lunedì 6 novembre 2017

Protocollo di Sorveglianza Sanitaria




Definizione e Finalità
Il protocollo di sorveglianza sanitaria (PSS) è il documento attraverso il quale il medico competente stabilisce il “proprio piano di azione” per    tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Attraverso il PSS, il medico competente:

·      Mette in atto “una delle azioni” per collaborare sia alla valutazione dei rischi e sia alla stesura del documento di valutazione dei rischi;
·      Crea una base certa, esplicita e trasparente su cui può dialogare con gli organi di vigilanza, il Datore di lavoro, Il responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione, i tecnici che si occupano di valutare i rischi, il responsabile dei lavoratori per la sicurezza tecnici ecc;
  ·      Indica gli esami clinici, biologici e strumentali  mirati ai rischi, utili per la formulazione dei giudizi di idoneità;

Attraverso il PSS, il medico competente descrive   il modo con cui sarà attuata la prevenzione secondaria, indicherà di conseguenza una delle misure di prevenzione e protezione conseguenti alla valutazione dei rischi.

Tenendo in considerazione, l’articolo 28 comma 2, lettera b, del D.Lgs. 81/08 che stabilisce che:” il documento di valutazione dei rischi deve contenere “l’indicazione delle misure di prevenzione e protezione a seguito della valutazione dei rischi, e ritenuto che con il PSS il medico competente descrive un azione di prevenzione secondaria, ne consegue che il PSS    dovrà essere integrato nel documento di valutazione dei rischi. 

Tipologia
I protocolli di Sorveglianza Sanitaria possono essere di due tipi
·      Per mansione
·      Individuale
Per il primo tipo, il medico competente redige il piano sanitario per un gruppo omogeneo di lavoratori esposti tutti allo stesso rischio e alla stessa intensità. Tale documento sarà parte integrante del documento di valutazione dei rischi.
Per il secondo tipo, il medico competente nei casi di ipersuscettibilità per cause fisiopatologiche, e o legate all’età, redige il PSS specifico per il singolo lavoratore. Tale tipologia di PSS  sarà reperibile solo nella cartella sanitaria e di rischio, dove sono indicate le condizioni che giustificano le variazioni rispetto al protocollo generale.
Obblighi da rispettare
Il decreto Legislativo stabilisce i seguenti obblighi in merito alla pianificazione del piano sanitario
1.     Art. 25, comma 1, lettera b: “il medico competente programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati”
2.     Art. 39, comma 1: “L’attività di medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).  Indicazioni del Codice Etico ICOH nella scelta degli accertamenti sanitari ,: “  A) essi devono essere di reale giovamento sul piano della salute ( sensibilità, specificità, valore predittivo), B) bisogna tener in considerazione della loro invasività, scegliendo l’accertamento meno cruento , C)  bisogna tener conto dei costi economici e sociali per l’azienda e la collettività derivanti dal protocollo prescelto.
3.     Art. 41, comma 4.  Le visite mediche, comprendono gli esami clinici e  biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio e ritenuti necessari dal medico competente  mirati al rischio. Inoltre il comma 4 stabilisce che: nei casi e alle condizioni previste dall’ordinamento le visite…….sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.”
 Per accertamento mirato si intendono gli accertamenti che valutano lo stato/funzionalità degli organi bersaglio di rischio.  Cioè la dove vi è un rischio specifico valutato, vi deve essere l’accertamento mirato, se non vi è rischio specifico, non vi sarà alcun accertamento specifico, anzi l’effettuazione di tali esami in contrasto con quanto stabilito al comma 3 dell’articolo 41 del D.Lgs.81/08 “le visite mediche ……non possono essere effettuate, negli altri casi vietati dalla normativa vigente”.

Per quanto su descritto si evince che gli accertamenti scelti devono essere:
·      Utili a cogliere effetti precoci
·      Non invasivi
·      Sensibili e specifici
·      Standardizzati
·      Secondo quanto stabilito dalla normativa e indicati dalla letteratura scientifica aggiornata
·      In grado di fornire indicatori sanitari utili per la valutazione di gruppo.
·  Rapportati ai rischi individuati nella valutazione dei rischi, (piena corrispondenza tra i rischi individuati nel documento di valutazione dei rischi, tra quelli indicati nel protocollo sanitaria e in cartella sanitaria e di rischio.

Informazioni contenute nel Programma di Sorveglianza Sanitario Generale

Per quanto già scritto , così come già in passato ho redatto PSS,  penso che i”  campi minimi” da inserire   per ogni reparto/mansione  devono  essere :  rischi specifici, l’entità  del rischio, gli organi bersaglio, gli effetti precoci e le eventuali malattie in conseguenza dell’esposizione quali/quantitativa al rischio, i riferimenti normativi, gli accertamenti sanitari supplementari alla visita medica, la periodicità della visita medica e degli accertamenti sanitari rapportati all’entità del rischio, letteratura, linee guida, indirizzi scientifici che hanno guidato la scelta degli accertamenti sanitari.

Considerazioni personali sulla utilità dei PSS come azione di collaborazione alla Valutazione dei rischi e alla stesura del documento di valutazione dei rischi.

Sono dell’opinione che il PSS sia una delle azioni di collaborazione che il medico competente deve mettere in atto per tutelare  la salute dei lavoratori e per rispettare gli obblighi a suo carico. Spesso, le valutazioni dei rischi, terminano con un indice numerico, con una dizione del tipo “basso, medio alto, irrilevante per la salute ecc, oppure attraverso un colore del semaforo correlato al grado  di rischio, ma non indicano per quel tipo di rischio e per quella intensità di rischio, quali siano gli effetti sui lavoratori. Attraverso il PSS il medico competente ha l’occasione di fornire il suo contributo sanitario , contributo utile a definire a secondo dei rischi, dei livelli di rischio , del “tipo di lavoratore”,  sia i probabili   effetti  sulla salute, e sia  la  strategia che adotterà al fine di tutelare i lavoratori. 
Per tale motivo, il PSS trasforma    il documento   di  valutazione dei rischi da documento “Tecnico” a documento  “Tecnico-Sanitario”.

Di seguito è possibile effettuare il download di un modello di PSS.
Tale modello con opportune modifiche correlate al caso specifico, potrebbe essere utilizzato per la creazione di un documento rapido di consultazione a valle di una relazione sul programma di sorveglianza sanitaria

https://drive.google.com/file/d/0B0n8-Wpqm03uTTBNUW0zYVZiRmM/view?usp=sharing

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