mercoledì 7 dicembre 2016

Sorveglianza Sanitaria quando è Obbligatoria?

Di seguito in merito all’attivazione  della sorveglianza sanitaria si riportano, quanto stabilito dall'art.  41 del D.lgs. 81/08 e i casi previsti dalla normativa vigente

Art 41 "La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:
a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui
all’articolo 6;
b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi
lavorativi.

Considerando che la Commissione Consultiva non ha ancora emanato alcuna indicazione ed escludendo la lettera b, i casi previsti dalla normativa vigente che obbligano la sorveglianza sanitaria sono:
VDT, il lavoratore che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale,per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni .............
Rumore, art. 196  Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione. LEX = 85 dB(A) e ppeak = 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 μPa);
Vibrazioni mano braccio, art. 204= I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d’azione sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria (2,5 m/s2) Vibrazioni corpo intero, art 204 I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d’azione sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria ( 0,5 m/s2.)
Campi elettromagnetici,  Art. 211: “La sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma una volta l’anno o con periodicità inferiore decisa dal medico competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio di cui all’articolo 183, tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi trasmessi dal datore di lavoro. (tranne che per i campi magnetici statici la sorveglianza sanitaria è obbligatoria quando sono superati i valori stabiliti dalle raccomandazioni europee 1999/519 CE e/o D.P.C.M. 8 Luglio 2003
Radiazioni Ottiche  artificiali, Art. 218 =   La sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma una volta l’anno o con periodicità inferiore decisa dal medico competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio, tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi trasmessi dal datore di lavoro
Ultrasuoni, infrasuoni, atmosfere iperbariche , microclima, art. 185:  La sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti agli agenti fisici viene svolta secondo i principi generali di cui all’articolo 41, ed è effettuata dal medico competente sulla base dei  risultati  della valutazione del rischio che gli sono trasmessi dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione
movimentazione manuale di carichi e movimenti ripetuti degli arti superiori, art 168: Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta, sottopone i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all’ALLEGATO XXXIII.
Agenti chimici pericolosi, art. 229:  Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 224, comma 2 ( Rischio irrilevante per la salute), sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 i lavoratori esposti agli agenti chimici ……….
Cancerogeni e Mutageni, art. 242: I lavoratori per i quali la valutazione dei rischi  ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria
Amianto, i lavoratori addetti alle opere di manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica………., prima di essere adibiti allo svolgimento dei suddetti lavori e periodicamente, almeno una volta ogni tre anni, o con periodicità fissata dal medico competente, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria finalizzata anche a verificare la possibilità di indossare dispositivi di protezione respiratoria durante il lavoro
Agenti biologici,  Qualora l’esito della valutazione del rischio ne rilevi la necessità i lavoratori esposti ad agenti biologici sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41.
Radiazioni ionizzanti, ( Si applica il D.Lgs. 230/95 e s.m.i) art. 83  Il datore di lavoro deve provvedere ad assicurare mediante uno più medici la sorveglianza medica dei lavoratori esposti……………..Categoria A ogni 6 mesi ( medico Autorizzato) , Categoria B ogni 12 mesi ( medico competente
Accertamenti sanitari per la verifica di assenza di tossicodipendenza  o di assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope,   in lavoratori  addetti a mansioni che comportano  particolari rischi, per la sicurezza, l’incolumità  e la salute di terzi ( Intesa Stato Regione del  30 ottobre 2007
lavoro notturno (Decr. Leg.vo 532/99; Decr. Leg.vo 66/03;)
lavoro in ambiente confinato, (Decreto Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177)
lavori su impianti elettrici ad alta tensione, (Decreto Interministeriale del 4 febbraio 2011)
verifica, dei requisiti psico-fisici a cura del medico competente del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico (Decreto 15 giugno 2012 "Modifica al decreto 6 ottobre 2009")
settore sanità, esposti a rischio infortunistico ferite da taglio e da punta (Titolo x Bis, D.Lgs. 81/08)
lavoro nei cassoni ad aria compressa (art. 34 del Decr. Leg.vo 321/56)


