martedì 7 novembre 2017

Risultati Anonimi Collettivi

I risultati anonimi collettivi ( RAC) rappresentano l’atto conclusivo della sorveglianza sanitaria di gruppo così come i giudizi di idoneità rappresentano l’esito naturale degli esami clinici, biologici e strumentali  effettuati dai singoli lavoratori.  Nonostante l’utilità dei RAC, l’elaborazione degli stessi   è obbligatorio solo per le aziende con più di 15 dipendenti.
Infatti, l’art. 35 del D.Lgs.81/08 stabilisce che in occasione della riunione periodica, il medico competente,  comunica per iscritto i RAC , e fornisce  indicazioni sul significato di detti risultati al Datore di lavoro, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.   ( combinato disposto all’articolo 25, comma 1, lettera i)
Dato che i risultati dei RAC originano a valle delle visite mediche e degli accertamenti strumentali previsti dal protocollo di sorveglianza sanitaria,  e che il protocollo di sorveglianza sanitaria a sua volta  è redatto a valle  della valutazione dei rischi residui,  cioè dopo l’adozione delle misure preventive e protettive, un risultato alterato, è indice di misure non adeguate.
In questi casi il datore di lavoro,   dovrà necessariamente e obbligatoriamente revisionare la valutazione dei rischi.
Infatti l’articolo 29, comma , del D.Lgs.81/08, stabilisce che la  valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenziano la necessità.  
Anche l’articolo 185,  relativo alla sorveglianza sanitaria  degli agenti fisici,  l’articolo  229, commi 6 e 7, relativo alla sorveglianza sanitaria per esposizione a sostanze chimiche pericolose, l’articolo 242, commi 3 e 5, relativo alla sorveglianza sanitaria per esposti a cancerogeni e mutageni e l’articolo 279, commi 3 e 4, relativo alla sorveglianza sanitaria per esposti ad agenti biologici, stabiliscono che nel caso in cui la sorveglianza sanitaria rilevi in un lavoratore un’alterazione apprezzabile dello stato di salute correlata ai rischi lavorativi, il medico competente ne informa il lavoratore e, nel rispetto del segreto professionale il datore di lavoro che provvede a sottoporre a revisione la valutazione dei rischi.

L’utilità dei RAC si evidenzia anche per quanto stabilito dagli articoli 190, comma 1, lettera i ( valutazione rischio rumore), art. 202,  comma 5, lettera i ( valutazione rischio vibrazioni), art. 209, comma 4, lettera g ( valutazione rischio CEM), art. 218, comma 2, lettera h ( valutazione rischio ( valutazioni rischio ROA), art, 223, comma 1, lettera g ( valutazione rischio chimico), che stabiliscono  che uno degli elementi indispensabili per la valutazione dei rischi, sono le informazioni raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria.

Per i motivi di cui sopra, sono dell’opinione che anche nelle aziende con meno di 15 lavoratori anche se  non vi è obbligo esplicito di redigere i RAC, è buona cosa elaborarli ai fini della tutela della salute dei lavoratori. Attraverso i RAC ( o comunque una relazione sui risultati anonimi collettivi)  il medico competente mette in atto “un’azione di collaborazione alla valutazione dei rischi.

Elementi essenziali per la raccolta dei dati sanitari
Affinchè i RAC possono essere utili, è indispensabile che siano rispettati i seguenti  presupposti:
·      Il Protocollo di Sorveglianza Sanitaria deve essere adeguato alla valutazione dei rischi, che deve essere adeguata ai rischi presenti in azienda e di qualità. Gli accertamenti sanitari scelti dal medico competente devono essere i più sensibili e specifici applicabili come screening;
·      Va garantito il rispetto dei criteri e degli standard di qualità dell’esecuzione e dell’interpretazione degli esami  strumentali;
·      Devono essere utilizzati  questionari standardizzati e riproducibili
Struttura dei RAC
 I RAC possono essere composti da  due parti,  in una  parte sarà  riportato  il resoconto  delle attività del  medico competente nel corso  nell’anno (sopralluoghi, riunioni, partecipazione a programmi di informazione, formazione, rapporti con ASL, trasmissione documenti , numero visite effettuate numeri esami strumentali effettuati ecc), e nell’altra  parte saranno  riportati i dati dei risultati delle visite mediche e degli accertamenti sanitari supplementari alla visita medica.

