Nel mese di Ottobre 2016 e Novembre 2016 sono stati prodotti due documenti indirizzati alla tutela della salute dei lavoratori esposti a formaldeide, il primo documento è stato elaborato dal Gruppo di Lavoro ASUR MARCHE che ai fini dell’applicazione efficace della normativa ha fornito le prime indicazioni in merito a quando attivare la sorveglianza sanitaria ed istituire il registro degli esposti, il secondo documento prodotto dalla regione Lombardia è indirizzato alla stima e alla gestione del rischio da esposizione a formaldeide. Anche le linee guida della regione Lombardia forniscono indicazioni in merito all’attivazione della sorveglianza sanitaria.
Confrontando i due documenti ci si rende conto che essi sono discordanti.
Prima di evidenziare le differenze è utile riportare quanto stabilisce la normativa in merito all’attivazione della sorveglianza sanitaria per gli agenti cancerogeni (dal 1° Gennaio la Formaldeide è classificata come cancerogeno di classe 1B)
L’articolo 242 del D.lgs. 81/08 ha stabilito che quando la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute dei lavoratori, essi sono sottoposti a sorveglianza sanitaria. Resta comunque il fatto che i lavoratori non soggetti a sorveglianza sanitaria hanno la possibilità di richiedere la “visita medica straordinaria” al medico competente secondo quanto previsto dall’articolo 41 comma 1 , lettera b del D.l.gs 81/08 .
Il documento elaborato dal gruppo di lavoro ASUR Marche riporta la possibilità di utilizzare due criteri per l’attivazione della sorveglianza sanitaria e dell’istituzione del registro degli esposti correlati all’utilizzo continuo e all’utilizzo “sporadico” della formaldeide.
Gli autori, comunque evidenziano che i criteri individuati si riferiscono al superamento di “valori soglia” che non devono essere utilizzati ai fini di una valutazione discriminata tra “pericolo presente” e “pericolo non presente” ma devono essere utilizzati a scopo pratico per attivare la sorveglianza sanitaria e l’istituzione del registro degli esposti.
Criterio A indirizzato ai lavoratori che sono esposti continuamente alla formaldeide:
Sono da considerare “professionalmente esposti”, ai fini dell'applicazione degli artt. 242 e 243 del Dlgs 81/08, i lavoratori la cui esposizione media a formaldeide, ponderata “sul lungo periodo” (annuale o di estensione ancora maggiore), verificatasi in occasione e per motivi di lavoro, ecceda il valore di 40 μg/m3 ( 0,04 mg /m3).
Criterio B per Esposizioni non continuative- esposizioni di picco
Sono da considerare “professionalmente esposti”, ai fini dell'applicazione degli artt. 242 e 243 del Dlgs 81/08,i lavoratori le cui esposizioni a formaldeide, verificatesi in occasione e per motivi di lavoro:
si verifichino con una frequenza che superi il valore di 60 (sessanta) ore all'anno e/o per più di 4 (quattro) ore ad intervento e/o per più di 2 (due) interventi “esposti” al mese, assunti come limiti superati i quali non è più applicabile il concetto di “esposizione sporadica” e/o superino anche una sola volta il valore di picco di 100 μg/m3 assunto come limite superato il quale un'esposizione a formaldeide, pur di breve durata (non più di 15') non può più essere considerata di debole intensità”
Inoltre il documento indica che la sorveglianza sanitaria e l’istituzione del registro degli esposti devono essere attivati anche nei casi in cui ci siano condizioni di micro-poliesposizioni ad agenti cancerogeni quali si sono verificate e si verificano, ad esempio, nei laboratori di analisi a causa della possibilità di effetti sinergici tra agenti diversi; potrà perciò accadere, in tali contesti, che vada considerato “professionalmente esposto” anche un lavoratore che venga a contatto con numerosi agenti, pur con esposizioni sporadiche e di bassa intensità (ESEDI) a ciascuno di essi.
