Quali
sono le finalità della sorveglianza sanitaria eccezionale?
Dalla lettura dell’ articolo 83 del Decreto Legge 19 Maggio ,
desumo che l’obiettivo è tutelare i lavoratori con particolari” fragilità” dal Sars Cov2 ,
infatti al comma 1 del medesimo articolo viene
“stabilito” che: “per
garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al
rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione
dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i
datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria
eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio,
in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da
immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie
oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità
che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.
Quali sono le modalità di tutela dei lavoratori con particolare fragilità?
Dobbiamo distinguere due tipologia di lavoratori "fragili"
Il primo gruppo sono i Lavoratori in possesso:
- del riconoscimento di disabilita' con connotazione di gravita' ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
- in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita
Il secondo gruppo è rappresentato dai lavoratori che pur non usufruendo delle certificazioni di cui al punto precedente, a causa delle patologie cui soffrono devono essere considerati "fragili". Per tali lavoratori deve essere formulato un giudizio di idoneità.
Sul concetto di fragilità è opportuno riportare quanto indicato dalla circolare del Ministero della salute n. 13 del 04/09/2020 , che tenuto conto dei dati epidemiologici dell'Istituto Superiore di Sanità, nonchè quelli derivanti dall'analisi sulle cartelle sanitarie dei pazienti deceduti e dei dati della letteratura scientifica prevalente , considera lavoratori fragili, quelli portatori di condizioni dello stato di salute che potrebbero determinare in caso di infezione, un esito più grave o infausto.
Tali condizioni sono state indicate in patologie di scarso compenso clinico dell'apparato cardiovascolare respiratorio, renale e di malattie dismetaboliche.
In aggiunta a tali condizioni, devono essere considerati fragili lavoratori affetti da alterazioni del sistema immunitario.
Per la gestione dei lavoratori fragili è opportuno tenere conto dei seguenti 2 scenari:
- lavoratori che sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.E' necessario informare i lavoratori che se sono portatori di patologie che li rendono suscettibili di complicanza gravi da Sars Cov 2, essi devono chiedere la visita medica o eccezionale ai sensi dell'art. 83 del D.L n. 19 Maggio 2020 oppure la visita a richiesta come da art. 41, comma 2, letetra c del D.Lgs 81/08.
- Aziende in cui non vige l'obbligo di nomina del medico competente. In questi casi il comma 2 , dell'art. 83, del D.L n. 34 del 19 Maggio stabilisce che il datore di lavoro, fermo restando la possibilità di nominare il medico competente, la sorveglianza sanitaria eccezionale può essere richiesta ai servizi Territoriali dell’INAIL.
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