Oltre ai rischi normati di cui ai precedenti punti, i lavoratori possono essere esposti ad altri rischi, ma per i quali la normativa non ha disciplinato  la sorveglianza sanitaria. Mi riferisco alle posture non congrue, alle posture erette prolungate, al  lavoro in altezza, allo stress lavoro correlato, alle temperature outdoor, alla radiazione solare, ai lavori in altezza …. ma questo è un altro capitolo……….

venerdì 2 dicembre 2016

Formaldeide: modalità di attivazione della Sorveglianza Sanitaria: Confronto indicazioni ASUR MARCHE con linee guida Regione Lombardia

Nel mese di Ottobre 2016 e Novembre 2016 sono stati prodotti due  documenti indirizzati alla tutela della salute dei lavoratori esposti a formaldeide, il primo documento è stato elaborato dal  Gruppo di Lavoro ASUR MARCHE che ai fini  dell’applicazione efficace della normativa ha fornito le prime indicazioni in merito a quando attivare la sorveglianza sanitaria ed istituire il registro degli esposti, il secondo documento prodotto dalla regione Lombardia  è indirizzato alla stima e alla gestione del rischio da esposizione a formaldeide. Anche le linee guida della regione Lombardia forniscono indicazioni in merito all’attivazione della sorveglianza sanitaria.
Confrontando i due documenti ci si rende conto che essi sono discordanti.
Prima di evidenziare le differenze è utile riportare quanto stabilisce la normativa in merito all’attivazione della sorveglianza sanitaria per gli agenti cancerogeni (dal 1° Gennaio la Formaldeide è classificata come cancerogeno di classe 1B)
L’articolo 242 del D.lgs. 81/08 ha stabilito che quando la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute dei lavoratori, essi sono sottoposti a sorveglianza sanitaria. Resta comunque il fatto che i lavoratori  non soggetti a sorveglianza sanitaria  hanno la possibilità di richiedere la “visita medica straordinaria” al medico competente secondo quanto previsto dall’articolo 41 comma 1 , lettera b del D.l.gs 81/08 .
Il documento elaborato dal gruppo di lavoro ASUR Marche  riporta la possibilità di utilizzare  due criteri per l’attivazione della sorveglianza sanitaria e dell’istituzione del registro degli esposti correlati all’utilizzo continuo e all’utilizzo “sporadico” della formaldeide.
Gli autori, comunque evidenziano che i criteri individuati si riferiscono al superamento  di “valori soglia” che non devono essere utilizzati ai fini di una  valutazione discriminata tra  “pericolo presente” e “pericolo non presente” ma devono essere utilizzati a scopo pratico per attivare la sorveglianza sanitaria e l’istituzione del registro degli esposti.
Criterio A   indirizzato ai lavoratori che sono esposti continuamente alla formaldeide:
Sono da considerare “professionalmente esposti”, ai fini dell'applicazione degli artt. 242 e 243 del Dlgs 81/08, i lavoratori la cui esposizione media a formaldeide, ponderata “sul lungo periodo” (annuale o di estensione ancora maggiore), verificatasi in occasione e per motivi di lavoro, ecceda il valore di 40 μg/m3 ( 0,04 mg /m3).

Criterio B per Esposizioni non continuative- esposizioni di picco

Sono da considerare “professionalmente esposti”, ai fini dell'applicazione degli artt. 242 e 243 del Dlgs 81/08,i lavoratori le cui esposizioni a formaldeide, verificatesi in occasione e per motivi di lavoro:
si verifichino con una frequenza che superi il valore di 60 (sessanta) ore all'anno e/o per più di 4 (quattro) ore ad intervento e/o per più di 2 (due) interventi “esposti” al mese, assunti come limiti superati i quali non è più applicabile il concetto di “esposizione sporadica” e/o superino anche una sola volta il valore di picco di 100 μg/m3 assunto come limite superato il quale un'esposizione a formaldeide, pur di breve durata (non più di 15') non può più essere considerata  di debole intensità”

Inoltre il documento indica che la sorveglianza sanitaria e l’istituzione del registro degli esposti devono essere attivati anche nei casi in cui ci siano condizioni di micro-poliesposizioni ad agenti cancerogeni quali si sono verificate e si verificano, ad esempio, nei laboratori di analisi  a causa  della possibilità di effetti sinergici tra agenti diversi; potrà perciò accadere, in tali contesti, che vada considerato “professionalmente esposto” anche un lavoratore che venga a contatto con numerosi agenti, pur con esposizioni sporadiche e di bassa intensità (ESEDI) a ciascuno di essi.

