venerdì 26 febbraio 2016

Cosa c'entra il SUVA con l'Edilizia?

Il SUVA (Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni) nell’ambito alla valutazione dei rischi da movimentazione manuale dei carichi,  ha elaborato  il “criterio guida”.
Grazie a tale metodo di valutazione, è possibile verificare se il rachide lombare è  eccessivamente sollecitato  e se sono  necessarie delle misure preventive e protettive.
Tale metodo offre il vantaggio di poter  essere applicato  in tutte le attività connesse alla movimentazione manuale dei carichi.
I valutatori vista la particolarità della movimentazione manuale dei carichi nei  settori dell'edilizia,  hanno difficoltà  ad applicare la norma ISO 11228. Le cause principali di tale difficoltà sono da attribuire :
· Alle  geometrie di movimentazione diverse,
· ai  diversi pesi ,
· all’’associazione di più operazioni di movimentazione di carichi come il sollevamento, il deposito, il trasporto, oltre che le operazioni di spinta e traino
· all’irregolarità del terreno
· alla presenza di ostacoli durante il trasporto
· alle posture spesso non ergonomiche ecc
 Il criterio Guida esso un metodo  valutativo che sebbene non standardizzato consente una buona valutazione orientativa, su cui poi è possibile approfondire la valutazione per alcune  attività.
Tale  criterio si basa sul fatto che il carico lombare è fortemente dipendente dall’inclinazione in avanti del tronco e dal peso del carico ed è aumentato con la durata e frequenza dello sforzo e dell’inclinazione laterale e/o della torsione del tronco.
La valutazione va effettuata per ogni singola attività sulla base di un giorno lavorativo e per le attività durante le quali vengono movimentati diversi carichi e/o vengono assunte diverse posture, è necessario  calcolare una media.
Attraverso la somma  dei seguenti  fattori  di ponderazione individuati nelle tabelle specifiche:   peso del carico, postura e  condizioni di esecuzione , si ottiene un valore che va moltiplicato  per il  fattore tempo. 
 Il  punteggio ottenuto  consente di classificare il rischio in 4  fasce, si parte dal rischio 1 classificato  come  rischio lieve  e per il  quale è  improbabile un danno alla salute  fino ad arrivare  al rischio  4 che è  classificato come  sforzo  elevato con   probabile sollecitazione  del  rachide lombare.

Tale criterio non richiede particolari conoscenze in ambito ergonomico,  è di facile applicazione e tiene conto del genere, dell’età, delle condizioni di salute e dell’esperienza del soggetto.
 Purtroppo in presenza di attività che comportano l’esecuzione di diversi compiti consente di valutare l’esposizione media e non l’effettiva esposizione giornaliera del singolo lavoratore.
 Altra differenza rispetto al gruppo EPM e alla norma ISO 11228 classifica le persone con resistenza fisica ridotta  quelle di età < a 21 anni e > a 40 anni e i principianti.
 Al seguente link è possibile  leggere un approfondimento del criterio Guida e le modalità per valutare il rischio.

lunedì 22 febbraio 2016

Vaccinazione Antitetanica e Giudizio di Idoneità

Nel corso degli anni, nei vari forum dedicati alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sono nate molte discussioni sulla “formulazione del giudizio di idoneità per i lavoratori che non effettuano la vaccinazione antitetanica” .
Purtroppo nonostante ci siano state tante discussioni, ancora oggi i medici competenti hanno difficoltà a trovare una soluzione condivisa.

Il presente articolo riporta l’opinione personale sull’argomento in oggetto, scaturita  sia dalla lettura della normativa specifica e delle linee guida sull’argomento e sia  dall’esperienza dell’attività di  medico competente e della partecipazione alle varie discussioni.

La prima domanda che nasce spontanea è la seguente: In quali attività lavorative è obbligatoria o è prevista la  vaccinazione antitetanica?

La risposta è semplice, la vaccinazione è obbligatoria grazie alla  legge n. 292/63, che obbliga i lavoratori appartenenti alle attività lavorative presenti nell’apposito allegato di sottoporsi alla vaccinazione. La vaccinazione è "offerta" al lavoratore, nei casi in cui la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio di infezione da Clostridium Tetani. 

La seconda domanda che nasce spontanea è la seguente : la vaccinazione antitetanica deve essere inclusa nel protocollo di sorveglianza sanitaria?

