Il
DPCM 26/04/2020, al punto 12 si occupa
della sorveglianza sanitaria e nell’elencazione delle attività del medico
competente cita i seguenti due punti che hanno determinato varie
interpretazioni:
·
è opportuno
che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti con
particolari fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con
pregressa positività al Covid 19
·
per il
rientro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID 19, il medico
competente deve effettuare la visita medica al rientro, dopo assenza per motivi
di salute superiori a 60 giorni al fine di valutare l’idoneità alla mansione.
(D.Lgs. 81/08, art. 41, comma 2, lettera e-ter), ANCHE per valutare profili di
rischio specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata
dell’assenza per malattia.
Il secondo
periodo, del punto precedente lascia intendere che indipendentemente dalla
durata dell’assenza per malattia, per i lavoratori guariti dal Sars Cov 2,
devono essere effettuate le visite mediche, non per la formulazione del
giudizio di idoneità, ma per “valutare il profilo di rischio specifico”. Quindi
anche al di sotto dei 60 giorni il medico competente, deve effettuare la visita
medica.
In Campania
le linee guida per i cantieri, al paragrafo dedicato alla sorveglianza
sanitaria/ medica, specifica, già quanto indicato dal DPCM 26/04/2000, e ha inoltre
previsto la visita medica da effettuare ad ogni dipendente prima della ripresa
dell’attività, da ripetersi periodicamente, per accettare l’assenza di
sintomatologia da Covid 19.
A questo
punto è lecito pensare se il medico competente è obbligato ad effettuare le
visite mediche
Per
rispondere alla domanda dobbiamo tenere in considerazione che:
Ritenuto che L’art. 41 del D.Lgs. 81/08
stabilisce che la sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:
a) nei casi
previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione
consultiva
b) qualora il lavoratore ne faccia
richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi
Considerato che Il DPCM (Decreto del
Presidente del Consiglio” non ha modificato l’articolo 41 del D.Lgs 81/08
Tranne nei
casi dell’obbligo della visita medica per rientro al lavoro per motivi di
salute oltre i 60 giorni, il medico competente non ha alcun obbligo di
effettuare la visita medica con
formulazione di giudizi di idoneità, sia per il rientro al lavoro per la
riapertura delle aziende, sia per i lavoratori covid positivi che rientro al lavoro e sia per l’identificazione
dei lavoratori “Fragili”.
In merito
alle visite mediche dei lavoratori all’apertura delle aziende, dalle faq della regione Campania si evince che deve
essere attuata la seguente procedura,
il
Lavoratore consegna al Datore di lavoro l’autocertificazione di cui all’allegato
dell’Ordinanza Regionale, se non
emergono criticità così come dai punti specificarti nell’autocertificazione, il
dipendente può riprendere l’attività lavorativa senza visita medica, di contro,
se emergono una o più criticità , il datore di lavoro , comunica immediatamente
al medico competente le criticità, il medico competente ha l’obbligo di informare il lavoratore che
deve contattare il medico di medicina generale per l’eventuale isolamento e l’avvio
della procedura per l’effettuazione del tampone.
Quindi la
domanda nasce spontanea, a cosa potrebbe essere utile la visita medica al
rientro dei lavoratori covid positivi?
A parere
dello scrivente, l’utilità potrebbe essere quella nell’individuazione dei
lavoratori con esiti da covid che diventano “sensibili” ai rischi specifici
della mansione.
Per tale
condizione, il medico competente, può raccomandare al lavoratore di richiedere la visita medica
“straordinaria”, ai sensi dell’articolo 41, comma 2, lettera c, del D.lgs 81/08.