Nel corso degli anni, nei vari forum dedicati alla tutela
della salute e della sicurezza dei lavoratori sono nate molte discussioni sulla “formulazione del giudizio di idoneità per i lavoratori che non effettuano la
vaccinazione antitetanica” .
Purtroppo nonostante ci siano state tante discussioni, ancora
oggi i medici competenti hanno difficoltà a trovare una soluzione condivisa.
Il presente articolo riporta l’opinione personale
sull’argomento in oggetto, scaturita sia
dalla lettura della normativa specifica e delle linee guida sull’argomento e
sia dall’esperienza dell’attività
di medico competente e della
partecipazione alle varie discussioni.
La prima domanda che nasce spontanea è la seguente: In quali
attività lavorative è obbligatoria o è prevista la vaccinazione antitetanica?
La risposta è semplice, la vaccinazione è obbligatoria grazie alla legge
n. 292/63, che obbliga i lavoratori appartenenti alle attività lavorative
presenti nell’apposito allegato di sottoporsi alla vaccinazione. La vaccinazione è "offerta" al lavoratore, nei casi in cui la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio di infezione da Clostridium Tetani.
La seconda domanda che
nasce spontanea è la seguente : la vaccinazione antitetanica deve essere inclusa nel
protocollo di sorveglianza sanitaria?
Il dubbio nasce dal fatto che alcuni colleghi, riferiscono di essere stati sanzionati , perchè hanno espresso il giudizio di idoneità per lavoratori non immuni, che non hanno effettuato la vaccinazione, che era prevista dal protocollo di sorveglianza sanitaria .
La risposta è fornita
dalla normativa, e precisamente dal comma 4
dell’articolo 41 , del Dlgs 81/08 e s.m.i , che stabilisce che le visite mediche comprendono gli esami clinici, biologici e indagini strumentali
mirati al rischio ritenuti dal medico competente. Dato che la vaccinazione antitetanica è un “trattamento
sanitario”, e non un esame clinico, biologico o esame strumentale , essa non deve
essere inclusa nel protocollo sanitario.
Anche se la
vaccinazione antitetanica non deve essere inclusa nel protocollo di
sorveglianza sanitaria, nell’ottica della tutela alla salute dei lavoratori, della
collaborazione alla valutazione dei rischi e del
rispetto dei seguenti 2 articoli:
·
articolo 2,
che definisce la Sorveglianza
Sanitaria come l’insieme degli atti
medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei
lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio
professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa”.
·
articolo
25 che obbliga il medico competente a collaborare con il datore di lavoro e con
il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi , anche ai
fini della programmazione ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla
predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e
dell’integrità psico-fisica dei lavoratori…….
Il medico competente
deve:
·
nei casi in cui i lavoratori svolgono un’attività
lavorativa per cui vige l’obbligo della vaccinazione antitetanica, informare il datore
di lavoro sull’obbligatorietà della vaccinazione per i lavoratori non vaccinati o che è necessario richiedere l’effettuazione di
una dose supplementare nei casi in cui siano
trascorsi più di 10 anni dall’ultima dose somministrata ( in Francia 20
anni)
·
nei casi in cui lavoratori non svolgono un’attività
lavorativa per la quale i lavoratori sono obbligati ad effettuare la
vaccinazione, ma che la valutazione dei rischi evidenzia un rischio di
infezione da Clostridium Tetani, informare il datore di lavoro che tra le misure
protettive risulta necessario “mettere a disposizione “ dei lavoratori la
vaccinazione antitetanica.
Nel secondo caso
ho utilizzato il termine “ mettere a disposizione” perché esso è contemplato
dalla lettera a, del comma 2 dell’articolo 279 del Dlgs 81/08. Infatti tale
articolo stabilisce che il Datore di Lavoro “mette a disposizione” i vaccini
efficaci per quei lavoratori per i quali anche per motivi sanitari individuali,
sono richieste misure speciali di protezione.