Il dubbio nasce dal fatto che  alcuni colleghi, riferiscono  di essere stati   sanzionati , perchè hanno espresso il giudizio di idoneità per lavoratori non immuni, che non hanno effettuato la vaccinazione, che era prevista dal protocollo di sorveglianza sanitaria .

La risposta è fornita dalla normativa, e precisamente dal    comma 4 dell’articolo 41 , del Dlgs 81/08 e s.m.i , che stabilisce che le visite mediche comprendono gli esami  clinici, biologici e indagini strumentali mirati al rischio ritenuti dal medico competente.  Dato che la  vaccinazione antitetanica è un “trattamento sanitario”, e non un esame clinico, biologico o esame strumentale , essa non deve essere inclusa nel protocollo sanitario.

Anche se la vaccinazione antitetanica non deve essere inclusa nel protocollo di sorveglianza sanitaria, nell’ottica della tutela alla salute dei lavoratori, della collaborazione alla valutazione dei rischi e   del rispetto dei seguenti 2 articoli:
·      articolo 2,  che definisce la Sorveglianza Sanitaria  come l’insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa”.
·      articolo 25 che obbliga il medico competente a collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi , anche ai fini della programmazione ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori…….

Il medico competente deve:

·      nei casi in cui i lavoratori svolgono un’attività lavorativa per cui vige l’obbligo della  vaccinazione antitetanica, informare il datore di lavoro sull’obbligatorietà della vaccinazione per i  lavoratori non vaccinati   o  che è necessario richiedere l’effettuazione di una dose supplementare nei casi in cui  siano  trascorsi più di 10 anni  dall’ultima dose somministrata ( in Francia 20 anni)
·      nei casi in cui  lavoratori non svolgono un’attività lavorativa per la quale i lavoratori sono obbligati ad effettuare la vaccinazione, ma che la valutazione dei rischi evidenzia un rischio di infezione da Clostridium Tetani, informare  il datore di lavoro che tra le misure protettive risulta necessario “mettere a disposizione “ dei lavoratori la vaccinazione antitetanica.
Nel secondo caso ho utilizzato il termine “ mettere a disposizione” perché esso è contemplato dalla lettera a, del comma 2 dell’articolo 279 del Dlgs 81/08. Infatti tale articolo stabilisce che il Datore di Lavoro “mette a disposizione” i vaccini efficaci per quei lavoratori per i quali anche per motivi sanitari individuali, sono richieste misure speciali di protezione.  In questo caso lo stesso articolo,  stabilisce che sarà il medico competente ad effettuare la vaccinazione antitetanica.
Nel primo caso , la vaccinazione o la somministrazione di  una ulteriore dose,   è eseguita a cura ed a spese degli enti tenuti per legge alle prestazioni sanitarie ( ASL). E’ chiaro che il medico competente può effettuare tale vaccinazione, ma così come stabilito dall’art 10 del D.P.R. 1301/65 deve notificare al Servizio di Igiene Pubblica dell’ASL  di residenza del lavoratore l’avvenuta vaccinazione.  Nella notifica, oltre ai dati anagrafici del lavoratore, è opportuno indicare il nome del vaccino somministrato, il numero di lotto, la scadenza, la sede dove è stato praticato il vaccino.

L’argomento  che  più frequentemente si legge nei forum è  la  tipologia di  giudizio di idoneità da formulare per i lavoratori che per vari motivi non effettuano  la vaccinazione o il richiamo della stessa .

Dalla lettura delle  discussioni, per i lavoratori privi della vaccinazione antitetanica, è possibile evincere che i medici competenti formulano  le seguenti 3 tipologie di giudizi di idoneità  

1.    Non  idoneo  temporaneamente alla mansione specifica
2.    Idoneo con la prescrizione di effettuare la vaccinazione
3.    Idoneo alla mansione ( poche volte e se non intervengono altri fattori di inidoneità)

I medici competenti  favorevoli alla non idoneità argomentano tale decisione per i principali seguenti 4 motivi:

·   1.   art.2087 c.c. che stabilisce “l’imprenditore è tenuto ad adottare, nell’esercizio dell’impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.  Un  noto avvocato  e  alcuni medici competenti  riferendosi all’art 2087 del c.c., asseriscono che il vaccino è un   atto puramente medico (somministrazione),  ma attualmente rappresenta una misura tecnica insostituibile per garantire la massima sicurezza tecnicamente fattibile nella protezione dei lavoratori, per cui il datore di lavoro essendo obbligato ad adottare tali misure deve sensibilizzare e “pretendere” l’esecuzione della vaccinazione. Se il lavoratore non effettua la vaccinazione, il datore di lavoro può avvalersi del diritto di licenziamento per giusta causa.