Le linee Guida della regione Lombardia di contro considerano lavoratori “potenzialmente”  esposti tutti i lavoratori che svolgono attività nelle quali la formaldeide è presente come materia prima, impurezza e/o prodotto secondario di lavorazione.

Tali linee guida individuando   i seguenti tre valori soglia

· 0,369 mg/m3 OEL- TWA ( 369 μg/m3:) valore limite da non superare. Il valore risulta da un documento-bozza elaborato dallo SCOEL  e pubblicato il 17/11/2015.  Tale valore viene indicato e ritenuto efficace per tutti gli effetti, inclusi quelli cancerogeni.

· 0,184 mg/m3: Livello di azione

· 0,1 mg/m3: valore di riferimento  (OMS, valore di riferimento per la popolazione (aria ambiente outdoor)

propongono di effettuare un monitoraggio ambientale secondo gli indirizzi della  norma UNI EN 689/97 e UNI EN 482/98.

Successivamente alle risultanze del monitoraggio indicano l’effettuazione di successivi monitoraggi ambientali secondo il seguente schema:

· Concentrazione  di formaldeide aerodispersa inferiore a 0,1 mg/m3 effettuare misurazioni triennali

· Concentrazione di formaldeide aerodispersa compresa tra 0,1 mg/m3 e 0,184 mg/m3: l’intervallo
        temporale per il monitoraggio dell’esposizione è pari a 32 settimane
· Concentrazione di formaldeide aerodispersa compresa tra 0,184 mg/m 3  e  0,369 mg/m3  l’intervallo
temporale per il monitoraggio dell’esposizione è pari a 16 settimane

· A concentrazione di formaldeide aerodispersa > 0,369 mg/m3 si considerano i lavoratori esposti

Quindi secondo la proposta delle linee guida della Lombardia, tenendo conto di quanto stabilisce la normativa in merito all’attivazione della sorveglianza sanitaria, cioè attivarla  nei casi in cui dalla  valutazione dei rischi si evince un rischio per la salute dei lavoratori  essa deve essere attivata solo nei casi del superamento del  limite di 0,369 mg/m3.

Di contro il gruppo di lavoro ASUR della regione Marche propone di attivare la sorveglianza sanitaria quando la concentrazione di formaldeide è superiore ai 40 μg/m3 ,evidenziando che tale valore ha solo una valenza pratica e non di discriminazione tra "pericoloso e non pericoloso".

I due documenti concordano nei punti in cui bisogna verificare la possibilità di :
· eliminare  alla fonte la sostanza,
· nei casi in cui non è possibile eliminare dal ciclo produttivo la sostanza,   verificare la possibilità dell’utilizzo della formaldeide  in sistemi di lavorazione a “cicli chiusi”
·  nei casi dove non è possibile utilizzare “cicli chiusi”  attuare tutte quelle misure tecniche, organizzative e procedurali volte a ridurre al minimo sia il numero dei lavoratori esposti e sia il livello di esposizione.
La sorveglianza sanitaria e l’istituzione del registro degli esposti avviene a valle delle misure preventive e protettive adottate.

lunedì 28 novembre 2016

Linee Guida Fibre Artificiali Vetrose (FAV) quale classificazione?, quali effetti sulla salute?