In questo caso lo stesso articolo,
stabilisce che sarà il medico competente ad effettuare la vaccinazione
antitetanica.
Nel primo caso ,
la vaccinazione o la somministrazione di
una ulteriore dose, è eseguita a
cura ed a spese degli enti tenuti per legge alle prestazioni sanitarie ( ASL).
E’ chiaro che il medico competente può effettuare tale vaccinazione, ma così
come stabilito dall’art 10 del D.P.R. 1301/65 deve notificare al Servizio di
Igiene Pubblica dell’ASL di residenza
del lavoratore l’avvenuta vaccinazione. Nella
notifica, oltre ai dati anagrafici del lavoratore, è opportuno indicare il nome
del vaccino somministrato, il numero di lotto, la scadenza, la sede dove è
stato praticato il vaccino.
L’argomento che più frequentemente si legge nei forum è la tipologia di giudizio di idoneità da formulare per i
lavoratori che per vari motivi non effettuano la vaccinazione o il richiamo della stessa .
Dalla lettura delle discussioni,
per i lavoratori privi della vaccinazione antitetanica, è possibile evincere che
i medici competenti formulano le
seguenti 3 tipologie di giudizi di idoneità
1.
Non idoneo temporaneamente alla mansione specifica
2.
Idoneo con la prescrizione di
effettuare la vaccinazione
3.
Idoneo alla mansione ( poche
volte e se non intervengono altri fattori di inidoneità)
I medici competenti
favorevoli alla non idoneità argomentano tale decisione per i principali
seguenti 4 motivi:
· 1. art.2087 c.c. che
stabilisce “l’imprenditore è tenuto ad
adottare, nell’esercizio dell’impresa, le misure che, secondo la particolarità
del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità
fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”. Un noto
avvocato e alcuni medici competenti riferendosi all’art 2087 del c.c.,
asseriscono che il vaccino è un atto puramente medico (somministrazione), ma attualmente rappresenta una misura tecnica
insostituibile per garantire la massima sicurezza tecnicamente fattibile nella
protezione dei lavoratori, per cui il datore di lavoro essendo obbligato ad
adottare tali misure deve sensibilizzare e “pretendere” l’esecuzione della
vaccinazione. Se il lavoratore non effettua la vaccinazione, il datore di
lavoro può avvalersi del diritto di licenziamento per giusta causa.
· 2. la vaccinazione
antitetanica, essendo obbligatoria per legge, non è in contrasto con il
seguente art. 32 della costituzione: “.. Nessuno può essere obbligato
a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.
La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della
persona umana
· 3. le linee guida
per la vaccinazione antitetanica dei lavoratori a rischio elaborate da alcune
ASL, tra cui l’ASL della provincia di Bergamo”, consigliano la formulazione di
un giiudizio di non idoneità per i lavoratori non vaccinati
· 4
Il giudizio di
idoneità con la prescrizione di effettuare la vaccinazione antitetanica non
risolve il problema, in quanto una parte
dei lavoratori non la effettua; tale giudizio di idoneità avrebbe solo un
carattere di “medicina difensiva” a favore del medico competente.
Di contro alcuni medici competenti favorevoli al giudizio di
idoneità con prescrizione della vaccinazione,
argomentano tale decisione sia alla
difficoltà che hanno i lavoratori ad eseguire la vaccinazione e sia al blocco dell’attività lavorativa
aziendale che si determinerebbe a causa della non idoneità .
La terza domanda che nasce spontanea è la seguente: Quale
giudizio di idoneità è più “idoneo”?
Essendo il diritto alla salute superiore a qualsiasi altro
diritto, una volta informato adeguatamente il lavoratore sui vantaggi e
svantaggi della vaccinazione o della mancanza della stessa , il giudizio di
idoneità potrebbe concludersi negativamente.
Tale giudizio tutela innanzitutto la salute del
lavoratore, poi il datore di lavoro e
infine il medico competente.