Il Ministro della Salute il 13 Luglio ha
trasmesso alla Regione Piemonte gli indirizzi per la prevenzione di infortuni
gravi e mortali correlati all’assunzione di alcolici di sostanze stupefacenti,
l’accertamento di condizioni di alcol dipendenza e di tossicodipendenza e il
coordinamento delle azioni di vigilanza.
La trasmissione degli “Indirizzi in
oggetto” sono stati trasmessi alla ragione Piemonte perché essendo coordinatrice della commissione
salute, deve fornire l’assenso tecnico.
Il documento “ha lo scopo” di evitare
interpretazioni e applicazioni differenziate della normativa che hanno
determinato una applicazione non uniforme sul territorio nazionale.
Anche se nel documento sono specificate
le modalità per l’accertamento dell’assunzione sporadica delle sostanze
stupefacenti e alcol, dell’alcol dipendenza e tossicodipendenza, di seguito
riporto solo alcuni passaggi in merito alle problematiche relative
all’assunzione di alcol nei luoghi di lavoro.
I dubbi interpretativi correlati
all’assunzione dell’alcol originano sia dall’articolo 15 della legge 125/2001 (
divieto di assunzione e somministrazione di alcol , “abuso acuto”) e sia
dall’articolo 41 del D.Lgs. 81/08 (
alcoldipendenza)
Per l’Abuso acuto la normativa di
riferimento stabilisce che :
· Nelle attivita'
lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per
la sicurezza, l'incolumita' o la salute dei terzi, e' fatto divieto di
assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.
·
per
le finalita' previste dal presente articolo i controlli alcolimetrici nei
luoghi di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal medico
competente, ovvero dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la
sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per
territorio delle aziende unita' sanitarie locali.
La Conferenza Stato Regioni, il 16 marzo 2006, ha
indicato le attività lavorative ad elevato rischio infortuni
Successivamente
Il comma 4 dell’articolo 41 del D.Lgs. 81/08, invece stabilisce che nei
casi e alle condizioni previste dall’ordinamento, in occasione delle visite
mediche preventive, periodiche, rientro
al lavoro dopo 60 giorni per assenza per motivi di salute e visite mediche
preventive, devono essere verificate condizioni di alcol dipendenza.
Inoltre il comma 4 bis dello stesso articolo ha stabilito
che: Entro il 31 dicembre 2009, con
accordo in Conferenza Stato-regioni, adottato previa consultazione delle parti
sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l’accertamento
della tossicodipendenza e della alcol dipendenza.
Dalla lettura della normativa possiamo evincere che
sono stati stabiliti degli obblighi ma non le modalità per l’adempimento , per
tale motivo nel corso degli anni alcune Regioni hanno deliberato sul binomio
alcol-lavoro pubblicando diversi documenti che con varie denominazioni, e con
indicazioni differenti su alcuni punti che hanno determinato modalità di
comportamento diverso non solo tra le varie regioni, ma in alcuni casi, anche
tra ASL diverse della stessa regione. Per tale motivo il Medio Competente nei casi in cui segue più insediamenti della stessa azienda
distribuiti sul territorio nazionale ha dovuto “calibrare” i protocolli di
sorveglianza sanitaria allineandoli all’ASL di riferimento.
I
dubbi che nel corso degli anni hanno generato accese discussioni sono stati
seguenti : E’ obbligatorio per i medici competenti effettuare i test alcolimetrici?,
con quale periodicità?, tutti i lavoratori
che svolgono mansioni comprese nell’allegato dell’intesa del 16 marzo
2006 devono essere sottoposti ai test alcolimetrici o solo una percentuale di
essi?, quale matrice biologica è più
idonea per la verifica?, quale deve essere il valore del test per essere
valutato positivo?, il medico competente deve formulare un giudizio di
idoneità?, i lavoratori che sono in
reperibilità possono bere alcolici?, i lavoratori possono bere alcolici prima dell’entrata al lavoro?, è obbligatorio
l’accertamento per la verifica di una condizione di alcoldipendenza?, quali
sono gli accertamenti sanitari utili per la diagnosi di alcoldipendenza?
