Definizione e Finalità
Il protocollo
di sorveglianza sanitaria (PSS) è il documento attraverso il quale il medico
competente stabilisce il “proprio piano di azione” per tutelare la salute e la sicurezza dei
lavoratori.
Attraverso
il PSS, il medico competente:
·
Mette in
atto “una delle azioni” per collaborare sia alla valutazione dei rischi e sia alla
stesura del documento di valutazione dei rischi;
·
Crea una
base certa, esplicita e trasparente su cui può dialogare con gli organi di
vigilanza, il Datore di lavoro, Il responsabile del Servizio di prevenzione e
Protezione, i tecnici che si occupano di valutare i rischi, il responsabile dei
lavoratori per la sicurezza tecnici ecc;
· Indica gli
esami clinici, biologici e strumentali mirati ai rischi, utili per la
formulazione dei giudizi di idoneità;
Attraverso
il PSS, il medico competente descrive il modo con cui sarà attuata la prevenzione
secondaria, indicherà di conseguenza una delle misure di prevenzione e protezione
conseguenti alla valutazione dei rischi.
Tenendo
in considerazione, l’articolo 28 comma 2, lettera b, del D.Lgs. 81/08 che
stabilisce che:” il documento di
valutazione dei rischi deve contenere “l’indicazione delle misure di
prevenzione e protezione a seguito della valutazione dei rischi, e ritenuto
che con il PSS il medico competente
descrive un azione di prevenzione secondaria, ne consegue che il PSS dovrà
essere integrato nel documento di valutazione dei rischi.
Tipologia
I
protocolli di Sorveglianza Sanitaria possono essere di due tipi
·
Per mansione
·
Individuale
Per
il primo tipo, il medico competente redige il piano sanitario per un gruppo
omogeneo di lavoratori esposti tutti allo stesso rischio e alla stessa
intensità. Tale documento sarà parte integrante del documento di valutazione dei
rischi.
Per
il secondo tipo, il medico competente nei casi di ipersuscettibilità per cause fisiopatologiche, e o legate all’età, redige il PSS specifico per il singolo lavoratore. Tale tipologia di PSS sarà reperibile solo nella cartella sanitaria e di rischio,
dove sono indicate le condizioni che giustificano le variazioni rispetto al
protocollo generale.
Obblighi da rispettare
Il
decreto Legislativo stabilisce i seguenti obblighi in merito alla pianificazione
del piano sanitario
1.
Art. 25, comma 1, lettera b: “il medico competente programma ed effettua la
sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei
rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più
avanzati”
2.
Art. 39, comma 1: “L’attività di medico competente è svolta secondo i principi della
medicina del lavoro e del codice etico della commissione internazionale di
salute occupazionale (ICOH). Indicazioni del Codice Etico ICOH nella scelta
degli accertamenti sanitari ,: “ A) essi
devono essere di reale giovamento sul piano della salute ( sensibilità,
specificità, valore predittivo), B) bisogna tener in considerazione della loro
invasività, scegliendo l’accertamento meno cruento , C) bisogna tener conto dei costi economici e
sociali per l’azienda e la collettività derivanti dal protocollo prescelto.
3.
Art. 41, comma 4. “Le
visite mediche, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche
mirati al rischio e ritenuti necessari dal medico competente mirati al rischio. Inoltre il comma 4 stabilisce che: nei casi e
alle condizioni previste dall’ordinamento le visite…….sono altresì finalizzate
alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di
sostanze psicotrope e stupefacenti.”
Per accertamento mirato si intendono gli
accertamenti che valutano lo stato/funzionalità degli organi bersaglio di
rischio. Cioè la dove vi è un rischio
specifico valutato, vi deve essere l’accertamento mirato, se non vi è rischio
specifico, non vi sarà alcun accertamento specifico, anzi l’effettuazione di
tali esami in contrasto con quanto stabilito al comma 3 dell’articolo 41 del
D.Lgs.81/08 “le visite mediche ……non
possono essere effettuate, negli altri casi vietati dalla normativa vigente”.
Per
quanto su descritto si evince che gli accertamenti scelti devono essere:
·
Utili a
cogliere effetti precoci
·
Non
invasivi
·
Sensibili
e specifici
·
Standardizzati
·
Secondo
quanto stabilito dalla normativa e indicati dalla letteratura scientifica
aggiornata
·
In grado
di fornire indicatori sanitari utili per la valutazione di gruppo.
· Rapportati
ai rischi individuati nella valutazione dei rischi, (piena corrispondenza tra i
rischi individuati nel documento di valutazione dei rischi, tra quelli indicati
nel protocollo sanitaria e in cartella sanitaria e di rischio.
Informazioni contenute nel Programma di
Sorveglianza Sanitario Generale
Per
quanto già scritto , così come già in passato ho redatto PSS, penso che i” campi minimi” da inserire per ogni reparto/mansione devono essere : rischi
specifici, l’entità del rischio, gli
organi bersaglio, gli effetti precoci e le eventuali malattie in conseguenza
dell’esposizione quali/quantitativa al rischio, i riferimenti normativi, gli
accertamenti sanitari supplementari alla visita medica, la periodicità della
visita medica e degli accertamenti sanitari rapportati all’entità del rischio,
letteratura, linee guida, indirizzi scientifici che hanno guidato la scelta
degli accertamenti sanitari.
Considerazioni personali sulla utilità dei
PSS come azione di collaborazione alla Valutazione dei rischi e alla stesura
del documento di valutazione dei rischi.
Sono
dell’opinione che il PSS sia una delle azioni di collaborazione che il medico
competente deve mettere in atto per tutelare
la salute dei lavoratori e per rispettare gli obblighi a suo carico. Spesso,
le valutazioni dei rischi, terminano con un indice numerico, con una dizione del
tipo “basso, medio alto, irrilevante per la salute ecc, oppure attraverso un
colore del semaforo correlato al grado
di rischio, ma non indicano per quel tipo di rischio e per quella
intensità di rischio, quali siano gli effetti sui lavoratori. Attraverso il PSS
il medico competente ha l’occasione di fornire il suo contributo sanitario ,
contributo utile a definire a secondo dei rischi, dei livelli di rischio , del
“tipo di lavoratore”, sia i
probabili effetti sulla salute, e sia la
strategia che adotterà al fine di tutelare i lavoratori.
Per
tale motivo, il PSS trasforma il documento
di valutazione dei rischi da
documento “Tecnico” a documento “Tecnico-Sanitario”.
Di
seguito è possibile effettuare il download di un modello di PSS.
Tale modello con opportune modifiche correlate al caso
specifico, potrebbe essere utilizzato per la creazione di un documento rapido
di consultazione a valle di una relazione sul programma di sorveglianza
sanitaria
https://drive.google.com/file/d/0B0n8-Wpqm03uTTBNUW0zYVZiRmM/view?usp=sharing
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