giovedì 30 aprile 2020

Coronavirus, Oltre le visite mediche come da art. 41, devono essere effettuate ulteriori visite?

Il DPCM  26/04/2020, al punto 12 si occupa della sorveglianza sanitaria e nell’elencazione delle attività del medico competente cita i seguenti due punti che hanno determinato varie interpretazioni:
·         è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa positività al Covid 19
·         per il rientro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID 19, il medico competente deve effettuare la visita medica al rientro, dopo assenza per motivi di salute superiori a 60 giorni al fine di valutare l’idoneità alla mansione. (D.Lgs. 81/08, art. 41, comma 2, lettera e-ter), ANCHE per valutare profili di rischio specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.
Il secondo periodo, del punto precedente lascia intendere che indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia, per i lavoratori guariti dal Sars Cov 2, devono essere effettuate le visite mediche, non per la formulazione del giudizio di idoneità, ma per “valutare il profilo di rischio specifico”. Quindi anche al di sotto dei 60 giorni il medico competente, deve effettuare la visita medica.

In Campania le linee guida per i cantieri, al paragrafo dedicato alla sorveglianza sanitaria/ medica, specifica, già quanto indicato dal DPCM 26/04/2000, e ha inoltre previsto la visita medica da effettuare ad ogni dipendente prima della ripresa dell’attività, da ripetersi periodicamente, per accettare l’assenza di sintomatologia da Covid 19.

A questo punto è lecito pensare se il medico competente è obbligato ad effettuare le visite mediche

Per rispondere alla domanda dobbiamo tenere in considerazione che:

Ritenuto che L’art. 41 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che la sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:
a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva
b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi
Considerato che Il DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio” non ha modificato l’articolo 41 del D.Lgs 81/08

Tranne nei casi dell’obbligo della visita medica per rientro al lavoro per motivi di salute oltre i 60 giorni, il medico competente non ha alcun obbligo di effettuare  la visita medica con formulazione di giudizi di idoneità, sia per il rientro al lavoro per la riapertura delle aziende, sia per i lavoratori covid positivi che  rientro al lavoro e sia per l’identificazione dei lavoratori “Fragili”.
In merito alle visite mediche dei lavoratori all’apertura delle aziende, dalle faq  della regione Campania si evince che deve essere attuata la seguente procedura,
il Lavoratore consegna al Datore di lavoro l’autocertificazione di cui all’allegato dell’Ordinanza Regionale, se  non emergono criticità così come dai punti specificarti nell’autocertificazione, il dipendente può riprendere l’attività lavorativa senza visita medica, di contro, se emergono una o più criticità , il datore di lavoro , comunica immediatamente al medico competente le criticità, il medico competente  ha l’obbligo di informare il lavoratore che deve contattare il medico di medicina generale per l’eventuale isolamento e l’avvio della procedura per l’effettuazione del tampone.
Quindi la domanda nasce spontanea, a cosa potrebbe essere utile la visita medica al rientro dei lavoratori covid positivi?
A parere dello scrivente, l’utilità potrebbe essere quella nell’individuazione dei lavoratori con esiti da covid che diventano “sensibili” ai rischi specifici della mansione.
Per tale condizione, il medico competente, può raccomandare  al lavoratore di richiedere la visita medica “straordinaria”, ai sensi dell’articolo 41, comma 2, lettera c, del D.lgs 81/08.

Per quanto sopra scritto, non è da intendere come un non interessamento del medico competente ai lavoratori fragili o dei lavoratori ex covid 19 positivi, ma che, la gestione dei lavoratori fragili o covid positivi  deve essere effettuato con modalità diverse dalla formulazione del giudizio di idoneità

Nessun commento:

Posta un commento