giovedì 30 aprile 2020

Deve essere valutato il rischio biologico da Covid19 nelle aziende non sanitarie?


In seguito alla pandemia da Sars Cov 2, gli addetti ai lavori che tutelano la salute e la sicurezza dei lavoratori, hanno discusso e continuano a discutere   sull’ obbligatorietà negli ambienti di lavoro non sanitari, della  valutazione dei rischi e dell'aggiornamento della della stessa per il rischio biologico,  
Per poter rispondere al quesito, dobbiamo procedere per gradi, iniziando nel comprendere di cosa stiamo discutendo, cioè “che cosa è la valutazione dei rischi”.  Ai sensi dell’articolo 2, comma 1,
 lettera q del Dlgs.81/08 si definisce: Valutazione dei rischi: “la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute   sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui
essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione e ad elaborare  il programma delle misure atte a garantire il miglioramento  dei livelli di 
salute e sicurezza.”Dalla definizione si comprende che i rischi da valutare sono direttamente correlati alla tipologia dell’attività lavorativa, dal contesto ambientale, degli impianti, attrezzature e macchine utilizzate, manipolazione e/o esposizione agli agenti chimici, biologici, alla movimentazione manuale dei carichi, all’organizzazione del lavoro ecc. 
Da quanto precedentemente scritto, si comprende che negli ambienti di lavoro non sanitari, il Sars Cov_2 non è presente all’interno  della specifica attività lavorativa, ma è un rischio che proviene dall’esterno e si insinua nell’organizzazione del lavoro. A tal proposito si riporta che il protocollo condiviso di regolamentazione per  il contenimento della diffusione del Covid 19, specifica che esso  rappresenta un rischio biologico generico, e per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione.
Di conseguenza, per quanto precedentemente scritto, non è applicabile neppure il titolo X del D.Lgs. 81/08, in quanto si configurerebbe per le  attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici: o perché il datore di lavoro deliberatamente intende esercitare attività che comportano uso di agenti biologici (art. 269, comma 1), o perché, pur non volendo operare con agenti biologici, il Datore di lavoro  organizza le attività lavorative che, per la loro modalità di esercizio, possono implicare il rischio di esposizioni dei lavoratori a tali agenti (articolo 271, comma 4).

Quindi se il Covid19, negli ambienti di lavoro non sanitari, non fa parte del “ciclo produttivo” e la sua presenza negli ambienti di lavoro è indipendente dalla tipologia di organizzazione del lavoro, ne discende che non deve essere effettuata la valutazione dei rischi nè l’aggiornamento ai sensi dell’articolo 29, comma 2 del D.Lgs 81/08. 
Essendo il rischio da Sars Cov_2 un rischio generico, ne consegue che la tutela della salute pubblica spetta alle pubbliche autorità, che, individuate le opportune misure, le comunica alla popolazione, e di conseguenza anche  ai lavoratori e i datori di lavoro che di essa ne fanno parte.  
I datori di lavoro, sono obbligati a rispettare le indicazioni operative, anche ai sensi dall’art. 2087 c.c, perché la mancata attuazione di tali misure comporta sia la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza e sia sanzioni amministrative
 Il datore di lavoro, in quanto obbligato al rispetto delle “regole e indicazioni operative” stabilite dalle Autorità, perde l’autonomia decisionale e  valutativa  e non ha alternativa che dare attuazione a tali obblighi dettati dalle norme speciali che derogano  all’ordinario obbligo generale di valutazione dei rischi del decreto 81/08.
Da tale obbligo non sono esentanti anche i lavoratori che, opportunamente sensibilizzati, devono acquisire la consapevolezza del rischio e devono impegnarsi a rispettare le “disposizioni” del Datore di lavoro e delle Autorità.
Inoltre, pur tenendo in considerazione le misure “precauzionali” individuate dalla pubblica Autorità, possiamo sottolineare i punti in comune con il D.Lgs.81/08 quali l’informazione al corretto utilizzo dei DPI, la gestione della sorveglianza sanitaria, la riduzione del numero dei lavoratori esposti al rischio, l’allontanamento dei lavoratore per motivi sanitari.
Ne discende che nelle aziende non sanitarie, seppur il rischio da Covid 19   non debba essere valutato attraverso le modalità “usuali” tipiche dei rischi di origine occupazionale, il DL deve, comunque, garantire il rispetto delle misure individuate dalla Pubblica Autorità e, lì dove possibile, integrare tali misure con altre egualmente efficaci.
Consapevole che quanto riportato è un’opinione personale, e che alcuni “colleghi medici” e “tecnici” potrebbero avere un’opinione opposta, negli ambienti di lavoro non sanitari, nell’applicare le misure idonee ed efficaci al contenimento del Covid 19 e tutelanti la salute e sicurezza dei lavoratori, consiglierei di “formalizzare” le procedure e tutte le azioni intraprese o che saranno adottate

3 commenti:

  1. In ogni caso l'avvenuta modifica della organizzazione del lavoro: la necessaria distanza tra operatori, l'uso di nuovi tipi di DPI in caso di lavori a stretto contatto, la necessaria pulizia e sanificazione di attrezzature di lavoro comportano la rivisitazione del DVR con la necessaria partecipazione del medico competente ed RLS ai sensi del comma 3 dell'art.29 Dlgs 81/08

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  2. Se hai creato una nuova squadra interna che fa solo le pulizie, allora hai cambiato le mansioni e quindi aggiorni il DVR per questo (es. rischio chimico). Ma se non l'hai fatto e l'applicazione del protocollo non ha rimodulati gli altri rischi, non devi fare nient'altro in DVR, bensì va fatta una appendice esterna che va a rappresentare lo stato dell'arte di ciò che ha fatto l'azienda in questo momento emergenziale, quale attuazione di norme sovraordinarie dettate dal Governo e che escono "dalle mani decisionali" del DDL.

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  3. L'applicazione del protocollo condiviso insieme alla ordinanza regione campania 39 fa certamente rimodulare molti rischi precedentemente valutati tenendo conto del comma 1 lettera b) art.15

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