Ebbene
il documento che allo stato attuale è al
“vaglio” della Regione Piemonte riporta le
seguenti risposte ai precedenti quesiti:
Per
i lavoratori che svolgono una mansione compresa nell’allegato per cui è vietato
bere e somministrare alcolici
·
vige l’obbligo di sorveglianza
sanitaria,
·
devono essere effettuati ogni anno
per almeno il 20% del totale dei lavoratori test a sorpresa per verificare
l’assenza di assunzione di alcol,
·
la matrice di elezione per la
verifica dell’assunzione di alcolici è il respiro,
·
il test è positivo per un valore
diverso da 0 durante il turno di lavoro, in tal caso il lavoratore è “giudicato
non idoneo per il turno di lavoro,
·
se il test alcolimetrico è
effettuato entro 60 minuti dall’ingresso al lavoro , il lavoratore non può
iniziare a lavorare fino a quanto il valore non ritorna a 0,
·
per i lavoratori riscontrati positivi
al test di screening il medico competente provvederà ad attivare un
monitoraggio individuale, attraverso controlli a sorpresa e con frequenza
predeterminata sulla base della valutazione del caso specifico,
·
ove i risultati del monitoraggio
(positività a più test rapidi) o dalla visita medica inducessero a sospettare
una assunzione abituale, il medico competente valuterà caso per caso,
l’opportunità di chiedere l’effettuazione di un test analitico su matrice
cheratinica per confermare con certezza pregresse assunzioni o richiedere
direttamente al centro specialistico una consulenza per l’accertamento di
condizione di alcol dipendenza. In tal caso sarà formulato un giudizio di
temporanea non idoneità allo svolgimento della mansione specifica. Il lavoratore
ove fattibile sarà adibito ad una mansione alternativa.
In
merito alla valutazione di una condizione di alcol dipendenza il documento
riporta che:
·
Le visite mediche di sorveglianza
sanitaria previste dall’articolo 41 del D.Lgs. 81/08 per i lavoratori che svolgono una delle
mansioni previste nell’allegato A avranno una periodicità stabilita dal medico
competente in funzione degli esiti della valutazione dei rischi di assunzione
di alcol e comunque con periodicità almeno triennale,
·
le visite comprendono l’anamnesi
approfondita, l’esame obiettivo particolarmente accurato e rivolto ad
identificare segni e sintomi suggestivi di assunzione acuta di alcol , nonché
segni e sintomi riconducibili a situazioni di intossicazione cronica,
condizioni di astinenza, dipendenza e presenza di patologie correlabili con
abuso di alcol,
·
in caso di sospetto clinico, per
avvalorare o rimuovere tale sospetto possono essere effettuati esami di
laboratorio per evidenziare possibile effetti negativi dell’alcol sulla
funzionalità epatica e sull’emopoiesi, quali MCV, Dosaggio gammaGT,
Transaminasi,
·
in caso di sospetto clinico di
possibile dipendenza possono essere richiesti test analitici su matrice
cheratinica (capello) avvalendosi dell’Etilglucoronide o FAEE.
Il
medico competente inoltre può ricorrere alla consulenza specialistica per la
diagnosi di alcol dipendenza .
Se
il testo non sarà cambiato, si evince che la CDT non farà parte dei test di
laboratorio e quindi non vi sarà alcun
obbligo di effettuare tale test come invece i sostenitori della CDT indicano di effettuare e di inserire nel
protocollo di sorveglianza sanitaria.
Anche
l’elenco delle attività lavorative che comportano a causa di infortunio
nell’espletamento delle relative mansioni, un elevato rischio per la sicurezza,
l’incolumità e la salute per i lavoratori e per i terzi è cambiato.
Riporto
di seguito alcune differenze rispetto alle due “liste in vigore”
·
Innanzitutto sia per la verifica
dell’assunzione di alcol e stupefacenti che per la verifica di condizioni di
alcol dipendenza e tossicodipendenza sarà presente un'unica tabella di
riferimento,
·
non sono presenti nell’elenco gli
insegnanti di scuole pubbliche e private
· per
quanto riguarda le attività
sanitarie dovranno essere sottoposti ai
vari test chi è adibito a procedure invasive e /o espongono al rischio ferite
da taglio o da punta, di cui al titolo X-bis del D.Lgs. 81/08. ( Attualmente i vari test devono essere
effettuati a: medico specialista in
anestesia e rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere
di bordo; medico comunque preposto ad attivita' diagnostiche e terapeutiche;
infermiere; operatore socio-sanitario; ostetrica caposala e ferrista;
vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai
nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi; mansioni sociali e
socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private),
·
per quanto riguarda gli autisti di
veicoli stradali i test dovranno essere effettuati per i lavoratori provvisti
di patente di guida categorie C,D,E . (
Attualmente anche la B),
·
attività comportanti lavori in
tubazioni, canalizzazioni, recipienti, quali vasche e serbatoi e simili, nei
quali possono esservi gas, vapori, polveri infiammabili od esplosivi.
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