giovedì 3 novembre 2016

AGGIORNAMENTO. Quando attivare la sorveglianza sanitaria per gli esposti ai Campi elettromagnetici


Articolo già pubblicato in passato, oggi riletto e modificato alla luce dell'acquisizione personale di ulteriori dati scientifici..................
Mi sono chiesto più volte quando è obbligatorio attivare la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti ai campi elettromagnetici.
Ho trovato la risposta sia nella normativa, sia nelle pubblicazioni scientifiche e sia da un ragionamento personale.

Di seguito riporto la mia "opinione" al riguardo.

Innanzitutto è indispensabile leggere  l'articolo 211 del D.lgs. 81   che stabilisce quanto segue:

La sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità inferiore decisa dal medico competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi trasmessi dal datore di lavoro.

Da quanto stabilito dalla legge,  evinco è obbligatorio effettuare la sorveglianza sanitaria, quando i lavoratori   sono esposti a valori di campi elettromagnetici che potrebbero causare effetti sulla salute  dei lavoratori.

Eccezione a quanto scritto nel precedente paragrafo va fatta per  i lavoratori che svolgono la loro attività in un sito di Risonanza Magnetica,   infatti per essi la normativa stabilisce che annualmente devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria ( D.M. 2 Agosto 1991, D.M 3 Agosto 1993, D.P.R. 8 Agosto 1994 n. 542.)

Per quanto riguarda le esposizioni a campi elettromagnetici da altra sorgente  le  domande  che nascono spontanee sono  le seguenti: quali sono gli effetti dei campi elettromagnetici ?e,  per quali livelli di esposizione si manifestano?

La risposta si trova sia tra gli articoli della  normativa e sia  nelle  pubblicazioni scientifiche.

Per la prima domanda,
Gli effetti dei campi elettromagnetici sono sono classificati in effetti biofisici diretti e  effetti indiretti. 

Gli effetti biofisici diretti sono  sono provocati direttamente nel corpo umano e comprendono gli  Termici e gli Non Termici.

Gli effetti non termici sono  i seguenti:  stimolazione dei muscoli dei nervi e degli organi sensoriali che si manifestano dopo il superamento dei Valori Limiti di esposizione.


Naturalmente gli effetti termici determinano  il riscaldamento dei tessuti a causa dell'assorbimento di energia dai campi elettromagnetici.  Per gli attuali Valori limite di esposizione è impossibile un danno alla salute, anche per gli organi più sensibili, come  il cristallino e i testicoli ( sterilità)

Gli effetti biofisici indiretti , sono provocati dalla presenza di un oggetto in un campo elettromagnetico, che potrebbe essere causa di un pericolo per la salute e sicurezza quali:
 1) interferenza con attrezzature e dispositivi medici elettronici, compresi stimolatori cardiaci e altri impianti o dispositivi medici portati sul corpo; 
 2) rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici all'interno di campi magnetici statici; 
 3) innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori); 
 4) incendi ed esplosioni dovuti all'accensione di materiali  infiammabili a causa di scintille prodotte da campi indotti, correnti di contatto o scariche elettriche; 
 5) correnti di contatto;

Stabiliti gli effetti dei campi elettromagnetici è necessario rispondere alla successiva  domanda:, 
per  quali livelli di esposizione dei campi elettromagnetici possono manifestarsi gli effetti dei paragrafi precedenti?

Per quanto riguarda gli effetti Biofisici diretti tenuto conto che si  manifestano  solo al superamento dei valori limite di esposizione 

e ritenuto che la normativa stabilisce che non devono essere superati i valori limite di esposizione  per gli effetti sanitari, mentre temporaneamente  e in condizioni controllate è possibile il superamento solo degli effetti sensoriali ,( es. Lavoratori presso siti di Risonanza Magnetica) non ha senso effettuare la sorveglianza sanitaria per la prevenzione di tali effetti.  L'eccezione potrebbe essere  la  presenza  in azienda di lavoratori  particolarmente "sensibili" ( Aritmie cardiache o del sistema nervoso centrale non ben controllate dalla terapia farmacologica).

