venerdì 26 febbraio 2016

Cosa c'entra il SUVA con l'Edilizia?

Il SUVA (Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni) nell’ambito alla valutazione dei rischi da movimentazione manuale dei carichi,  ha elaborato  il “criterio guida”.
Grazie a tale metodo di valutazione, è possibile verificare se il rachide lombare è  eccessivamente sollecitato  e se sono  necessarie delle misure preventive e protettive.
Tale metodo offre il vantaggio di poter  essere applicato  in tutte le attività connesse alla movimentazione manuale dei carichi.
I valutatori vista la particolarità della movimentazione manuale dei carichi nei  settori dell'edilizia,  hanno difficoltà  ad applicare la norma ISO 11228. Le cause principali di tale difficoltà sono da attribuire :
· Alle  geometrie di movimentazione diverse,
· ai  diversi pesi ,
· all’’associazione di più operazioni di movimentazione di carichi come il sollevamento, il deposito, il trasporto, oltre che le operazioni di spinta e traino
· all’irregolarità del terreno
· alla presenza di ostacoli durante il trasporto
· alle posture spesso non ergonomiche ecc
 Il criterio Guida esso un metodo  valutativo che sebbene non standardizzato consente una buona valutazione orientativa, su cui poi è possibile approfondire la valutazione per alcune  attività.
Tale  criterio si basa sul fatto che il carico lombare è fortemente dipendente dall’inclinazione in avanti del tronco e dal peso del carico ed è aumentato con la durata e frequenza dello sforzo e dell’inclinazione laterale e/o della torsione del tronco.
La valutazione va effettuata per ogni singola attività sulla base di un giorno lavorativo e per le attività durante le quali vengono movimentati diversi carichi e/o vengono assunte diverse posture, è necessario  calcolare una media.
Attraverso la somma  dei seguenti  fattori  di ponderazione individuati nelle tabelle specifiche:   peso del carico, postura e  condizioni di esecuzione , si ottiene un valore che va moltiplicato  per il  fattore tempo. 
 Il  punteggio ottenuto  consente di classificare il rischio in 4  fasce, si parte dal rischio 1 classificato  come  rischio lieve  e per il  quale è  improbabile un danno alla salute  fino ad arrivare  al rischio  4 che è  classificato come  sforzo  elevato con   probabile sollecitazione  del  rachide lombare.

Tale criterio non richiede particolari conoscenze in ambito ergonomico,  è di facile applicazione e tiene conto del genere, dell’età, delle condizioni di salute e dell’esperienza del soggetto.
 Purtroppo in presenza di attività che comportano l’esecuzione di diversi compiti consente di valutare l’esposizione media e non l’effettiva esposizione giornaliera del singolo lavoratore.
 Altra differenza rispetto al gruppo EPM e alla norma ISO 11228 classifica le persone con resistenza fisica ridotta  quelle di età < a 21 anni e > a 40 anni e i principianti.
 Al seguente link è possibile  leggere un approfondimento del criterio Guida e le modalità per valutare il rischio.

lunedì 22 febbraio 2016

Vaccinazione Antitetanica e Giudizio di Idoneità

Nel corso degli anni nei forum e nei contesti professionali dedicati alla salute e sicurezza sul lavoro, la vaccinazione antitetanica è stata oggetto di numerose discussioni, in particolare in relazione alla formulazione del giudizio di idoneità nei confronti dei lavoratori non vaccinati.

Nonostante il dibattito sia ampio e risalente nel tempo, ancora oggi non esiste una prassi realmente condivisa, e molti medici competenti continuano a trovarsi in difficoltà nel conciliare:

  • obblighi normativi,
  • tutela effettiva della salute,
  • rispetto della privacy,
  • sostenibilità organizzativa, soprattutto nelle microimprese.

Questo articolo propone una posizione tecnica chiara e aggiornata, maturata:

  • dalla lettura sistematica della normativa vigente,
  • dall’esperienza pratica ,
  • dall’analisi critica delle prassi operative più diffuse.