La Conferenza Stato Regioni, relativamente alle fibre vetrose artificiali, ha approvato le linee guida per l’applicazione della normativa inerente ai rischi di esposizione e le misure di prevenzione per la tutela della salute dei lavoratori.
Tale linee guida sono aggiornate al 17 Novembre 2016.
Il documento riporta informazioni circa le proprietà fisiche, chimiche, classificazione, pericolo,  effetti sulla salute ,  valori di riferimento e la gestione dei rifiuti.
I lavoratori che possono essere esposti alle FAV appartengono a vari settori tra cui quello edilizio, automobilistico e materie plastiche.
In merito alla classificazione sulla pericolosità delle FAV le linee guida evidenziano l’importanza  dei  seguenti 2 parametri :
·      diametro della fibra, le fibre più pericolose sono quelle che hanno un diametro < 6 micron, infatti mentre tali fibre possono penetrare profondamente all’interno delle vie respiratorie, quelle con diametro  maggiori sono bloccate e trasportate all’esterno dell’organismo grazie al sistema muco ciliare
·      quantità degli ossidi alcalini e alcalino terrosi che in concentrazioni superiori al 18% sono considerate non pericolose perché solubili. Questa proprietà determinando  una minor persistenza della fibra nei polmoni consente uno smaltimento delle stesse  prima che esse  possano dare luogo ad eventuali effetti nocivi.
Secondo le linee guida, le FAV  non essendo   sensibilizzanti, tossiche e  irritanti per le vie aeree e la cute,  possono essere classificate solo ai fini della cancerogenicità.
Ai sensi del regolamento CLO le fibre artificiali vetrose  sono classificate nel seguente modo:
·      Classificazione H350i ( può provocare il cancro per inalazione): Le fibre artificiali vetrose  che hanno un contenuto ossidi alcalini /alcalino terrosi < 18% e diametro della fibra < 6 micron
·      Sospette di provocare il cancro H351, le FAV che hanno un diametro >di 6 micron o un contenuto di ossidi alcalini/ alcalino –terrosi >18%.
Quindi per classificare la FAV cancerogena è necessario verificare se sono soddisfatte tutte e due le condizioni del primo punto, di contro  se uno solo dei due parametri non è soddisfatto la FAV non è classificabile cancerogena.

In merito agli altri effetti sulla salute il NIOSH ha trovato una correlazione fra l’esposizione a Fibre ceramiche refrattarie  ( diametro inferiore a 6 micron e contenuto di ossido alcalini e alcalino-terrosi inferiori al 15) e la comparsa di placche pleuriche, disturbi e segni quali dispnea, affanno, tosse, irritazione pleurica .
Dalla verifica della composizione chimica delle fibre vetrose artificiali  si deduce che le più pericolose per la salute dei lavoratori sono le fibre ceramiche refrattarie in  quanto hanno un contenuto di ossido alcalini e alcalino terrosi inferiori al 1%

Il documento riporta anche  i valori di riferimento dell ‘ACGIH a cui riferirsi per la misura delle FAV nell’ambiente di lavoro.

Al seguente link è possibile effettuare il download delle linee guida:
oppure al seguente link




lunedì 7 novembre 2016

Sorveglianza Sanitaria e Registro degli esposti a cancerogeni, proposta del gruppo di lavoro....



E' più che noto la presenza di  opinioni diverse tra  i professionisti che si occupano della salute dei lavoratori  in merito a  quando considerare i lavoratori professionalmente esposti ad agenti cancerogeni e mutageni e  attivare di conseguenza la  sorveglianza sanitaria ed istituire il registro degli esposti.

Come al solito la  divergenza delle opinioni è frutto di una  normativa  poco chiara.
Infatti in merito alla sorveglianza sanitaria l'articolo 242 del  D.Lgs. 81/08 e s.m.i  stabilisce che: 

"I Lavoratori per i quali la valutazione dei rischi  ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.".................

mentre in merito all'attivazione del registro degli esposti l'art. 243 stabilisce che:

"I lavoratori per i quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute,  sono iscritti in un registro nel quale è riportata, per ciascuno di essi, l’attività svolta, l’agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell’esposizione a tale agente."

In base a quando stabilito dall'articolo 249 del  D.Lgs. 81/08 si è creato il problema di individuare  il   livello di rischio  che è causa  del  danno alla salute dei lavoratori. 
Tra le tante proposte  e opinioni  , riporto di seguito la proposta presente in un documento del 6 Settembre 2016,  prodotta da un gruppo di lavoro a cui hanno partecipato  diversi operatori degli organi di vigilanza di più regioni italiane.

