lunedì 28 novembre 2016

Linee Guida Fibre Artificiali Vetrose (FAV) quale classificazione?, quali effetti sulla salute?

La Conferenza Stato Regioni, relativamente alle fibre vetrose artificiali, ha approvato le linee guida per l’applicazione della normativa inerente ai rischi di esposizione e le misure di prevenzione per la tutela della salute dei lavoratori.
Tale linee guida sono aggiornate al 17 Novembre 2016.
Il documento riporta informazioni circa le proprietà fisiche, chimiche, classificazione, pericolo,  effetti sulla salute ,  valori di riferimento e la gestione dei rifiuti.
I lavoratori che possono essere esposti alle FAV appartengono a vari settori tra cui quello edilizio, automobilistico e materie plastiche.
In merito alla classificazione sulla pericolosità delle FAV le linee guida evidenziano l’importanza  dei  seguenti 2 parametri :
·      diametro della fibra, le fibre più pericolose sono quelle che hanno un diametro < 6 micron, infatti mentre tali fibre possono penetrare profondamente all’interno delle vie respiratorie, quelle con diametro  maggiori sono bloccate e trasportate all’esterno dell’organismo grazie al sistema muco ciliare
·      quantità degli ossidi alcalini e alcalino terrosi che in concentrazioni superiori al 18% sono considerate non pericolose perché solubili. Questa proprietà determinando  una minor persistenza della fibra nei polmoni consente uno smaltimento delle stesse  prima che esse  possano dare luogo ad eventuali effetti nocivi.
Secondo le linee guida, le FAV  non essendo   sensibilizzanti, tossiche e  irritanti per le vie aeree e la cute,  possono essere classificate solo ai fini della cancerogenicità.
Ai sensi del regolamento CLO le fibre artificiali vetrose  sono classificate nel seguente modo:
·      Classificazione H350i ( può provocare il cancro per inalazione): Le fibre artificiali vetrose  che hanno un contenuto ossidi alcalini /alcalino terrosi < 18% e diametro della fibra < 6 micron
·      Sospette di provocare il cancro H351, le FAV che hanno un diametro >di 6 micron o un contenuto di ossidi alcalini/ alcalino –terrosi >18%.
Quindi per classificare la FAV cancerogena è necessario verificare se sono soddisfatte tutte e due le condizioni del primo punto, di contro  se uno solo dei due parametri non è soddisfatto la FAV non è classificabile cancerogena.

In merito agli altri effetti sulla salute il NIOSH ha trovato una correlazione fra l’esposizione a Fibre ceramiche refrattarie  ( diametro inferiore a 6 micron e contenuto di ossido alcalini e alcalino-terrosi inferiori al 15) e la comparsa di placche pleuriche, disturbi e segni quali dispnea, affanno, tosse, irritazione pleurica .
Dalla verifica della composizione chimica delle fibre vetrose artificiali  si deduce che le più pericolose per la salute dei lavoratori sono le fibre ceramiche refrattarie in  quanto hanno un contenuto di ossido alcalini e alcalino terrosi inferiori al 1%

Il documento riporta anche  i valori di riferimento dell ‘ACGIH a cui riferirsi per la misura delle FAV nell’ambiente di lavoro.

Al seguente link è possibile effettuare il download delle linee guida:
oppure al seguente link




lunedì 7 novembre 2016

Sorveglianza Sanitaria e Registro degli esposti a cancerogeni, proposta del gruppo di lavoro....



E' più che noto la presenza di  opinioni diverse tra  i professionisti che si occupano della salute dei lavoratori  in merito a  quando considerare i lavoratori professionalmente esposti ad agenti cancerogeni e mutageni e  attivare di conseguenza la  sorveglianza sanitaria ed istituire il registro degli esposti.

Come al solito la  divergenza delle opinioni è frutto di una  normativa  poco chiara.
Infatti in merito alla sorveglianza sanitaria l'articolo 242 del  D.Lgs. 81/08 e s.m.i  stabilisce che: 

"I Lavoratori per i quali la valutazione dei rischi  ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.".................

mentre in merito all'attivazione del registro degli esposti l'art. 243 stabilisce che:

"I lavoratori per i quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute,  sono iscritti in un registro nel quale è riportata, per ciascuno di essi, l’attività svolta, l’agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell’esposizione a tale agente."

In base a quando stabilito dall'articolo 249 del  D.Lgs. 81/08 si è creato il problema di individuare  il   livello di rischio  che è causa  del  danno alla salute dei lavoratori. 
Tra le tante proposte  e opinioni  , riporto di seguito la proposta presente in un documento del 6 Settembre 2016,  prodotta da un gruppo di lavoro a cui hanno partecipato  diversi operatori degli organi di vigilanza di più regioni italiane.