·   2.   la vaccinazione antitetanica, essendo obbligatoria per legge, non è in contrasto con il seguente art. 32 della costituzione: “.. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana

·    3.  le linee guida per la vaccinazione antitetanica dei lavoratori a rischio elaborate da alcune ASL, tra cui l’ASL della provincia di Bergamo”, consigliano la formulazione di un giiudizio di non idoneità per i lavoratori non vaccinati

·   4  Il giudizio di idoneità con la prescrizione di effettuare la vaccinazione antitetanica non risolve il problema,  in quanto una parte dei lavoratori non la effettua; tale giudizio di idoneità avrebbe solo un carattere di “medicina difensiva” a favore del medico competente.

Di contro alcuni medici competenti favorevoli al giudizio di idoneità con prescrizione della vaccinazione,  argomentano tale decisione sia  alla difficoltà   che hanno i lavoratori ad  eseguire la  vaccinazione  e sia al blocco dell’attività lavorativa aziendale che si determinerebbe a causa della non idoneità .

La terza domanda che nasce spontanea è la seguente: Quale giudizio di idoneità è più “idoneo”?

Essendo il diritto alla salute superiore a qualsiasi altro diritto, una volta informato adeguatamente il lavoratore sui vantaggi e svantaggi della vaccinazione o della mancanza della stessa , il giudizio di idoneità potrebbe  concludersi negativamente.
Tale giudizio tutela innanzitutto la salute del lavoratore, poi il  datore di lavoro e infine il  medico competente.


sabato 6 febbraio 2016

Movimentazione Manuale dei carichi, è sempre applicabile la parte 1 della norma tecnica ISO 11228-1?

Il Titolo VI del D.Lgs. 81/08  in merito alla movimentazione manuale dei carichi  al comma 3 dell'articolo 168, stabilisce che le norme tecniche costituiscono criteri di riferimento sia per le finalità dello stesso  articolo e sia  dell'allegato XXXIII.
Le norme tecniche  citate nel precedente paragrafo  fanno parte della serie ISO 11228 (parti 1-2-3)  e specificatamente:

  1. La parte 1  è indirizzata alle attività di movimentazione manuale di Sollevamento e Trasporto 
  2. La parte 2 è indirizzata alle attività di movimentazione manuale di Traino e Spinta
  3. La parte 3  è indirizzata alla movimentazione  manuale di carichi leggeri e ad alta frequenza
Nel presente articolo riporto solo alcune note della parte 1 e alcune considerazioni 

Qual'è lo scopo  della parte 1 della norma tecnica ISO 11228-1?

Così come indicato dalla norma tecnica, essa specifica i "limiti raccomandati" per il sollevamento e il trasporto manuale prendendo in considerazione l'intensità, la frequenza e la durata del compito. Inoltre  la norma fornisce una guida per valutare i rischi per la salute della popolazione lavorativa e nelle appendici A,B,C, l fornisce una guida pratica all'organizzazione ergonomica della movimentazione manuale dei carichi

Quando è possibile utilizzare tale parte 1?
Essa si applica quando sono soddisfatti i seguenti criteri:
  •  Movimentazione manuale per "COMPITI SEMPLICI", infatti la norma tecnica precisa che essa non concerne l'analisi di compiti combinati in un turno durante una giornata di lavoro.
  • Movimentazione manuale di oggetti con una massa  uguale o superiore a 3 kg 
  • Velocità di cammino su superficie orizzontale moderata (da  0,5 m/s  a 1,0 m/s)
  • Operazioni svolte solo con due mani
  •  Ambiente termico moderato
La norma tecnica ISO 1128 parte 1 non si applica  quando non sono soddisfatti uno o più dei fattori elencati in precedenza e nei seguenti casi
  • Azioni di mantenimento di oggetti
  • Azioni di spinta e Traino
  • Sollevamento effettuato da 2  o più persone
  • sollevamento con una mano
  • movimentazione manuale da seduti.
Le gestanti e i disabili non sono inclusi  nella NORMA ISO 1128 parte 1

Il Gruppo EPM basandosi su indirizzi scientifici hanno "creato" fattori di ponderazione che permettono di applicare la parte 1 anche nei casi in cui la movimentazione manuale dei carichi avviene con una sola mano  o con più persone o in ambienti termici non moderati. 

