martedì 9 dicembre 2025

Perché differenza di soglia per l'attivazione della sorveglianza sanitaria tra Radon e le esposizioni da radiazioni artificiali?

Da tempo mi sono chiesto il motivo della diversa soglia di attivazione della sorveglianza sanitaria per l’esposizione al radon rispetto alle altre sorgenti di radiazioni ionizzanti.
Già quando anni fa la soglia radon era fissata al superamento di 3 mSv/anno, mi sembrava una scelta “asimmetrica” rispetto alla soglia di 1 mSv/anno prevista per le sorgenti non naturali (macchine radiogene, radionuclidi artificiali, ecc.).

Dopo un approfondimento sistematico sulla normativa e sulle pubblicazioni scientifiche,  condivido  la sintesi del ragionamento.
La differenza 6 mSv (dose efficace certa radon) vs 1 mSv (altre sorgenti dose efficace suscettibile ) non nasce da una differenza biologica o dosimetrica del danno, ma dal diverso modo in cui ICRP e la Direttiva 2013/59/Euratom trattano:
• le esposizioni esistenti, ubiquitarie e difficilmente controllabili (radon), e
• le esposizioni derivanti da pratiche pianificate, interamente sotto controllo (sorgenti artificiali) 
Il radon è classificato come existing exposure situation.
Per queste esposizioni ICRP raccomanda reference levels tra 1 e 20 mSv/anno, e indica come benchmark un valore attorno a 10 mSv/anno.
La 2013/59/Euratom, recepita dal D.lgs. 101/2020, adotta:
• 300 Bq/m³ come livello di riferimento,
• e stabilisce che quando nonostante la mitigazione la dose annua da radon supera 6 mSv, quella realtà lavorativa deve essere gestita come “planned exposure situation”, con classificazione dei lavoratori e sorveglianza sanitaria del medico autorizzato.
Dunque i 6 mSv sono una scelta gestionale, situata nell’intervallo previsto da ICRP, che distingue le esposizioni naturali “controllabili” da quelle che diventano a pieno titolo esposizioni occupazionali.
Per le sorgenti artificiali il quadro è diverso:
• 1 mSv/anno è il limite di dose per il pubblico.
• Se un lavoratore può superarlo, non è più considerato “pubblico”, quindi entra nel regime dei lavoratori esposti.
• In Italia, il D.lgs. 101/2020 richiede la sorveglianza sanitaria anche per i lavoratori di categoria B (suscettibili di superare 1 mSv/anno).
Qui la soglia non deriva dalla pericolosità, ma dalla necessità di separare nettamente il pubblico dal lavoratore esposto in contesti totalmente controllabili.
Pertanto perché non fissare 1 mSv anche per il radon?
Tre motivi principali:
1. Ubiquità del radon
Se si applicasse 1 mSv, una porzione enorme della popolazione lavorativa rientrerebbe nel regime di lavoratori esposti, rendendo il sistema ingestibile e poco efficace.
2. Incertezza dosimetrica
La dose da radon deriva da un modello (concentrazione → esposizione → coefficiente → dose) con maggiore incertezza rispetto alle sorgenti artificiali. Soglie molto basse sarebbero tecnicamente poco robuste.
3. Coerenza tra esposizione domestica e lavorativa
Il radon contribuisce alla dose sia a casa che al lavoro.
Applicare la soglia di 1 mSv per il lavoro creerebbe un paradosso rispetto al contributo domestico, spesso maggiore di quello occupazionale.

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