La vaccinazione antitetanica trova il suo fondamento storico nella legge 5 marzo 1963 n. 292, che individua specifiche attività lavorative per le quali la vaccinazione è obbligatoria.

Tuttavia, nel sistema attuale di prevenzione delineato dal D.Lgs. 81/08, non esistono automatismi. Il presupposto operativo non è l’elenco formale delle attività, ma la valutazione del rischio reale e attuale.

Solo quando la Valutazione dei Rischi (DVR) evidenzia un rischio occupazionale concreto di infezione da Clostridium tetani, la vaccinazione assume rilevanza come misura di prevenzione specifica.

Pertanto possono concretizzarsi due condizioni:

1. le attività lavorative sono previste dalla legge 5 marzo 1963 n. 292 ma assenza del rischio nel DVR

Difatti può verificarsi che una mansione sia formalmente ricompresa tra quelle indicate dalla legge 5 marzo 1963 n. 292, ma che la Valutazione dei Rischi condotta ai sensi degli artt. 17 e 28 del D.Lgs. 81/08, escluda in modo motivato la presenza di un rischio occupazionale da tetano.

Si tratta di una situazione tutt’altro che rara, riscontrabile ad esempio in:


  • aziende fortemente automatizzate,
  • contesti produttivi ad elevato standard igienico,
  • attività prive di contatto con terreni, materiali contaminati o ferite a rischio.

In questi casi vale un principio chiave del sistema prevenzionistico moderno

la valutazione del rischio reale prevale sull’inquadramento formale dell’attività.

Cosa deve fare il medico competente

In assenza di rischio tetanico documentato nel DVR, il medico competente:

  • non verifica lo stato vaccinale;
  • non acquisisce certificazioni vaccinali;
  • non richiede accertamenti sierologici;
  • non prescrive né subordina l’idoneità alla vaccinazione antitetanica.

Qualsiasi intervento in tal senso risulterebbe non coerente con l’art. 25. comma 1 , lettera b , e l'articolo 41 del D.Lgs. 81/08, poiché non correlato a un rischio professionale.

Giudizio di idoneità

Il giudizio di idoneità dovendo  essere espresso  in relazione ai rischi effettivamente presenti risulta positivo. (Idoneo alla mansione specifica)

 2. le attività lavorative sono previste dalla legge 5 marzo 1963 n. 292  presenza del rischio nel DVR

Quando invece:

  • la mansione è a rischio,
  • il DVR evidenzia un’esposizione reale,
  • il lavoratore non è protetto,

si pone il problema del giudizio di idoneità.

Nella pratica si osservano tre orientamenti:

  1. non idoneità temporanea alla mansione;
  2. idoneità con prescrizione di effettuare la vaccinazione;
  3. idoneità piena.

Un’analisi tecnica porta a una conclusione chiara.

Perché l’idoneità con prescrizione ( la scelta più rappresentativa)  non è una soluzione efficace

La vaccinazione antitetanica, in presenza di rischio occupazionale:

  • non è una raccomandazione;
  • non è differibile;
  • rappresenta una misura di prevenzione e protezione  indispensabile.

Nella realtà operativa, soprattutto nelle microimprese:

  • la prescrizione può non essere rispettata;
  • il rischio infortunistico è immediato;
  • il tetano è una patologia grave e potenzialmente letale.

Dichiarare il lavoratore “idoneo” in assenza della misura protettiva svuota di significato il giudizio di idoneità e non garantisce una tutela reale.

Inoltre il giudizio corretto (e rispettoso della privacy)

  • non deve contenere diagnosi;
  • non deve indicare lo stato vaccinale o immunitario;
  • non deve fare riferimento a specifiche condizioni sanitarie, nel rispetto della normativa sulla privacy.

La motivazione sanitaria:

  • è riportata nella cartella sanitaria e di rischio,
  • è oggetto di colloquio riservato con il lavoratore,
  • non è comunicata al datore di lavoro.