Quale procedura utilizza la parte 1 della norma ISO 11228 per la valutazione del rischio in oggetto?

La Parte 1 fornisce un approccio procedurale fase per fase per la stima del rischio, per ciascuna fase, sono proposti limiti raccomandati .

Nella Fase 1, si confronta la massa movimentata dai lavoratori con la massa di riferimento presente nell'Appendice C in condizioni ideali.
Cosa significa condizioni ideali di movimentazione?.
" Sono condizioni che includono la postura ideale per la movimentazione manuale, una presa ferma sull'oggetto in postura neutra del polso, nonchè condizioni ideali ambientali favorevoli"

Considerazione Personale: Durante la mia esperienza non ho mai riscontrato una condizione ideale di movimentazione manuale dei carichi .

Se la massa di riferimento sollevata dai lavoratori è inferiore alla massa di riferimento  presente nell'Appendice C ( differenziare per sesso,  ed età. ) passare alla fase 2.

La norma precisa che per le persone con capacità fisiche inferiori la massa di riferimento non deve essere superiore a 15 Kg.  (Dopo i 45 anni considerare una riduzione  delle capacità fisiche)
Osservando i limiti proposti dalla parte 1 si evince che il peso 25 kg da utilizzare per la popolazione lavorativa dai 18 ai 45 anni di età, protegge il 95% dei maschi,  per proteggere il 99 %  della popolazione maschile e il 95% della popolazione femminile è necessario utilizzare la massa di riferimento di 15 kg. 
 La parte 1  precisa anche che in circostanze eccezionali la massa di riferimento potrebbe essere anche superiore ai 25 kg. In presenza di tali circostanze eccezionali, si deve prestare maggiore attenzione e considerazione all'istruzione e alla formazione del lavoratore, ma anche alle condizioni di lavoro prevalenti e alle capacità dei singoli individui.

Nella seconda fase, bisogna  correlare la frequenza massima di sollevamento manuale in condizioni ideali per due diverse durate di sollevamento. 
Le durate di sollevamento che indica la parte 1 sono:
  • durata di sollevamento fino  a 1 ora
  • durata di sollevamento tra 1 e 2 ore.

Legenda: Y massa, X Frequenza, A Durata breve inferiore  o uguale a 1, B durata tra  1 e 2 ore

Dalla presa visione della Figura presente nella norma tecnica specifica si evince che la frequenza  di sollevamento massimale assoluta è di 15 sollevamenti al minuto per un oggetto dal peso di 7 kg e per una durata massima  di 1 ora al giorno.

Considerazione personale:  Simile alla considerazione della fase 1

Visto le considerazioni personali quasi automaticamente si passa alla fase 3 e successive. 
Nella fase 3  i limiti raccomandati sono calcolati con la classica formula NIOSH.

Considerazione personale: Dalla  pregressa esperienza in qualità di  Medico di un organo di vigilanza e dall' attuale esperienza di medico competente evinco che:
  1.  la "formula Niosh" è applicata  più del dovuto.  Nei casi in cui gli oggetti da movimentare hanno pesi diversi e geometrie di movimentazione manuale diverse, così come anche specificato dalla parte 1  non è possibile utilizzare tale criterio di valutazione.
  2. La formula NIOSH nasce dalla integrazione  di 4 modelli matematici di ordine epidemiologico, biomeccanico, fisiologico e psicofisico. Il modello biomeccanico fornendo dati provenienti  dallo studio sulle  vertebre dei   cadaveri  potrebbe non essere preciso, visto che in "vivo" intervengono  variabili diverse .  Inoltre i dati provenienti dagli studi epidemiologici, psicofisico e fisiologico non possono essere applicati per tutte le tipologie della popolazione mondiale.s
  3. per la movimentazione manuale dei carichi sarebbe opportuno prendere in considerazione anche altri  criteri di valutazione
  4. Tenuto conto che in letteratura specifica è presente  un' ampia varietà dei criteri di valutazione  e che molti di essi non sono "validati scientificamente" riveste particolare importanza l'attività di   Sorveglianza Sanitaria sia individuale che epidemiologica.