Nel merito dell'attivazione della sorveglianza sanitaria e dell'istituzione del registro degli esposti è riportato che potrebbe essere utile riferirsi a quanto la normativa ha specificato per gli esposti ad Amianto in merito alle  esposizioni "sporadiche e di "debole intensità"

Gli autori indicano che affinchè  si possa parlare di “ESEDI” ( esposizioni sporadiche e di bassa intensità)  debbono sussistere tanto la condizione della sporadicità, quanto quella della debole intensità, proponendo  che per tutti gli agenti cancerogeni chimici (amianto non escluso): 
- possano considerarsi “sporadiche” le esposizioni che si protraggano per non più di sessanta ore in un anno solare (vale a dire, per la durata di una settimana di lavoro e mezza, della durata convenzionale di quaranta ore), per non più di quattro ore per singolo intervento ”esposto”, per non più di due interventi “esposti” al mese; 

- possano considerarsi “di debole intensità” le esposizioni il cui valore di intensità si collochi nello stesso ordine di grandezza del limite superiore del range di oscillazione dell'esposizione della “popolazione generale non professionalmente esposta” (che quindi deve essere anch'esso ben noto, con modalità tempo- e luogo-specifica, sulla base di dati ambientali o di monitoraggio biologico o di entrambi).

Secondo tale proposta se sussistono le due condizioni di sporadicità e di debole intensità i lavoratori devono essere considerati non esposti, al contrario quando uno dei due parametri non è soddisfatto. Quindi solo nel  secondo caso è obbligatorio sia l'attivazione della sorveglianza sanitaria e sia l'attivazione del registro degli esposti 

Oltre a tale proposta il  documento tratta anche altri aspetti legati alla gestione degli agenti cancerogeni e mutageni. Per tale motivo consiglio la lettura del documento al seguente link




giovedì 3 novembre 2016

AGGIORNAMENTO. Quando attivare la sorveglianza sanitaria per gli esposti ai Campi elettromagnetici


Articolo già pubblicato in passato, oggi riletto e modificato alla luce dell'acquisizione personale di ulteriori dati scientifici..................
Mi sono chiesto più volte quando è obbligatorio attivare la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti ai campi elettromagnetici.
Ho trovato la risposta sia nella normativa, sia nelle pubblicazioni scientifiche e sia da un ragionamento personale.

Di seguito riporto la mia "opinione" al riguardo.

Innanzitutto è indispensabile leggere  l'articolo 211 del D.lgs. 81   che stabilisce quanto segue:

La sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità inferiore decisa dal medico competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi trasmessi dal datore di lavoro.

Da quanto stabilito dalla legge,  evinco è obbligatorio effettuare la sorveglianza sanitaria, quando i lavoratori   sono esposti a valori di campi elettromagnetici che potrebbero causare effetti sulla salute  dei lavoratori.

Eccezione a quanto scritto nel precedente paragrafo va fatta per  i lavoratori che svolgono la loro attività in un sito di Risonanza Magnetica,   infatti per essi la normativa stabilisce che annualmente devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria ( D.M. 2 Agosto 1991, D.M 3 Agosto 1993, D.P.R. 8 Agosto 1994 n. 542.)

Per quanto riguarda le esposizioni a campi elettromagnetici da altra sorgente  le  domande  che nascono spontanee sono  le seguenti: quali sono gli effetti dei campi elettromagnetici ?e,  per quali livelli di esposizione si manifestano?

La risposta si trova sia tra gli articoli della  normativa e sia  nelle  pubblicazioni scientifiche.

Per la prima domanda,
Gli effetti dei campi elettromagnetici sono sono classificati in effetti biofisici diretti e  effetti indiretti. 

Gli effetti biofisici diretti sono  sono provocati direttamente nel corpo umano e comprendono gli  Termici e gli Non Termici.

Gli effetti non termici sono  i seguenti:  stimolazione dei muscoli dei nervi e degli organi sensoriali che si manifestano dopo il superamento dei Valori Limiti di esposizione.


Naturalmente gli effetti termici determinano  il riscaldamento dei tessuti a causa dell'assorbimento di energia dai campi elettromagnetici.  Per gli attuali Valori limite di esposizione è impossibile un danno alla salute, anche per gli organi più sensibili, come  il cristallino e i testicoli ( sterilità)

Gli effetti biofisici indiretti , sono provocati dalla presenza di un oggetto in un campo elettromagnetico, che potrebbe essere causa di un pericolo per la salute e sicurezza quali:
 1) interferenza con attrezzature e dispositivi medici elettronici, compresi stimolatori cardiaci e altri impianti o dispositivi medici portati sul corpo; 
 2) rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici all'interno di campi magnetici statici; 
 3) innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori); 
 4) incendi ed esplosioni dovuti all'accensione di materiali  infiammabili a causa di scintille prodotte da campi indotti, correnti di contatto o scariche elettriche; 
 5) correnti di contatto;

Stabiliti gli effetti dei campi elettromagnetici è necessario rispondere alla successiva  domanda:, 
per  quali livelli di esposizione dei campi elettromagnetici possono manifestarsi gli effetti dei paragrafi precedenti?