Nel merito dell'attivazione della sorveglianza sanitaria e dell'istituzione del registro degli esposti è riportato che potrebbe essere utile riferirsi a quanto la normativa ha specificato per gli esposti ad Amianto in merito alle  esposizioni "sporadiche e di "debole intensità"

Gli autori indicano che affinchè  si possa parlare di “ESEDI” ( esposizioni sporadiche e di bassa intensità)  debbono sussistere tanto la condizione della sporadicità, quanto quella della debole intensità, proponendo  che per tutti gli agenti cancerogeni chimici (amianto non escluso): 
- possano considerarsi “sporadiche” le esposizioni che si protraggano per non più di sessanta ore in un anno solare (vale a dire, per la durata di una settimana di lavoro e mezza, della durata convenzionale di quaranta ore), per non più di quattro ore per singolo intervento ”esposto”, per non più di due interventi “esposti” al mese; 

- possano considerarsi “di debole intensità” le esposizioni il cui valore di intensità si collochi nello stesso ordine di grandezza del limite superiore del range di oscillazione dell'esposizione della “popolazione generale non professionalmente esposta” (che quindi deve essere anch'esso ben noto, con modalità tempo- e luogo-specifica, sulla base di dati ambientali o di monitoraggio biologico o di entrambi).

Secondo tale proposta se sussistono le due condizioni di sporadicità e di debole intensità i lavoratori devono essere considerati non esposti, al contrario quando uno dei due parametri non è soddisfatto. Quindi solo nel  secondo caso è obbligatorio sia l'attivazione della sorveglianza sanitaria e sia l'attivazione del registro degli esposti 

Oltre a tale proposta il  documento tratta anche altri aspetti legati alla gestione degli agenti cancerogeni e mutageni. Per tale motivo consiglio la lettura del documento al seguente link




giovedì 3 novembre 2016

AGGIORNAMENTO. Quando attivare la sorveglianza sanitaria per gli esposti ai Campi elettromagnetici


Articolo già pubblicato in passato, oggi riletto e modificato alla luce dell'acquisizione personale di ulteriori dati scientifici..................
Mi sono chiesto più volte quando è obbligatorio attivare la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti ai campi elettromagnetici.
Ho trovato la risposta sia nella normativa, sia nelle pubblicazioni scientifiche e sia da un ragionamento personale.

Di seguito riporto la mia "opinione" al riguardo.

Innanzitutto è indispensabile leggere  l'articolo 211 del D.lgs. 81   che stabilisce quanto segue:

La sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità inferiore decisa dal medico competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi trasmessi dal datore di lavoro.

Da quanto stabilito dalla legge,  evinco è obbligatorio effettuare la sorveglianza sanitaria, quando i lavoratori   sono esposti a valori di campi elettromagnetici che potrebbero causare effetti sulla salute  dei lavoratori.

Eccezione a quanto scritto nel precedente paragrafo va fatta per  i lavoratori che svolgono la loro attività in un sito di Risonanza Magnetica,   infatti per essi la normativa stabilisce che annualmente devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria ( D.M. 2 Agosto 1991, D.M 3 Agosto 1993, D.P.R. 8 Agosto 1994 n. 542.)

Per quanto riguarda le esposizioni a campi elettromagnetici da altra sorgente  le  domande  che nascono spontanee sono  le seguenti: quali sono gli effetti dei campi elettromagnetici ?e,  per quali livelli di esposizione si manifestano?

La risposta si trova sia tra gli articoli della  normativa e sia  nelle  pubblicazioni scientifiche.

Per la prima domanda,
Gli effetti dei campi elettromagnetici sono sono classificati in effetti biofisici diretti e  effetti indiretti. 

Gli effetti biofisici diretti sono  sono provocati direttamente nel corpo umano e comprendono gli  Termici e gli Non Termici.

Gli effetti non termici sono  i seguenti:  stimolazione dei muscoli dei nervi e degli organi sensoriali che si manifestano dopo il superamento dei Valori Limiti di esposizione.


