lunedì 7 novembre 2016

Sorveglianza Sanitaria e Registro degli esposti a cancerogeni, proposta del gruppo di lavoro....



E' più che noto la presenza di  opinioni diverse tra  i professionisti che si occupano della salute dei lavoratori  in merito a  quando considerare i lavoratori professionalmente esposti ad agenti cancerogeni e mutageni e  attivare di conseguenza la  sorveglianza sanitaria ed istituire il registro degli esposti.

Come al solito la  divergenza delle opinioni è frutto di una  normativa  poco chiara.
Infatti in merito alla sorveglianza sanitaria l'articolo 242 del  D.Lgs. 81/08 e s.m.i  stabilisce che: 

"I Lavoratori per i quali la valutazione dei rischi  ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.".................

mentre in merito all'attivazione del registro degli esposti l'art. 243 stabilisce che:

"I lavoratori per i quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute,  sono iscritti in un registro nel quale è riportata, per ciascuno di essi, l’attività svolta, l’agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell’esposizione a tale agente."

In base a quando stabilito dall'articolo 249 del  D.Lgs. 81/08 si è creato il problema di individuare  il   livello di rischio  che è causa  del  danno alla salute dei lavoratori. 
Tra le tante proposte  e opinioni  , riporto di seguito la proposta presente in un documento del 6 Settembre 2016,  prodotta da un gruppo di lavoro a cui hanno partecipato  diversi operatori degli organi di vigilanza di più regioni italiane.

Nel merito dell'attivazione della sorveglianza sanitaria e dell'istituzione del registro degli esposti è riportato che potrebbe essere utile riferirsi a quanto la normativa ha specificato per gli esposti ad Amianto in merito alle  esposizioni "sporadiche e di "debole intensità"

Gli autori indicano che affinchè  si possa parlare di “ESEDI” ( esposizioni sporadiche e di bassa intensità)  debbono sussistere tanto la condizione della sporadicità, quanto quella della debole intensità, proponendo  che per tutti gli agenti cancerogeni chimici (amianto non escluso): 
- possano considerarsi “sporadiche” le esposizioni che si protraggano per non più di sessanta ore in un anno solare (vale a dire, per la durata di una settimana di lavoro e mezza, della durata convenzionale di quaranta ore), per non più di quattro ore per singolo intervento ”esposto”, per non più di due interventi “esposti” al mese; 

- possano considerarsi “di debole intensità” le esposizioni il cui valore di intensità si collochi nello stesso ordine di grandezza del limite superiore del range di oscillazione dell'esposizione della “popolazione generale non professionalmente esposta” (che quindi deve essere anch'esso ben noto, con modalità tempo- e luogo-specifica, sulla base di dati ambientali o di monitoraggio biologico o di entrambi).

Secondo tale proposta se sussistono le due condizioni di sporadicità e di debole intensità i lavoratori devono essere considerati non esposti, al contrario quando uno dei due parametri non è soddisfatto. Quindi solo nel  secondo caso è obbligatorio sia l'attivazione della sorveglianza sanitaria e sia l'attivazione del registro degli esposti 

Oltre a tale proposta il  documento tratta anche altri aspetti legati alla gestione degli agenti cancerogeni e mutageni. Per tale motivo consiglio la lettura del documento al seguente link




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