domenica 26 aprile 2015

"Visita" degli Ambienti di Lavoro


L’articolo 25 comma 1 , lettera l, stabilisce che il medico competente visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi.
Attraverso la “visita” agli ambienti di lavoro,  il medico competente procede ad una conoscenza diretta dei luoghi di lavoro ,  conoscenza indispensabile e utile ai fini:

·         della collaborazione alla valutazione dei rischi,
·         alla programmazione della sorveglianza sanitaria attraverso il protocollo di
           sorveglianza sanitaria,
·         alla formulazione del giudizio di idoneità,
·         della informazione e  formazione dei lavoratori  sui rischi specifici
·         della valutazione del nesso di  causalità delle malattie occupazionali.

Il “sopralluogo”, quindi non è solo un obbligo di legge ma una necessità del medico competente per svolgere compiutamente tutti gli altri obblighi stabiliti dalla normativa. La normativa non stabilisce che  “ la visita” degli ambienti di lavoro debba essere riportato in forma scritta, ma a parere dello scrivente l’adozione di un modello scritto, rappresenta un indubbio elemento di qualità dell’operato del medico competente.
Oltre al sopralluogo effettuato una volta all’anno il sopralluogo può ed è auspicabile che sia effettuato anche nei casi in cui  cambi il ciclo tecnologico , risulta necessario rivedere la postazione di lavoro,  nei casi di giudizio di idoneità difficili o nei casi in cui dall’anamnesi lavorativa emergono pericoli che sono sfuggiti alla valutazione dei rischi.
Per quanto riguarda i cantieri temporanei o mobili la normativa specifica che il medico competente può, a suo giudizio, sostituire o integrare il “sopralluogo” con l’esame dei piani si sicurezza, alle seguenti condizioni:

·         La durata presunta dei lavori sia inferiore a 200 giorni lavorativi
·         Il cantiere abbia le caratteristiche analoghe ad altri cantieri gia visitati dal medico
          competente e gestiti dalle stesse aziende
·         Il medico competente visiti almeno una volta all’anno l’ambiente di lavoro.
Così come sopra specificato,  riporto sempre “ la visita” degli ambienti di lavoro in forma scritta. Per l’occasione preparo un modello specifico per il tipo di azienda o reparto da “ visitare”. Tale modello rappresenta una guida che poi viene modificato in base alle  necessità
Per l’occasione al seguente link è possibile effettuare il download di un modello di “sopralluogo” per i reparti di Radiodiagnostica
https://drive.google.com/file/d/0B0n8-Wpqm03uMklfXzBzUTZCaEk/view?usp=sharing

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