 La normativa oltre ai valori limite di esposizione  ha stabilito anche dei valori di azione.  I valori di azione sono livelli operativi stabiliti per semplificare il processo di dimostrazione della conformità ai pertinenti VLE.

Purtroppo, anche rispettando i valori di azione inferiori non si è sicuri dell'assenza degli effetti indiretti  sui lavoratori particolarmente sensibili al rischio cioè i portatori di  impianti attivi e/o passivi (pacemaker, defibrillatori, impianti cocleari, clips vascolari ecc.)

La letteratura inoltre riporta che se sono rispettati i valori della Raccomandazione del Consiglio Europeo  1999/519 per la popolazione non esposta, tranne che per i campi magnetici statici anche i lavoratori particolarmente sensibili al rischio sono protetti.

Quindi in base ai risultati della valutazione dei rischi  possono verificarsi le  seguenti 2 condizioni :
1 non sono superati i livelli di esposizione della popolazione  ( Raccomandazione del Consiglio Europeo  1999/519) per cui non vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria, 

2 sono superati i livelli di esposizione della popolazione ma non sono superati i valori di azione, in questi casi deve essere effettuata la sorveglianza sanitaria al fine di identificare e sorvegliare i lavoratori particolarmente sensibili al rischio.

 L'articolo 211 su citato stabilisce anche che:  
Nel caso in cui un lavoratore segnali effetti indesiderati o inattesi sulla salute, ivi compresi effetti sensoriali, il datore di lavoro garantisce, in conformita' all'articolo 41, che siano forniti al lavoratore o ai lavoratori interessati un controllo medico e, se necessario, una sorveglianza sanitaria appropriati. 
Il controllo di cui al presente comma e' garantito anche nei casi in cui sia stata rilevata un'esposizione superiore ai VLE per gli effetti sensoriali oppure un'esposizione superiore ai VLE per gli effetti sanitari. 3. 
I controlli e la sorveglianza di cui al presente articolo sono effettuati, a cura e spese del datore di lavoro, in orario scelto da lavoratore.

Quindi se un lavoratore nel periodo in cui il giudizio di idoneità non è ancora "scaduto", manifesta  un effetto sulla salute o effetti sensoriali deve informare il Datore di Lavoro e il Medico Competente per effettuare il controllo sanitario. Siccome il controllo sanitario, deve essere effettuato ai sensi dell'articolo 41 del D.Lgs. 81/08, il medico competente deve formulare anche il giudizio di idoneità. 

Indispensabile il contributo  del medico competente al corso di informazione e formazione per il rischio in oggetto, infatti l'articolo 210 combinato disposto con l'articolo 184 , del Dlgs. 81/08 stabilisce che gli RLS e i lavoratori ricevano le informazioni e la formazione necessarie con particolare riguardo:

  • Gli eventuali effetti indiretti dell'esposizione,
  • alla possibilità di sensazioni e sintomi transitori dovuti ad effetti sul Sistema Nervoso Centrale o Periferico,
  • alla possibilità di rischi specifici nei confronti di lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio


  • alle modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell'esposizione alla salute
  • alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a ina sorveglianza sanitaria e gli obiettivi della stessa

 Durante la formazione al fine di prevenire richieste da parte dei lavoratori di visite mediche non previste dalla normativa è indispensabile far comprendere    che :

  •  "l'ipersensibilità ai campi elettromagnetici " non è riconosciuta dalla letteratura scientifica, 
  • che  il capo  specifico del DLgs. 81/08, dedicato ai CEM non riguarda  la protezione da eventuali effetti a lungo termine , ma solo effetti di breve termine scientificamente  accertati. Visto i dati discordanti presenti in letteratura scientifica, questo punto meriterebbe un altro articolo.......







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