E' più che noto la presenza di opinioni diverse tra i professionisti che si occupano della salute dei lavoratori in merito a quando considerare i lavoratori professionalmente esposti ad agenti cancerogeni e mutageni e attivare di conseguenza la sorveglianza sanitaria ed istituire il registro degli esposti.
Come al solito la divergenza delle opinioni è frutto di una normativa poco chiara.
Infatti in merito alla sorveglianza sanitaria l'articolo 242 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i stabilisce che:
"I Lavoratori per i quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a
sorveglianza sanitaria.".................
mentre in merito all'attivazione del registro degli esposti l'art. 243 stabilisce che:
"I lavoratori per i quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute, sono iscritti in un registro nel quale è riportata, per ciascuno di essi, l’attività
svolta, l’agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell’esposizione a tale agente."
In base a quando stabilito dall'articolo 249 del D.Lgs. 81/08 si è creato il problema di individuare il livello di rischio che è causa del danno alla salute dei lavoratori.
Tra le tante proposte e opinioni , riporto di seguito la proposta presente in un documento del 6 Settembre 2016, prodotta da un gruppo di lavoro a cui hanno partecipato diversi operatori degli organi di vigilanza di più regioni italiane.
Nel merito dell'attivazione della sorveglianza sanitaria e dell'istituzione del registro degli esposti è riportato che potrebbe essere utile riferirsi a quanto la normativa ha specificato per gli esposti ad Amianto in merito alle esposizioni "sporadiche e di "debole intensità"
Gli autori indicano che affinchè si possa parlare di “ESEDI” ( esposizioni sporadiche e di bassa intensità) debbono sussistere
tanto la condizione della sporadicità, quanto quella della debole intensità, proponendo che per tutti gli agenti cancerogeni chimici (amianto non escluso):
- possano considerarsi “sporadiche” le esposizioni che si protraggano per non più di
sessanta ore in un anno solare (vale a dire, per la durata di una settimana di lavoro e
mezza, della durata convenzionale di quaranta ore), per non più di quattro ore per
singolo intervento ”esposto”, per non più di due interventi “esposti” al mese;
- possano considerarsi “di debole intensità” le esposizioni il cui valore di intensità si
collochi nello stesso ordine di grandezza del limite superiore del range di oscillazione
dell'esposizione della “popolazione generale non professionalmente esposta” (che
quindi deve essere anch'esso ben noto, con modalità tempo- e luogo-specifica, sulla
base di dati ambientali o di monitoraggio biologico o di entrambi).
Secondo tale proposta se sussistono le due condizioni di sporadicità e di debole intensità i lavoratori devono essere considerati non esposti, al contrario quando uno dei due parametri non è soddisfatto. Quindi solo nel secondo caso è obbligatorio sia l'attivazione della sorveglianza sanitaria e sia l'attivazione del registro degli esposti
Oltre a tale proposta il documento tratta anche altri aspetti legati alla gestione degli agenti cancerogeni e mutageni. Per tale motivo consiglio la lettura del documento al seguente link
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