Il  assenza di copertura vaccinale il lavoratore non è idoneo alla attività che lo espone a rischio di infezione.

Una volta documentata la copertura vaccinale o la protezione immunitaria:

  • il medico competente aggiorna la cartella sanitaria;
  • può esprimere idoneità piena alla mansione.
Conclusione

La tutela della salute del lavoratore non può essere formale né delegata alla buona volontà.

Nel sistema prevenzionistico attuale:

  • la valutazione del rischio è il perno di ogni decisione;
  • la vaccinazione antitetanica se necessaria è una misura di prevenzione imprescindibile;
  • in sua assenza non è possibile esprimere idoneità alla mansione a rischio;
  • il giudizio deve essere proporzionato, tecnicamente corretto e rispettoso della privacy.

Questa impostazione:

  • tutela realmente il lavoratore,
  • rafforza il ruolo del medico competente,
  • è coerente con il D.Lgs. 81/08,
  • ed è difendibile in sede di vigilanza, regionale e contenziosa.



sabato 6 febbraio 2016

Movimentazione Manuale dei carichi, è sempre applicabile la parte 1 della norma tecnica ISO 11228-1?

Il Titolo VI del D.Lgs. 81/08  in merito alla movimentazione manuale dei carichi  al comma 3 dell'articolo 168, stabilisce che le norme tecniche costituiscono criteri di riferimento sia per le finalità dello stesso  articolo e sia  dell'allegato XXXIII.
Le norme tecniche  citate nel precedente paragrafo  fanno parte della serie ISO 11228 (parti 1-2-3)  e specificatamente:

  1. La parte 1  è indirizzata alle attività di movimentazione manuale di Sollevamento e Trasporto 
  2. La parte 2 è indirizzata alle attività di movimentazione manuale di Traino e Spinta
  3. La parte 3  è indirizzata alla movimentazione  manuale di carichi leggeri e ad alta frequenza
Nel presente articolo riporto solo alcune note della parte 1 e alcune considerazioni 

Qual'è lo scopo  della parte 1 della norma tecnica ISO 11228-1?

Così come indicato dalla norma tecnica, essa specifica i "limiti raccomandati" per il sollevamento e il trasporto manuale prendendo in considerazione l'intensità, la frequenza e la durata del compito. Inoltre  la norma fornisce una guida per valutare i rischi per la salute della popolazione lavorativa e nelle appendici A,B,C, l fornisce una guida pratica all'organizzazione ergonomica della movimentazione manuale dei carichi

Quando è possibile utilizzare tale parte 1?
Essa si applica quando sono soddisfatti i seguenti criteri:
  •  Movimentazione manuale per "COMPITI SEMPLICI", infatti la norma tecnica precisa che essa non concerne l'analisi di compiti combinati in un turno durante una giornata di lavoro.
  • Movimentazione manuale di oggetti con una massa  uguale o superiore a 3 kg 
  • Velocità di cammino su superficie orizzontale moderata (da  0,5 m/s  a 1,0 m/s)
  • Operazioni svolte solo con due mani
  •  Ambiente termico moderato
La norma tecnica ISO 1128 parte 1 non si applica  quando non sono soddisfatti uno o più dei fattori elencati in precedenza e nei seguenti casi
  • Azioni di mantenimento di oggetti
  • Azioni di spinta e Traino
  • Sollevamento effettuato da 2  o più persone
  • sollevamento con una mano
  • movimentazione manuale da seduti.
Le gestanti e i disabili non sono inclusi  nella NORMA ISO 1128 parte 1

Il Gruppo EPM basandosi su indirizzi scientifici hanno "creato" fattori di ponderazione che permettono di applicare la parte 1 anche nei casi in cui la movimentazione manuale dei carichi avviene con una sola mano  o con più persone o in ambienti termici non moderati. 

Quale procedura utilizza la parte 1 della norma ISO 11228 per la valutazione del rischio in oggetto?

