lunedì 22 febbraio 2016

Vaccinazione Antitetanica e Giudizio di Idoneità

Nel corso degli anni, nei vari forum dedicati alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sono nate molte discussioni sulla “formulazione del giudizio di idoneità per i lavoratori che non effettuano la vaccinazione antitetanica” .
Purtroppo nonostante ci siano state tante discussioni, ancora oggi i medici competenti hanno difficoltà a trovare una soluzione condivisa.

Il presente articolo riporta l’opinione personale sull’argomento in oggetto, scaturita  sia dalla lettura della normativa specifica e delle linee guida sull’argomento e sia  dall’esperienza dell’attività di  medico competente e della partecipazione alle varie discussioni.

La prima domanda che nasce spontanea è la seguente: In quali attività lavorative è obbligatoria o è prevista la  vaccinazione antitetanica?

La risposta è semplice, la vaccinazione è obbligatoria grazie alla  legge n. 292/63, che obbliga i lavoratori appartenenti alle attività lavorative presenti nell’apposito allegato di sottoporsi alla vaccinazione. La vaccinazione è "offerta" al lavoratore, nei casi in cui la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio di infezione da Clostridium Tetani. 

La seconda domanda che nasce spontanea è la seguente : la vaccinazione antitetanica deve essere inclusa nel protocollo di sorveglianza sanitaria?

Il dubbio nasce dal fatto che  alcuni colleghi, riferiscono  di essere stati   sanzionati , perchè hanno espresso il giudizio di idoneità per lavoratori non immuni, che non hanno effettuato la vaccinazione, che era prevista dal protocollo di sorveglianza sanitaria .

La risposta è fornita dalla normativa, e precisamente dal    comma 4 dell’articolo 41 , del Dlgs 81/08 e s.m.i , che stabilisce che le visite mediche comprendono gli esami  clinici, biologici e indagini strumentali mirati al rischio ritenuti dal medico competente.  Dato che la  vaccinazione antitetanica è un “trattamento sanitario”, e non un esame clinico, biologico o esame strumentale , essa non deve essere inclusa nel protocollo sanitario.

Anche se la vaccinazione antitetanica non deve essere inclusa nel protocollo di sorveglianza sanitaria, nell’ottica della tutela alla salute dei lavoratori, della collaborazione alla valutazione dei rischi e   del rispetto dei seguenti 2 articoli:
·      articolo 2,  che definisce la Sorveglianza Sanitaria  come l’insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa”.
·      articolo 25 che obbliga il medico competente a collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi , anche ai fini della programmazione ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori…….

Il medico competente deve:

·      nei casi in cui i lavoratori svolgono un’attività lavorativa per cui vige l’obbligo della  vaccinazione antitetanica, informare il datore di lavoro sull’obbligatorietà della vaccinazione per i  lavoratori non vaccinati   o  che è necessario richiedere l’effettuazione di una dose supplementare nei casi in cui  siano  trascorsi più di 10 anni  dall’ultima dose somministrata ( in Francia 20 anni)
·      nei casi in cui  lavoratori non svolgono un’attività lavorativa per la quale i lavoratori sono obbligati ad effettuare la vaccinazione, ma che la valutazione dei rischi evidenzia un rischio di infezione da Clostridium Tetani, informare  il datore di lavoro che tra le misure protettive risulta necessario “mettere a disposizione “ dei lavoratori la vaccinazione antitetanica.
Nel secondo caso ho utilizzato il termine “ mettere a disposizione” perché esso è contemplato dalla lettera a, del comma 2 dell’articolo 279 del Dlgs 81/08. Infatti tale articolo stabilisce che il Datore di Lavoro “mette a disposizione” i vaccini efficaci per quei lavoratori per i quali anche per motivi sanitari individuali, sono richieste misure speciali di protezione.  In questo caso lo stesso articolo,  stabilisce che sarà il medico competente ad effettuare la vaccinazione antitetanica.
Nel primo caso , la vaccinazione o la somministrazione di  una ulteriore dose,   è eseguita a cura ed a spese degli enti tenuti per legge alle prestazioni sanitarie ( ASL). E’ chiaro che il medico competente può effettuare tale vaccinazione, ma così come stabilito dall’art 10 del D.P.R. 1301/65 deve notificare al Servizio di Igiene Pubblica dell’ASL  di residenza del lavoratore l’avvenuta vaccinazione.  Nella notifica, oltre ai dati anagrafici del lavoratore, è opportuno indicare il nome del vaccino somministrato, il numero di lotto, la scadenza, la sede dove è stato praticato il vaccino.

L’argomento  che  più frequentemente si legge nei forum è  la  tipologia di  giudizio di idoneità da formulare per i lavoratori che per vari motivi non effettuano  la vaccinazione o il richiamo della stessa .

