sabato 7 novembre 2015

Addetti alla Bonifica dell'amianto, Riflessioni sulla Sorveglianza Sanitaria



Successivamente al divieto di  produzione e utilizzo dell'amianto avvenuto nel 1992, si può affermare che le attività che ancora oggi sono cause di esposizioni dei lavoratori riguardano le operazioni di bonifica e smaltimento dell'amianto.
Il Decreto Legislativo 81/08  al  CAPO III del Titolo IX stabilisce tra  i vari obblighi del datore di lavoro  anche quello  dell'attivazione  della Sorveglianza Sanitaria per i lavoratori addetti alle opere di manutenzione,  rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento rifiuti, nonchè nelle aree di bonifica.
Il medesimo decreto all'articolo 259 stabilisce che :

Le visite mediche dovranno essere effettuate
  • Preventivamente prima  che i lavoratori siano  adibiti alle attività lavorative.
  • Periodicamente almeno ogni 3 anni
  • alla cessazione del rapporto di lavoro  nei casi in cui i lavoratori siano stati iscritti almeno una volta nel registro degli esposti
Il medico competente nell'esprimere il giudizio di idoneità deve valutare anche l'idoneità del lavoratore  all'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Inoltre l'articolo 259 stabilisce  "che il medico competente all'atto della visita medica, deve effettuare l'anamnesi individuale, l'esame clinico generale con particolare attenzione al torace  e prove di funzionalità respiratoria. Se ritenuto opportuno tenendo in considerazione l'evoluzione delle conoscenze scientifiche e lo stato di salute dei lavoratori il medico competente può effettuare altri esami privilegiando gli esami non invasivi e per quelli per i quali è dimostrata l'efficacia diagnostica."
Riflessione: Quando attivare il registro degli esposti, e quindi effettuare anche la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro?
La risposta è fornita dall'art.  260 che stabilisce quanto segue: i lavoratori devono essere iscritti  nel registro, quando  la concentrazione di amianto nell'aria filtrata, ottenuta dividendo la concentrazione  misurata nell'ambiente per il fattore di protezione operativo del DPI delle vie respiratorie non sia superiore ad un decimo  di 0,1 fibre per centimetro cubo. 
ATTENZIONE ( art.260)   L'iscrizione nel registro è da intendersi temporanea dovendosi perseguire l'obiettivo della non permanenza nella  condizione del superamento del valore di 1/10 del valore limite.
Dal punto di vista Normativo  è errato l'imposizione di alcune ASL  dell'iscrizione dei lavoratori nel  registro degli esposti indipendentemente  dal superamento del valore di cui al precedente paragrafo.
Riflessione:
Quando e quali accertamenti sanitari possono essere scelti dal medico competente se i  lavoratori non sono  esposti a una valore in cui risulta obbligatorio l'iscrizione  nel registro degli esposti ? (condizione è molto frequente gli  addetti alla bonifica di amianto)

Per rispondere a tale domanda è necessario tenere in considerazione   gli effetti dell'amianto sulla salute dei lavoratori e le indicazioni della letteratura sull'argomento.
Gli effetti sulla salute  possono essere i seguenti :
Placche della pleura, Ispessimento della pleura, Atelettasia, , Mesotelioma Pleurico, Mesotelioma Peritoneale, Tumore del Polmonare,  Tumore della Laringe, Tumore Ovarico e Fibrosi Retroperitoneale
la IARC in merito al tumore dello stomaco  e del Colon  ha valutato che  al momento attuale non possono essere considerati  con certezza patologie  causate dall’amianto. 

In merito alla comparsa dell'asbestosi e del  tumore del polmone, la letteratura riporta che  è necessario una esposizione cumulativa di 25 fibra /anno.  Es. lavoratori   esposti per 25 anni ad  1 fibra anno oppure lavoratori esposti per 12 anni e 6 mesi a 2 fibre all'anno. Anche per gli ispessimenti diffusi della pleura e le  atelettasie sono necessarie esposizioni medie-elevate. 

Di contro per la comparsa delle  placche pleuriche e del  mesotelioma pleurico la letteratura riporta che anche basse esposizioni  possono determinare tali danni. Alcuni autori segnalano  una "dose soglia" per il mesotelioma di circa 5 fibre/anno.

Da quanto su esposto e

  • tenendo conto   che l'esposizione all'amianto dei lavoratori ad un  valore inferiore di   1/10 del limite stabilito dal D.Lgs.81/08, ( area filtrata),  è paragonabile allo   stesso  rischio della popolazione generale in merito alla comparsa dei tumori ;
  • che anche una diagnosi precoce del mesotelioma non cambia la prognosi;
  • che il medico competente nell'elaborazione del programma di sorveglianza sanitaria deve scegliere gli esami privilegiando quelli non invasivi e per quelli per i quali è dimostrata l'efficacia diagnostica;
  • che il Decreto Legislativo 187/2000 ha stabilito che "Tutte le esposizioni mediche individuali devono essere giustificate preliminarmente, tenendo conto degli obiettivi specifici dell'esposizione e delle caratteristiche della persona interessata.";
  • che gli autori dei criteri di Helsinki aggiornati al 2014 in merito al ricorso dell'esame radiografico (ILO-BIT)  si esprimono nel seguente modo: "La sorveglianza radiografica come parte della visita medica periodica (ad esempio, ogni 3-5 anni) dei lavoratori esposti all'amianto è ancora comunemente praticata nei paesi sviluppati. Ci sono poche prove scientifiche di un beneficio in termini di salute di una tale sorveglianza. ";
  • che un  programma  sorveglianza sanitaria  sui lavoratori esposti all’amianto dovrebbe essere stratificato in funzione dell'intensità, latenza, durata dell'esposizione  e condizioni cliniche dei lavoratori
  • evinco che per i lavoratori addetti alla bonifica dell'amianto e non  inseriti nel registro degli esposti   il medico competente raramente se non mai deve prescrivere gli esami radiodiagnostici e citologici.
Quindi nell'attivare la sorveglianza sanitaria per i lavoratori addetti alla bonifica dell'amianto  che   grazie alle  misure preventive e protettive  intraprese hanno un "rischio simile alla popolazione generale per la comparsa delle neoplasie e che mai possono manifestare patologie non maligne dell'apparato respiratorio"  focalizzo le mie azioni "principalmente sui seguenti aspetti :

  • chiedo  al datore di lavoro la  dose cumulativa annuale dei lavoratori al fine di inserire tali dosi nelle cartelle sanitarie e di rischio;
  • incentivo  i lavoratori a smettere di fumare;
  • raccolgo  un'approfondita anamnesi ed  effettuo l'esame obiettivo indirizzandoli  soprattutto  nella raccolta delle  informazioni utili per valutare se i lavoratori non siano affetti da "condizioni di salute " che precludono l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie aeree;
  • sensibilizzo i lavoratori a rispettare  e mettere in atto tutte  le procedure e  le   misure preventive e protettive utili alla salvaguardia della salute e sicurezza.
  • eseguo un esame della funzionalità respiratoria con periodicità variabile e correlata alle condizioni cliniche dei lavoratori.
di seguito riporto 2 link utili per effettuare il download delle linee guida Helsinki aggiornate al 2014 e le linee guida ATS 2004 per la diagnosi di Asbestosi


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