domenica 26 aprile 2015

"Visita" degli Ambienti di Lavoro


L’articolo 25 comma 1 , lettera l, stabilisce che il medico competente visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi.
Attraverso la “visita” agli ambienti di lavoro,  il medico competente procede ad una conoscenza diretta dei luoghi di lavoro ,  conoscenza indispensabile e utile ai fini:

·         della collaborazione alla valutazione dei rischi,
·         alla programmazione della sorveglianza sanitaria attraverso il protocollo di
           sorveglianza sanitaria,
·         alla formulazione del giudizio di idoneità,
·         della informazione e  formazione dei lavoratori  sui rischi specifici
·         della valutazione del nesso di  causalità delle malattie occupazionali.

Il “sopralluogo”, quindi non è solo un obbligo di legge ma una necessità del medico competente per svolgere compiutamente tutti gli altri obblighi stabiliti dalla normativa. La normativa non stabilisce che  “ la visita” degli ambienti di lavoro debba essere riportato in forma scritta, ma a parere dello scrivente l’adozione di un modello scritto, rappresenta un indubbio elemento di qualità dell’operato del medico competente.
Oltre al sopralluogo effettuato una volta all’anno il sopralluogo può ed è auspicabile che sia effettuato anche nei casi in cui  cambi il ciclo tecnologico , risulta necessario rivedere la postazione di lavoro,  nei casi di giudizio di idoneità difficili o nei casi in cui dall’anamnesi lavorativa emergono pericoli che sono sfuggiti alla valutazione dei rischi.
Per quanto riguarda i cantieri temporanei o mobili la normativa specifica che il medico competente può, a suo giudizio, sostituire o integrare il “sopralluogo” con l’esame dei piani si sicurezza, alle seguenti condizioni:

·         La durata presunta dei lavori sia inferiore a 200 giorni lavorativi
·         Il cantiere abbia le caratteristiche analoghe ad altri cantieri gia visitati dal medico
          competente e gestiti dalle stesse aziende
·         Il medico competente visiti almeno una volta all’anno l’ambiente di lavoro.
Così come sopra specificato,  riporto sempre “ la visita” degli ambienti di lavoro in forma scritta. Per l’occasione preparo un modello specifico per il tipo di azienda o reparto da “ visitare”. Tale modello rappresenta una guida che poi viene modificato in base alle  necessità
Per l’occasione al seguente link è possibile effettuare il download di un modello di “sopralluogo” per i reparti di Radiodiagnostica
https://drive.google.com/file/d/0B0n8-Wpqm03uMklfXzBzUTZCaEk/view?usp=sharing

giovedì 23 aprile 2015

Polizia Municipale e rischio Cardiovascolare

Sul Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia nel 2010  sono stati pubblicati i risultati di un interessante studio sulla correlazione tra  l’esposizione cronica ai  rischi chimici, fisici e psicosociali   e il rischio cardiovascolare per i  lavoratori  outdoor.  Nello specifico lo studio è stato indirizzato ai lavoratori appartenenti alla polizia municipale.
Per questa categoria di lavoratori la letteratura specifica ha indicato quali rischi specifici, quelli  Psico-sociali, quelli da inquinamento urbano e  quelli da Rumore .
Per quanto riguarda gli stressor psico-sociali sono stati individuati quali fattori di rischio, Il rapporto con il pubblico, la microcriminalità  e la necessità di mantenere alti livelli di attenzione nei vari contesti.
Per quanto  riguarda l’esposizione agli agenti chimici sono state individuate diverse sostanze tra cui: gli Ossidi di azoto, l’ossido di carbonio, gli idrocarburi aromatici, il toluene, lo xilene,  il cadmio  e altri costituenti del particolato atmosferico PM 10 e PM 2,5.
Il gruppo a rischio è stato confrontato con un gruppo  di lavoratori non a rischio che svolgevano attività amministrativa. Sono stati esclusi i soggetti con i principali fattori di confondimento e sono stati valutati separatamente i fumatori rispetto ai non fumatori.
Dopo la valutazione dei dati, i  risultati dello studio hanno suggerito che l’esposizione cronica agli stressor chimici, fisici e psicosociali possono  rappresentare fattori di rischio cardiovascolare. Tale rischio risulta aumentato nei casi in cui i lavoratori sono fumatori.
Anche se le condizioni climatiche avverse rappresentano un fattore di rischio cardiovascolare , tale rischio non è stato incluso nello studio.
A parere dello scrivente,  per ovvi motivi, non è possibile automaticamente trasferire il risultato dello studio nelle valutazioni dei rischi per i lavoratori appartenenti alla polizia municipale o per altri lavoratori outdoor, ma tali risultati possono essere di ausilio per il medico competente sia ai fini della collaborazione alla valutazione dei rischi e sia  per tutte le altre attività previste dalla sorveglianza sanitaria.
Bibliografia G Ital Med Lav ERG 2010; 32:1, 32-39

lunedì 20 aprile 2015

Ipoacusia neurosensoriale quando denunciare/refertare/segnalare?