Naturalmente gli effetti termici determinano  il riscaldamento dei tessuti a causa dell'assorbimento di energia dai campi elettromagnetici.  Per gli attuali Valori limite di esposizione è impossibile un danno alla salute, anche per gli organi più sensibili, come  il cristallino e i testicoli ( sterilità)

Gli effetti biofisici indiretti , sono provocati dalla presenza di un oggetto in un campo elettromagnetico, che potrebbe essere causa di un pericolo per la salute e sicurezza quali:
 1) interferenza con attrezzature e dispositivi medici elettronici, compresi stimolatori cardiaci e altri impianti o dispositivi medici portati sul corpo; 
 2) rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici all'interno di campi magnetici statici; 
 3) innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori); 
 4) incendi ed esplosioni dovuti all'accensione di materiali  infiammabili a causa di scintille prodotte da campi indotti, correnti di contatto o scariche elettriche; 
 5) correnti di contatto;

Stabiliti gli effetti dei campi elettromagnetici è necessario rispondere alla successiva  domanda:, 
per  quali livelli di esposizione dei campi elettromagnetici possono manifestarsi gli effetti dei paragrafi precedenti?

Per quanto riguarda gli effetti Biofisici diretti tenuto conto che si  manifestano  solo al superamento dei valori limite di esposizione 

e ritenuto che la normativa stabilisce che non devono essere superati i valori limite di esposizione  per gli effetti sanitari, mentre temporaneamente  e in condizioni controllate è possibile il superamento solo degli effetti sensoriali ,( es. Lavoratori presso siti di Risonanza Magnetica) non ha senso effettuare la sorveglianza sanitaria per la prevenzione di tali effetti.  L'eccezione potrebbe essere  la  presenza  in azienda di lavoratori  particolarmente "sensibili" ( Aritmie cardiache o del sistema nervoso centrale non ben controllate dalla terapia farmacologica).

 La normativa oltre ai valori limite di esposizione  ha stabilito anche dei valori di azione.  I valori di azione sono livelli operativi stabiliti per semplificare il processo di dimostrazione della conformità ai pertinenti VLE.

Purtroppo, anche rispettando i valori di azione inferiori non si è sicuri dell'assenza degli effetti indiretti  sui lavoratori particolarmente sensibili al rischio cioè i portatori di  impianti attivi e/o passivi (pacemaker, defibrillatori, impianti cocleari, clips vascolari ecc.)

La letteratura inoltre riporta che se sono rispettati i valori della Raccomandazione del Consiglio Europeo  1999/519 per la popolazione non esposta, tranne che per i campi magnetici statici anche i lavoratori particolarmente sensibili al rischio sono protetti.

Quindi in base ai risultati della valutazione dei rischi  possono verificarsi le  seguenti 2 condizioni :
1 non sono superati i livelli di esposizione della popolazione  ( Raccomandazione del Consiglio Europeo  1999/519) per cui non vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria, 

2 sono superati i livelli di esposizione della popolazione ma non sono superati i valori di azione, in questi casi deve essere effettuata la sorveglianza sanitaria al fine di identificare e sorvegliare i lavoratori particolarmente sensibili al rischio.

 L'articolo 211 su citato stabilisce anche che:  
Nel caso in cui un lavoratore segnali effetti indesiderati o inattesi sulla salute, ivi compresi effetti sensoriali, il datore di lavoro garantisce, in conformita' all'articolo 41, che siano forniti al lavoratore o ai lavoratori interessati un controllo medico e, se necessario, una sorveglianza sanitaria appropriati. 
Il controllo di cui al presente comma e' garantito anche nei casi in cui sia stata rilevata un'esposizione superiore ai VLE per gli effetti sensoriali oppure un'esposizione superiore ai VLE per gli effetti sanitari. 3. 
I controlli e la sorveglianza di cui al presente articolo sono effettuati, a cura e spese del datore di lavoro, in orario scelto da lavoratore.

Quindi se un lavoratore nel periodo in cui il giudizio di idoneità non è ancora "scaduto", manifesta  un effetto sulla salute o effetti sensoriali deve informare il Datore di Lavoro e il Medico Competente per effettuare il controllo sanitario. Siccome il controllo sanitario, deve essere effettuato ai sensi dell'articolo 41 del D.Lgs. 81/08, il medico competente deve formulare anche il giudizio di idoneità. 