Dalla lettura delle  discussioni, per i lavoratori privi della vaccinazione antitetanica, è possibile evincere che i medici competenti formulano  le seguenti 3 tipologie di giudizi di idoneità  

1.    Non  idoneo  temporaneamente alla mansione specifica
2.    Idoneo con la prescrizione di effettuare la vaccinazione
3.    Idoneo alla mansione ( poche volte e se non intervengono altri fattori di inidoneità)

I medici competenti  favorevoli alla non idoneità argomentano tale decisione per i principali seguenti 4 motivi:

·   1.   art.2087 c.c. che stabilisce “l’imprenditore è tenuto ad adottare, nell’esercizio dell’impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.  Un  noto avvocato  e  alcuni medici competenti  riferendosi all’art 2087 del c.c., asseriscono che il vaccino è un   atto puramente medico (somministrazione),  ma attualmente rappresenta una misura tecnica insostituibile per garantire la massima sicurezza tecnicamente fattibile nella protezione dei lavoratori, per cui il datore di lavoro essendo obbligato ad adottare tali misure deve sensibilizzare e “pretendere” l’esecuzione della vaccinazione. Se il lavoratore non effettua la vaccinazione, il datore di lavoro può avvalersi del diritto di licenziamento per giusta causa.

·   2.   la vaccinazione antitetanica, essendo obbligatoria per legge, non è in contrasto con il seguente art. 32 della costituzione: “.. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana

·    3.  le linee guida per la vaccinazione antitetanica dei lavoratori a rischio elaborate da alcune ASL, tra cui l’ASL della provincia di Bergamo”, consigliano la formulazione di un giiudizio di non idoneità per i lavoratori non vaccinati

·   4  Il giudizio di idoneità con la prescrizione di effettuare la vaccinazione antitetanica non risolve il problema,  in quanto una parte dei lavoratori non la effettua; tale giudizio di idoneità avrebbe solo un carattere di “medicina difensiva” a favore del medico competente.

Di contro alcuni medici competenti favorevoli al giudizio di idoneità con prescrizione della vaccinazione,  argomentano tale decisione sia  alla difficoltà   che hanno i lavoratori ad  eseguire la  vaccinazione  e sia al blocco dell’attività lavorativa aziendale che si determinerebbe a causa della non idoneità .

La terza domanda che nasce spontanea è la seguente: Quale giudizio di idoneità è più “idoneo”?

Essendo il diritto alla salute superiore a qualsiasi altro diritto, una volta informato adeguatamente il lavoratore sui vantaggi e svantaggi della vaccinazione o della mancanza della stessa , il giudizio di idoneità potrebbe  concludersi negativamente.
Tale giudizio tutela innanzitutto la salute del lavoratore, poi il  datore di lavoro e infine il  medico competente.


3 commenti:

  1. Salve, in pratica il lavoratore deve essere "immunizzato" giusto?
    Nella nostra azienda un operaio ha rifiutato il vaccino obbligatorio nel protocollo aziendale. Il medico aziendale all'atto della visita chiedeva, in caso di vaccinazione già avvenuta di "recente", un documento che lo attestasse, in caso contrario avrebbe eseguito la vaccinazione .L'operaio su consiglio del medico di famiglia ha effettuato un esame della "titolazione degli anticorpi tatanici" dove si dichiara una copertura ben superiore in confronto alla premessa vaccinazione obbligatoria.
    Presa visione dell'esame il medico aziendale ha dato l'idoneità all'operaio.
    Secondo voi ha fatto bene in termini di legge il medico aziendale?

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  2. Chiedo scusa per il ritardo, ma solo adesso leggo il commento.
    Il medico competente ha le seguenti 2 opzioni per verificare la protezione contro il tetano:
    1 verificare tramite certificato di chi ha eseguito la vaccinazione che non siano trascorsi più di 10 anni
    2 per il lavoratore che dichiara di aver eseguito la vaccinazione ma è sprovvisto della certificazione, far eseguire la ricerca degli anticorpi.
    Ai sensi degli art 25 comma l, lettera b, art 39 e 41 comma 4 del dlgs 81/08 e s.m.i la "titolazione degli anticorpi è a carico del datore di lavoro" e non sul S. S. N.
    Saluti

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  3. Abrogato anche formalmente l'obbligo di vaccinazione antitetanica (12/02/2011)l. La legge abroga esplicitamente ciò che già implicitamente era stato abrogato con il D.Lgs.vo 81/08 (e prima ancora col 626) Il DECRETO LEGISLATIVO 13 dicembre 2010, n. 213 abroga TUTTE LE NORME LEGISLATIVE ANTERIORI AL 1/1/70, NON ESPRESSAMENTE RICHIAMATE NEGLI ALLEGATI AL DECRETO LEGISLATIVO STESSO.
    E siccome negli allegati non sono menzionate le norme specifiche per la vaccinazione antitetanica (legge 5/3/63 n. 262, nonché la 419/68) l'abrogazione dell'obbligo, già implicito, è anche stato formalmente ratificato. Non capisco questo ostinarsi ad obbligare.

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