Ho partecipato presso Villa Bandini, a Napoli, a un interessante evento formativo dedicato al rapporto tra sorveglianza sanitaria e rischi non normati.
Sono intervenuto nella tavola rotonda organizzata dall’Inail, insieme a qualificati rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni professionali, condividendo il mio punto di vista sul tema e contribuendo al confronto tecnico sulle situazioni in cui la sorveglianza sanitaria risulta necessaria anche in assenza di specifici articoli del D.Lgs 81/08 .
Il mio punto di vista sulla sorveglianza sanitaria per i rischi non normati
Parliamo di rischi come:
• esposizione a UV naturali,
• discomfort microclimatico (alte o basse temperature, umidità),
• lavori in quota,
• ambienti confinati,
• altri rischi non espressamente regolati da articoli specifici del D.Lgs. 81/08.
Nonostante l’assenza di un articolo dedicato, la sorveglianza sanitaria diviene comunque necessaria quando si considerano le seguenti norme fondamentali:
Art. 28 D.Lgs. 81/08 – Valutazione di tutti i rischi
L’articolo stabilisce che:
“La valutazione dei rischi deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.”
Non distingue tra rischi normati e non normati, né tra esposizioni occasionali, saltuarie o continuative: parla semplicemente di rischio.
Poiché il rischio è definito come:
“Probabilità di accadimento di un danno”,
è evidente che per taluni rischi "gravi" non può concludersi la valutazione limitandosi al solo fattore di rischio “standard”.
Difatti i criteri di valutazione dei fattori di rischio utilizzati , considerano un lavoratore medio in buono stato di salute , mentre la probabilità di un danno ( di un organo) cresce in modo significativo quando esiste ipersuscettibilità individuale.
Pertanto il danno viene determinato dal fattore di rischio lavorativo e dai rischi individuali.
Per alcuni rischi gravi, dove non esiste una soglia normativa, l’unico modo corretto per concludere la valutazione è attivare la sorveglianza sanitaria, finalizzata proprio a individuare condizioni di ipersuscettibilità.
Art. 18, comma 1, lett. a – Obbligo di nominare il medico competente
Il datore di lavoro deve:
“nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’art. 28.”
Su questo articolo esiste una parte dei colleghi che richiamano l’Interpello 2/2022, sostenendo che la nomina del medico competente debba avvenire solo nei casi previsti dall’art. 41, e che sarebbe stato quest’ultimo l’articolo da modificare.
Tuttavia:
- L’Interpello 2/2022 è precedente alla modifica dell’art. 18, avvenuta successivamente.
Pertanto l’interpretazione basata sull’Interpello risulta oggi superata dalla legge vigente. - È difficilmente sostenibile secondo coscienza professionale e davanti a un magistrato giustificare un grave danno alla salute di un lavoratore (malore da microclima severo, caduta dall’alto correlata a condizioni fisiche, rischio UV, ecc.) basandosi sulla sola affermazione che “la sorveglianza sanitaria è quella prevista dall’art. 41”.
Il combinato disposto degli artt. 18 e 28 stabilisce chiaramente che, quando dalla valutazione dei rischi emerge la possibilità di un danno alla salute, la nomina del medico competente diventa obbligatoria, anche in assenza di articoli specifici.
Definizione di sorveglianza sanitaria (art. 2, D.Lgs. 81/08)
La sorveglianza sanitaria è definita come:
“L’insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.”
Questa definizione chiarisce che la sorveglianza sanitaria non serve solo a esprimere un giudizio di idoneità, ma è uno strumento essenziale per prevenire eventi acuti e cronici correlati al lavoro.
Per questo, nei casi già normati in cui esistono rischi acuti (malori da caldo, rischio di caduta dall’alto, ambienti confinati ecc), il giudizio di idoneità non può ignorare tali aspetti.
Conclusione
La sorveglianza sanitaria per i rischi non normati non è un’eccezione, ma una conseguenza logica e giuridica del sistema prevenzionistico italiano.
È l’unica modalità che permette di:
• tutelare la salute reale dei lavoratori,
• intercettare ipersuscettibilità individuali,
• ridurre il rischio di eventi acuti e infortuni gravi,
• assicurare coerenza con il dettato legislativo.
Un ringraziamento all’Inail e a tutti i colleghi presenti per il valore del confronto e degli spunti emersi.
Sempre prezioso. Grazie!
RispondiEliminaGrazie
EliminaPienamente d'accordo
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