L’obiettivo del messaggio è quello di stimolare il lettore a riflettere sulla completezza delle informazioni in merito ai rischi per la salute descritti nei documenti di valutazione dei rischi.
Nel corso degli anni tenendo in considerazione le definizioni di valutazione dei rischi, rischio, salute, danno, malattia e considerando quanto stabilito dall’art, 25 comma 1, lettera b , e dall’articolo 41, comma 4, del D.Lgs. 81/08 ho evinto che i documenti di valutazione dei rischi spesso non sono completi in merito alle informazioni sui rischi per la salute.
Per comodità di lettura riporto di seguito le definizioni:
Valutazione dei rischi: “valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute…………….” (art. 2 del Decreto Legislativo 81/08)
Salute: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o infermità
Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure dalla loro combinazione
Danno Biologico : Per danno biologico si intende una modificazione peggiorativa della sua entità psico-fisica
Determinanti del danno: Azione lesiva: è rappresentata dall'incontro fra l'agente dannoso e l'organismo
Lesione: è l'alterazione dell'integrità somatica e psichica della persona, dovuta al processo morboso in atto
Malattia: è un processo morboso causato da un agente lesivo, che comprende sia le modificazioni organiche quanto le compromissioni funzionali.
Dalle definizioni di cui ai punti precedenti si evince che le possibili alterazioni funzionali e/o organiche di un organo rappresentano un danno alla salute, quindi le domande nascono spontanee:
E’ incompleto in merito alla valutazione dei rischi per la salute un documento di valutazione dei rischi che identifica e valuta solo gli agenti lesivi ma non descrive i possibili effetti dannosi sugli organi critici?
Se i danni alla salute sono stati descritti dal tecnico e non sono corrispondenti ai rischi , il medico competente ha l'obbligo di informare il datore di lavoro della non correttezza delle informazioni?
Se le visite mediche, comprendono gli esami clinici , biologici e indagini mirate al rischio , la scelta di tali accertamenti sanitari devono essere correlati ai potenziali danni funzionali e/o organici? Di conseguenza ai fini della trasparenza, completezza delle informazioni a terzi, e a completamento della valutazione dei rischi devono essere esplicitati attraverso un documento sanitario i possibili danni agli organi critici?
Nessun commento:
Posta un commento