La Parte 1 fornisce un approccio procedurale fase per fase per la stima del rischio, per ciascuna fase, sono proposti limiti raccomandati .

Nella Fase 1, si confronta la massa movimentata dai lavoratori con la massa di riferimento presente nell'Appendice C in condizioni ideali.
Cosa significa condizioni ideali di movimentazione?.
" Sono condizioni che includono la postura ideale per la movimentazione manuale, una presa ferma sull'oggetto in postura neutra del polso, nonchè condizioni ideali ambientali favorevoli"

Considerazione Personale: Durante la mia esperienza non ho mai riscontrato una condizione ideale di movimentazione manuale dei carichi .

Se la massa di riferimento sollevata dai lavoratori è inferiore alla massa di riferimento  presente nell'Appendice C ( differenziare per sesso,  ed età. ) passare alla fase 2.

La norma precisa che per le persone con capacità fisiche inferiori la massa di riferimento non deve essere superiore a 15 Kg.  (Dopo i 45 anni considerare una riduzione  delle capacità fisiche)
Osservando i limiti proposti dalla parte 1 si evince che il peso 25 kg da utilizzare per la popolazione lavorativa dai 18 ai 45 anni di età, protegge il 95% dei maschi,  per proteggere il 99 %  della popolazione maschile e il 95% della popolazione femminile è necessario utilizzare la massa di riferimento di 15 kg. 
 La parte 1  precisa anche che in circostanze eccezionali la massa di riferimento potrebbe essere anche superiore ai 25 kg. In presenza di tali circostanze eccezionali, si deve prestare maggiore attenzione e considerazione all'istruzione e alla formazione del lavoratore, ma anche alle condizioni di lavoro prevalenti e alle capacità dei singoli individui.

Nella seconda fase, bisogna  correlare la frequenza massima di sollevamento manuale in condizioni ideali per due diverse durate di sollevamento. 
Le durate di sollevamento che indica la parte 1 sono:
  • durata di sollevamento fino  a 1 ora
  • durata di sollevamento tra 1 e 2 ore.

Legenda: Y massa, X Frequenza, A Durata breve inferiore  o uguale a 1, B durata tra  1 e 2 ore

Dalla presa visione della Figura presente nella norma tecnica specifica si evince che la frequenza  di sollevamento massimale assoluta è di 15 sollevamenti al minuto per un oggetto dal peso di 7 kg e per una durata massima  di 1 ora al giorno.

Considerazione personale:  Simile alla considerazione della fase 1

Visto le considerazioni personali quasi automaticamente si passa alla fase 3 e successive. 
Nella fase 3  i limiti raccomandati sono calcolati con la classica formula NIOSH.

Considerazione personale: Dalla  pregressa esperienza in qualità di  Medico di un organo di vigilanza e dall' attuale esperienza di medico competente evinco che:
  1.  la "formula Niosh" è applicata  più del dovuto.  Nei casi in cui gli oggetti da movimentare hanno pesi diversi e geometrie di movimentazione manuale diverse, così come anche specificato dalla parte 1  non è possibile utilizzare tale criterio di valutazione.
  2. La formula NIOSH nasce dalla integrazione  di 4 modelli matematici di ordine epidemiologico, biomeccanico, fisiologico e psicofisico. Il modello biomeccanico fornendo dati provenienti  dallo studio sulle  vertebre dei   cadaveri  potrebbe non essere preciso, visto che in "vivo" intervengono  variabili diverse .  Inoltre i dati provenienti dagli studi epidemiologici, psicofisico e fisiologico non possono essere applicati per tutte le tipologie della popolazione mondiale.s
  3. per la movimentazione manuale dei carichi sarebbe opportuno prendere in considerazione anche altri  criteri di valutazione
  4. Tenuto conto che in letteratura specifica è presente  un' ampia varietà dei criteri di valutazione  e che molti di essi non sono "validati scientificamente" riveste particolare importanza l'attività di   Sorveglianza Sanitaria sia individuale che epidemiologica.