Le linee Guida della regione Lombardia di contro considerano lavoratori “potenzialmente” esposti tutti i lavoratori che svolgono attività nelle quali la formaldeide è presente come materia prima, impurezza e/o prodotto secondario di lavorazione.
Tali linee guida individuando i seguenti tre valori soglia
· 0,369 mg/m3 OEL- TWA ( 369 μg/m3:) valore limite da non superare. Il valore risulta da un documento-bozza elaborato dallo SCOEL e pubblicato il 17/11/2015. Tale valore viene indicato e ritenuto efficace per tutti gli effetti, inclusi quelli cancerogeni.
· 0,184 mg/m3: Livello di azione
· 0,1 mg/m3: valore di riferimento (OMS, valore di riferimento per la popolazione (aria ambiente outdoor)
propongono di effettuare un monitoraggio ambientale secondo gli indirizzi della norma UNI EN 689/97 e UNI EN 482/98.
Successivamente alle risultanze del monitoraggio indicano l’effettuazione di successivi monitoraggi ambientali secondo il seguente schema:
· Concentrazione di formaldeide aerodispersa inferiore a 0,1 mg/m3 effettuare misurazioni triennali
· Concentrazione di formaldeide aerodispersa compresa tra 0,1 mg/m3 e 0,184 mg/m3: l’intervallo
temporale per il monitoraggio dell’esposizione è pari a 32 settimane
· Concentrazione di formaldeide aerodispersa compresa tra 0,184 mg/m 3 e 0,369 mg/m3 l’intervallo
temporale per il monitoraggio dell’esposizione è pari a 16 settimane
· A concentrazione di formaldeide aerodispersa > 0,369 mg/m3 si considerano i lavoratori esposti
Quindi secondo la proposta delle linee guida della Lombardia, tenendo conto di quanto stabilisce la normativa in merito all’attivazione della sorveglianza sanitaria, cioè attivarla nei casi in cui dalla valutazione dei rischi si evince un rischio per la salute dei lavoratori essa deve essere attivata solo nei casi del superamento del limite di 0,369 mg/m3.
Di contro il gruppo di lavoro ASUR della regione Marche propone di attivare la sorveglianza sanitaria quando la concentrazione di formaldeide è superiore ai 40 μg/m3 ,evidenziando che tale valore ha solo una valenza pratica e non di discriminazione tra "pericoloso e non pericoloso".
Di contro il gruppo di lavoro ASUR della regione Marche propone di attivare la sorveglianza sanitaria quando la concentrazione di formaldeide è superiore ai 40 μg/m3 ,evidenziando che tale valore ha solo una valenza pratica e non di discriminazione tra "pericoloso e non pericoloso".
I due documenti concordano nei punti in cui bisogna verificare la possibilità di :
· eliminare alla fonte la sostanza,
· nei casi in cui non è possibile eliminare dal ciclo produttivo la sostanza, verificare la possibilità dell’utilizzo della formaldeide in sistemi di lavorazione a “cicli chiusi”
· nei casi dove non è possibile utilizzare “cicli chiusi” attuare tutte quelle misure tecniche, organizzative e procedurali volte a ridurre al minimo sia il numero dei lavoratori esposti e sia il livello di esposizione.
La sorveglianza sanitaria e l’istituzione del registro degli esposti avviene a valle delle misure preventive e protettive adottate.
Ai seguenti link è possibile effettuare il download dei due documenti, e di cui si consiglia la lettura
http://www.welfare.regione.lombardia.it/shared/ccurl/592/420/D_11665_15_11_2016.pdf
http://www.ospedalesicuro.eu/index.php/vdm-old-rischi-soluzioni/vdm-old-rs-agenti-chimici/vdm-old-rs-ac-esposizione-farmaci/485-art-esposizione-a-formaldeide
http://www.welfare.regione.lombardia.it/shared/ccurl/592/420/D_11665_15_11_2016.pdf
http://www.ospedalesicuro.eu/index.php/vdm-old-rischi-soluzioni/vdm-old-rs-agenti-chimici/vdm-old-rs-ac-esposizione-farmaci/485-art-esposizione-a-formaldeide
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