La valutazione dell’origine professionale di un ipoacusia occupazionale rappresenta uno degli argomenti di medicina del lavoro che frequentemente è  oggetto di discussione   tra i  medici competenti e su cui ancora   oggi persistono  opinioni e  posizioni diverse.
Sull’argomento in oggetto del post riporto di seguito  la  mia esperienza  frutto di 10 anni di lavoro in qualità di UPG del Servizio di Vigilanza ASL.
I dati indispensabili utili per una corretta valutazione sono i seguenti:
1 Il lavoratore deve essere esposto  a un livello di rumore  otolesivo
Il lavoratore deve essere stato esposto a rumore per un tempo congruo
3 la curva audiometrica osservata deve essere specifica, anche se il 40% delle curve risulta in discesa anziché la classica a “cucchiaio” ( Fonte Albera- Beatrice)

4 devono essere escluse altre cause
5 CONFRONTARE L'INNALZAMENTO DELLA SOGLIA DEL LAVORATORE CON I VALORI DI SOGLIA DELLA POPOLAZIONE NON ESPOSTA. Se la soglia del lavoratore è al di sotto della soglia della popolazione, l'ipoacusia riscontrata è dovuta all'età oltre che da cause ambientali, mentre se la soglia del lavoratore è superiore a quella della popolazione di riferimento allora l'alterazione riscontrata è di origine professionale.

domenica 19 aprile 2015

Radiazione UV Piano Mirato Regione Toscana


La Regione Toscana ha attuato un interessante ed utile piano sul rischio da radiazione ultravioletta solare per i  lavoratori  outdoor.  Grazie ai dati acquisiti dalle  misurazioni ambientali e personali, dalle informazioni acquisite dai lavoratori attraverso  la compilazione dei  diari giornalieri per una settimana e dalle visite dermatologiche si è potuto valutare,   la percezione del rischio e i comportamenti dei lavoratori nei confronti del rischio UV, stimare il livello di rischio e descrivere la frequenza del fotoinvecchiamento precoce e precancerosi e tumori cutanei.
Inoltre è stato possibile raccogliere i casi di tumore della pelle non melanociti (NMSC) e ricostruire la loro esposizione a radiazione solare con particolare riguardo all'attività lavorativa.

I lavoratori interessati allo studio appartenevano ai seguenti settori: agricoltura, edilizia, estrazione del marmo e pesca.

sabato 18 aprile 2015

Visita Medica su richiesta del Lavoratore

Tra le visite mediche che il medico competente deve effettuare, la normativa ha stabilito anche le visite mediche su richiesta del lavoratore” previste dall’art. 41 comma 2, lettera c) del D.Lgs 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.
Siccome il medico competente è tenuto ad effettuare tale visita qualora la ritenga “correlata ai rischi professionali”, o alle specifiche condizioni cliniche del lavoratore “suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta”, è importante che il lavoratore specifichi quali siano i propri disturbi e quali siano i rischi specifici che egli ritenga correlati alle specificità della propria situazione clinica
Anche la visita cosiddetta “straordinaria” dà luogo all’espressione di un giudizio di idoneità alla mansione specifica da parte del medico competente;
Al seguente link è possibile effettuare il download di modello per richiesta di visita medica straordinaria.
Gli eventuali allegati e le informazioni sullo stato di salute devono essere consegnati o riferite solo al medico competente.
https://drive.google.com/file/d/0B0n8-Wpqm03uSnhBSlJrOGZmZlU/view?usp=sharing



MODELLO PER RICHIESTA DI RICORSO AVVERSO AL GIUDIZIO DI IDONEITA'

Il Decreto legislativo 81/08 e s.m.i. stabilisce che i lavoratori esposti a rischio per cui vige l'obbligo di visita medica devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria preventiva e periodica, a cura e a spese del datore di lavoro, da parte del medico competente.
Il medico competente esprime il giudizio sulla compatibilità o meno allo svolgimento della mansione di ogni singolo lavoratore. Se il lavoratore non è d’accordo con il giudizio espresso ha il diritto di chiedere una verifica da parte dell’organo di vigilanza del territorio di appartenenza dell'azienda. Tale Servizio può disporre, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.
Al seguente indirizzo è possibile effettuare il download di un modello di ricorso avverso al giudizio di idoneità che ho preparato.

https://drive.google.com/file/d/0B0n8-Wpqm03uaTJlWGlJNkJfYW8/view?usp=sharing