Indispensabile il contributo  del medico competente al corso di informazione e formazione per il rischio in oggetto, infatti l'articolo 210 combinato disposto con l'articolo 184 , del Dlgs. 81/08 stabilisce che gli RLS e i lavoratori ricevano le informazioni e la formazione necessarie con particolare riguardo:

  • Gli eventuali effetti indiretti dell'esposizione,
  • alla possibilità di sensazioni e sintomi transitori dovuti ad effetti sul Sistema Nervoso Centrale o Periferico,
  • alla possibilità di rischi specifici nei confronti di lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio


  • alle modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell'esposizione alla salute
  • alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a ina sorveglianza sanitaria e gli obiettivi della stessa

 Durante la formazione al fine di prevenire richieste da parte dei lavoratori di visite mediche non previste dalla normativa è indispensabile far comprendere    che :

  •  "l'ipersensibilità ai campi elettromagnetici " non è riconosciuta dalla letteratura scientifica, 
  • che  il capo  specifico del DLgs. 81/08, dedicato ai CEM non riguarda  la protezione da eventuali effetti a lungo termine , ma solo effetti di breve termine scientificamente  accertati. Visto i dati discordanti presenti in letteratura scientifica, questo punto meriterebbe un altro articolo.......







lunedì 3 ottobre 2016

Perché è stata abolita la firma del lavoratore sul giudizio di idoneità alla mansione e la nota 13?

Il Decreto del Ministero della Salute del 12 luglio 2016, ha soppresso sia l'obbligatorietà della firma del lavoratore in calce al certificato di idoneità alla mansione   sia la nota 13.

A parere dello scrivente, la nota 13, introdotta  dal precedente Decreto Ministeriale  del 26/07/2012, era utile  sia al medico competente che al lavoratore.
 Infatti tale nota stabiliva che:
la firma del lavoratore dovrà attestare l’informazione circa il significato e i risultati della sorveglianza sanitaria, la corretta espressione dei dati anamnestici, l’informazione circa la possibilità di ricorrere contro il giudizio di idoneità”.

 Nonostante le abrogazioni, è  consigliabile che  il  medico competente si comporti  così come  aveva stabilito il precedente decreto . I motivi sono i seguenti:

1. Per quanto riguarda l’obbligo dell’informazione circa il significato e i risultati della sorveglianza sanitaria, ricordo che ai sensi dell’ Art 58 del D.Lgs. 81/08 , l’inadempienza è punita  nei seguenti modi:

·       mancata informazione sul significato della  sorveglianza sanitaria : arresto fino a 2 mesi o con l’ammenda da 300 a 1200 euro
·      mancata informazione ai lavoratori sui risultati della sorveglianza sanitaria: sanzione amministrativa pecunaria da 600 a 2000 euro.

2.         Per quanto riguarda la trasmissione del giudizio di idoneità è necessario  tenere  conto che nei contenuti minimi della comunicazione del giudizio di idoneità alla mansione ,permane l’obbligo di  scrivere la data di consegna dello stesso  al lavoratore,  e che tale inadempienza è punita con l’articolo 58  del D.Lgs. 81/08 con  la sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 4000 euro. Il problema della mancata trasmissione potrebbe nascere nei casi in cui tale trasmissione sia gestita dal personale delle società di servizio. Quindi è consigliabile che il  medico competente si  accerti dell’avvenuta  trasmissione.

3.         La nota 13 , obbligava il medico competente ad informare il  lavoratore che poteva  ricorrere contro il giudizio di idoneità entro 30 giorni dal ricevimento del giudizio.  

Tale informazione essendo stata abrogata, in alcuni casi determinerà i seguenti due problemi:
1 stabilire il tempo utile della scadenza dei  30 giorni per presentare il ricorso
2  contrasti con l’organo di vigilanza.

Anche in questo caso è opportuno raccogliere la firma del lavoratore che attesti l’avvenuta trasmissione.

Restano  i seguenti dubbi:
Perché è stata abolita la firma del lavoratore sul giudizio di idoneità alla mansione e la nota 13?
Chi trova giovamento da tale cambiamento?

Chi di contro potrà subire danni morali e/ o di salute?