I
risultati anonimi collettivi ( RAC) rappresentano l’atto conclusivo della sorveglianza
sanitaria di gruppo così come i giudizi di idoneità rappresentano l’esito
naturale degli esami clinici, biologici e strumentali effettuati dai singoli lavoratori. Nonostante l’utilità dei RAC, l’elaborazione degli stessi è obbligatorio solo per le aziende con più di
15 dipendenti.
Infatti,
l’art. 35 del D.Lgs.81/08 stabilisce che in occasione della riunione periodica,
il medico competente, comunica per
iscritto i RAC , e fornisce indicazioni
sul significato di detti risultati al Datore di lavoro, al Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione e al Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza. ( combinato disposto all’articolo 25, comma 1,
lettera i)
Dato
che i risultati dei RAC originano a valle delle visite mediche e degli
accertamenti strumentali previsti dal protocollo di sorveglianza sanitaria, e che il protocollo di sorveglianza sanitaria a
sua volta è redatto a valle della valutazione dei rischi residui, cioè dopo l’adozione delle misure preventive e
protettive, un risultato alterato, è indice di misure non adeguate.
In
questi casi il datore di lavoro, dovrà necessariamente e obbligatoriamente
revisionare la valutazione dei rischi.
Infatti
l’articolo 29, comma , del D.Lgs.81/08, stabilisce che la valutazione dei rischi deve essere
immediatamente rielaborata quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne
evidenziano la necessità.
Anche
l’articolo 185, relativo alla
sorveglianza sanitaria degli agenti fisici, l’articolo
229, commi 6 e 7, relativo alla sorveglianza sanitaria per esposizione a
sostanze chimiche pericolose, l’articolo 242, commi 3 e 5, relativo alla sorveglianza
sanitaria per esposti a cancerogeni e
mutageni e l’articolo 279, commi 3 e 4, relativo alla sorveglianza
sanitaria per esposti ad agenti biologici,
stabiliscono che nel caso in cui la sorveglianza sanitaria rilevi in un
lavoratore un’alterazione apprezzabile dello stato di salute correlata ai
rischi lavorativi, il medico competente ne informa il lavoratore e, nel
rispetto del segreto professionale il datore di lavoro che provvede a
sottoporre a revisione la valutazione dei rischi.
L’utilità
dei RAC si evidenzia anche per quanto stabilito dagli articoli 190, comma 1,
lettera i ( valutazione rischio rumore),
art. 202, comma 5, lettera i (
valutazione rischio vibrazioni),
art. 209, comma 4, lettera g ( valutazione rischio
CEM), art. 218, comma 2, lettera h ( valutazione rischio ( valutazioni rischio ROA), art, 223, comma 1,
lettera g ( valutazione rischio
chimico), che stabiliscono che
uno degli elementi indispensabili per la valutazione dei rischi, sono le
informazioni raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria.
Per
i motivi di cui sopra, sono dell’opinione che anche nelle aziende con meno di
15 lavoratori anche se non vi è obbligo
esplicito di redigere i RAC, è buona cosa elaborarli ai fini della tutela della
salute dei lavoratori. Attraverso i RAC ( o comunque una relazione sui
risultati anonimi collettivi) il medico
competente mette in atto “un’azione di collaborazione alla valutazione dei
rischi.
Elementi essenziali per la raccolta dei
dati sanitari
Affinchè
i RAC possono essere utili, è indispensabile che siano rispettati i
seguenti presupposti:
·
Il Protocollo di Sorveglianza Sanitaria deve
essere adeguato alla valutazione dei rischi, che deve essere adeguata ai rischi
presenti in azienda e di qualità. Gli accertamenti sanitari scelti dal medico
competente devono essere i più sensibili e specifici applicabili come screening;
·
Va garantito il rispetto dei criteri e degli
standard di qualità dell’esecuzione e dell’interpretazione degli esami strumentali;
·
Devono essere utilizzati questionari standardizzati e riproducibili
Struttura dei RAC
I RAC possono essere composti da due parti, in una
parte sarà riportato il resoconto
delle attività del medico
competente nel corso nell’anno (sopralluoghi, riunioni, partecipazione a
programmi di informazione, formazione, rapporti con ASL, trasmissione documenti
, numero visite effettuate numeri esami strumentali effettuati ecc), e nell’altra
parte saranno riportati i dati dei risultati delle visite
mediche e degli accertamenti sanitari supplementari alla visita medica.
In
passato quando ho svolto l’attività di medico competente effettuavo una
relazione nella quale erano riportate per ogni reparto e mansione le seguenti
informazioni:
·
Numero di lavoratori visitati
·
Numero maschio e femmine
·
Anzianità lavorativa
·
Età media maschi e femmine
·
Tipologie di visite effettuate ( preventive,
periodiche, cambio mansione ecc)
·
Numero di lavoratori non sottoposti a visita
medica ( motivo)
·
Numero di giudizi di idoneità espressi con la distinzione di tipologia prevista
dalla normativa
·
Per ogni rischio, e dopo stratificazione di ogni
livello di esposizione di rischio,
valutavo i dati in base alla
suddivisione di classi di età, classi di anzianità lavorativa, differenze di
genere, differenze di razza. Nei casi in cui l’indicatore era influenzato da fattori di confondimento
extraprofessionali come le abitudini voluttuarie effettuavo una stratificazione
anche tenendo in considerazione tali fattori.
Per ogni mansione indicavo
·
la prevalenza di sintomi e segni clinici
correlabili al rischio ( esempio SAP Lombare 1°, 2°, 3° grado , alterazione della funzionalità epatica ecc)
·
la prevalenza e la classificazione degli esami
strumentali mirati al rischio
Inoltre
riportavo il significato di tali risultati correlati con i rischi
professionali.
Di
seguito riporto alcuni riferimenti utili per classificare gli accertamenti
sanitari che più frequentemente sono presenti nei protocolli di sorveglianza
sanitaria :
·
Per la classificazione degli esami audiometrici
è possibile utilizzare la classificazione Merluzzi- Pira – Bosio;
·
Per la classificazione degli esami Spirometrici
è possibile utilizzare il punteggio platino;
·
Per la classificazione dei risultati del monitoraggio biologici è utile effettuare
il confronto dei valori riscontrati nei lavoratori con gli indici di esposizione biologici dell’ACGIH
, con i Valori Limite Biologici Europei , ai MAC e con i
valori di riferimento della “popolazione generale” (SIVR) . Si potrebbe
in questo caso fare una stratificazione dei risultati indicando la percentuale
dei lavoratori che presentano valori
degli indicatori simile a quella della
popolazione generale, la percentuale dei lavoratori che presentano il valore dell’indicatore superiore alla
popolazione generale ma al di sotto del
10% del Valore limite scelto , la percentuale
dei lavoratori che presentano il valore dell’indicatore tra il 11% e il 50 %, la
percentuale dei lavoratori che presentano il valore dell’indicatore tra il 51%
e il valore limite scelto e la percentuale la percentuale dei lavoratori che
presentano il valore dell’indicatore oltre il valore limite.
Per poter meglio effettuare le conclusioni e le valutazioni è
necessario comunque confrontare gli stessi
dati con le relazioni precedenti.
Il confronto nel tempo, se eseguito, su dati sanitari
rilevati in maniera corretta è standardizzata consente di paragonare nel tempo
una determinata popolazione lavorativa con se stessa, e
individuare alterazioni precoci che possono rappresentare gli effetti di misure
preventive e protettive non adeguate.
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