Il Decreto del Ministero della Salute del 12
luglio 2016, ha soppresso sia l'obbligatorietà della firma del lavoratore in
calce al certificato di idoneità alla mansione sia la
nota 13.
A parere dello scrivente, la nota 13, introdotta
dal precedente Decreto Ministeriale del 26/07/2012, era utile sia al medico competente che al lavoratore.
Infatti
tale nota stabiliva che:
“ la
firma del lavoratore dovrà attestare
l’informazione circa il significato e i risultati della sorveglianza sanitaria,
la corretta espressione dei dati anamnestici, l’informazione circa la
possibilità di ricorrere contro il giudizio di idoneità”.
Nonostante le abrogazioni, è consigliabile che il
medico competente si comporti così
come aveva stabilito il precedente
decreto . I motivi sono i seguenti:
1.
Per quanto riguarda l’obbligo dell’informazione circa il significato e i
risultati della sorveglianza sanitaria, ricordo che ai sensi dell’ Art 58 del
D.Lgs. 81/08 , l’inadempienza è punita
nei seguenti modi:
·
mancata informazione sul significato
della sorveglianza sanitaria
: arresto fino a 2 mesi o con l’ammenda
da 300 a 1200 euro
·
mancata
informazione ai lavoratori sui risultati della sorveglianza sanitaria:
sanzione amministrativa pecunaria da 600
a 2000 euro.
2. Per quanto riguarda la trasmissione
del giudizio di idoneità è necessario tenere
conto
che nei contenuti minimi della comunicazione del giudizio di idoneità alla
mansione ,permane l’obbligo di scrivere
la data di consegna dello stesso al
lavoratore, e che tale inadempienza è
punita con l’articolo 58 del D.Lgs.
81/08 con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 1000 a 4000 euro. Il problema della mancata trasmissione potrebbe nascere
nei casi in cui tale trasmissione sia gestita dal personale delle società di servizio.
Quindi è consigliabile che il medico
competente si accerti dell’avvenuta trasmissione.
3. La nota 13 , obbligava il medico
competente ad informare il lavoratore che
poteva ricorrere contro il giudizio di
idoneità entro 30 giorni dal ricevimento del giudizio.
Tale
informazione essendo stata abrogata, in alcuni casi determinerà i seguenti due
problemi:
1
stabilire il tempo utile della scadenza dei 30 giorni per presentare il ricorso
2 contrasti con l’organo di vigilanza.
Anche
in questo caso è opportuno raccogliere la firma del lavoratore che attesti
l’avvenuta trasmissione.
Restano i seguenti dubbi:
Perché è stata abolita la firma del lavoratore sul giudizio di
idoneità alla mansione e la nota 13?
Chi trova giovamento da tale cambiamento?
Chi di contro potrà subire danni morali
e/ o di salute?
A mali estremi, estremi rimedi. Il medicompetente ignora l'obbligo e dopo che il lavoratore ha firmato scannerizza il certificato, ne consegna una copia al lavoratore facendosi firmare sul certificato originale x ricevuta di una copia dello stesso.
RispondiEliminaIgnora l'abolizione dell'obbligo.
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