Per quanto riguarda gli effetti Biofisici diretti tenuto conto che si  manifestano  solo al superamento dei valori limite di esposizione 

e ritenuto che la normativa stabilisce che non devono essere superati i valori limite di esposizione  per gli effetti sanitari, mentre temporaneamente  e in condizioni controllate è possibile il superamento solo degli effetti sensoriali ,( es. Lavoratori presso siti di Risonanza Magnetica) non ha senso effettuare la sorveglianza sanitaria per la prevenzione di tali effetti.  L'eccezione potrebbe essere  la  presenza  in azienda di lavoratori  particolarmente "sensibili" ( Aritmie cardiache o del sistema nervoso centrale non ben controllate dalla terapia farmacologica).

 La normativa oltre ai valori limite di esposizione  ha stabilito anche dei valori di azione.  I valori di azione sono livelli operativi stabiliti per semplificare il processo di dimostrazione della conformità ai pertinenti VLE.

Purtroppo, anche rispettando i valori di azione inferiori non si è sicuri dell'assenza degli effetti indiretti  sui lavoratori particolarmente sensibili al rischio cioè i portatori di  impianti attivi e/o passivi (pacemaker, defibrillatori, impianti cocleari, clips vascolari ecc.)

La letteratura inoltre riporta che se sono rispettati i valori della Raccomandazione del Consiglio Europeo  1999/519 per la popolazione non esposta, tranne che per i campi magnetici statici anche i lavoratori particolarmente sensibili al rischio sono protetti.

Quindi in base ai risultati della valutazione dei rischi  possono verificarsi le  seguenti 2 condizioni :
1 non sono superati i livelli di esposizione della popolazione  ( Raccomandazione del Consiglio Europeo  1999/519) per cui non vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria, 

2 sono superati i livelli di esposizione della popolazione ma non sono superati i valori di azione, in questi casi deve essere effettuata la sorveglianza sanitaria al fine di identificare e sorvegliare i lavoratori particolarmente sensibili al rischio.

 L'articolo 211 su citato stabilisce anche che:  
Nel caso in cui un lavoratore segnali effetti indesiderati o inattesi sulla salute, ivi compresi effetti sensoriali, il datore di lavoro garantisce, in conformita' all'articolo 41, che siano forniti al lavoratore o ai lavoratori interessati un controllo medico e, se necessario, una sorveglianza sanitaria appropriati. 
Il controllo di cui al presente comma e' garantito anche nei casi in cui sia stata rilevata un'esposizione superiore ai VLE per gli effetti sensoriali oppure un'esposizione superiore ai VLE per gli effetti sanitari. 3. 
I controlli e la sorveglianza di cui al presente articolo sono effettuati, a cura e spese del datore di lavoro, in orario scelto da lavoratore.

Quindi se un lavoratore nel periodo in cui il giudizio di idoneità non è ancora "scaduto", manifesta  un effetto sulla salute o effetti sensoriali deve informare il Datore di Lavoro e il Medico Competente per effettuare il controllo sanitario. Siccome il controllo sanitario, deve essere effettuato ai sensi dell'articolo 41 del D.Lgs. 81/08, il medico competente deve formulare anche il giudizio di idoneità. 

Indispensabile il contributo  del medico competente al corso di informazione e formazione per il rischio in oggetto, infatti l'articolo 210 combinato disposto con l'articolo 184 , del Dlgs. 81/08 stabilisce che gli RLS e i lavoratori ricevano le informazioni e la formazione necessarie con particolare riguardo:

  • Gli eventuali effetti indiretti dell'esposizione,
  • alla possibilità di sensazioni e sintomi transitori dovuti ad effetti sul Sistema Nervoso Centrale o Periferico,
  • alla possibilità di rischi specifici nei confronti di lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio


  • alle modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell'esposizione alla salute
  • alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a ina sorveglianza sanitaria e gli obiettivi della stessa

 Durante la formazione al fine di prevenire richieste da parte dei lavoratori di visite mediche non previste dalla normativa è indispensabile far comprendere    che :

  •  "l'ipersensibilità ai campi elettromagnetici " non è riconosciuta dalla letteratura scientifica, 
  • che  il capo  specifico del DLgs. 81/08, dedicato ai CEM non riguarda  la protezione da eventuali effetti a lungo termine , ma solo effetti di breve termine scientificamente  accertati. Visto i dati discordanti presenti in letteratura scientifica, questo punto meriterebbe un altro articolo.......