanza l'attività di Sorveglianza Sanitaria sia individuale che epidemiologica.