In passato quando ho svolto l’attività di medico competente effettuavo una relazione nella quale erano riportate per ogni reparto e mansione le seguenti informazioni:
·      Numero di lavoratori visitati
·      Numero maschio e femmine
·      Anzianità lavorativa
·      Età media maschi e femmine
·      Tipologie di visite effettuate ( preventive, periodiche, cambio mansione ecc)
·      Numero di lavoratori non sottoposti a visita medica ( motivo)
·      Numero di giudizi di idoneità espressi  con la distinzione di tipologia prevista dalla normativa
·      Per ogni rischio, e dopo stratificazione di ogni livello di esposizione di rischio,  valutavo i  dati in base alla suddivisione di classi di età, classi di anzianità lavorativa, differenze di genere, differenze di razza. Nei casi in cui l’indicatore  era  influenzato da fattori di confondimento extraprofessionali come le abitudini voluttuarie effettuavo una stratificazione anche tenendo in considerazione tali fattori.
Per ogni mansione indicavo
·      la prevalenza di sintomi e segni clinici correlabili al rischio ( esempio SAP Lombare 1°, 2°, 3° grado ,  alterazione della funzionalità epatica ecc)
·      la prevalenza e la classificazione degli esami strumentali mirati al rischio
Inoltre riportavo il significato di tali risultati correlati con i rischi professionali.

Di seguito riporto alcuni riferimenti utili per classificare gli accertamenti sanitari che più frequentemente sono presenti nei protocolli di sorveglianza sanitaria  :
·      Per la classificazione degli esami audiometrici è possibile utilizzare la classificazione Merluzzi- Pira – Bosio;
·      Per la classificazione degli esami Spirometrici è possibile utilizzare il punteggio platino;
·      Per la classificazione dei risultati  del monitoraggio biologici è utile effettuare il confronto dei valori riscontrati nei lavoratori  con   gli indici di esposizione biologici dell’ACGIH , con i Valori Limite Biologici Europei , ai MAC e con  i  valori di riferimento della “popolazione generale” (SIVR) . Si potrebbe in questo caso fare una stratificazione dei risultati indicando la percentuale dei lavoratori  che presentano valori degli indicatori   simile a quella della popolazione generale, la percentuale dei lavoratori che presentano il  valore dell’indicatore superiore alla popolazione generale ma  al di sotto del 10% del Valore limite scelto ,  la percentuale dei lavoratori che presentano il valore dell’indicatore tra il 11% e il 50 %, la percentuale dei lavoratori che presentano il valore dell’indicatore tra il 51% e il valore limite scelto e la percentuale la percentuale dei lavoratori che presentano il valore dell’indicatore oltre il valore limite.

Per poter meglio effettuare le conclusioni e le valutazioni è necessario  comunque confrontare gli stessi dati con le relazioni precedenti.
Il confronto nel tempo, se eseguito, su dati sanitari rilevati in maniera corretta è standardizzata consente di paragonare nel tempo una determinata popolazione lavorativa con se stessa,   e individuare alterazioni precoci che possono rappresentare gli effetti di misure preventive e protettive non adeguate.

lunedì 6 novembre 2017

Protocollo di Sorveglianza Sanitaria




Definizione e Finalità
Il protocollo di sorveglianza sanitaria (PSS) è il documento attraverso il quale il medico competente stabilisce il “proprio piano di azione” per    tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Attraverso il PSS, il medico competente:

·      Mette in atto “una delle azioni” per collaborare sia alla valutazione dei rischi e sia alla stesura del documento di valutazione dei rischi;
·      Crea una base certa, esplicita e trasparente su cui può dialogare con gli organi di vigilanza, il Datore di lavoro, Il responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione, i tecnici che si occupano di valutare i rischi, il responsabile dei lavoratori per la sicurezza tecnici ecc;
  ·      Indica gli esami clinici, biologici e strumentali  mirati ai rischi, utili per la formulazione dei giudizi di idoneità;

Attraverso il PSS, il medico competente descrive   il modo con cui sarà attuata la prevenzione secondaria, indicherà di conseguenza una delle misure di prevenzione e protezione conseguenti alla valutazione dei rischi.

Tenendo in considerazione, l’articolo 28 comma 2, lettera b, del D.Lgs. 81/08 che stabilisce che:” il documento di valutazione dei rischi deve contenere “l’indicazione delle misure di prevenzione e protezione a seguito della valutazione dei rischi, e ritenuto che con il PSS il medico competente descrive un azione di prevenzione secondaria, ne consegue che il PSS    dovrà essere integrato nel documento di valutazione dei rischi. 

Tipologia
I protocolli di Sorveglianza Sanitaria possono essere di due tipi
·      Per mansione
·      Individuale
Per il primo tipo, il medico competente redige il piano sanitario per un gruppo omogeneo di lavoratori esposti tutti allo stesso rischio e alla stessa intensità. Tale documento sarà parte integrante del documento di valutazione dei rischi.
Per il secondo tipo, il medico competente nei casi di ipersuscettibilità per cause fisiopatologiche, e o legate all’età, redige il PSS specifico per il singolo lavoratore. Tale tipologia di PSS  sarà reperibile solo nella cartella sanitaria e di rischio, dove sono indicate le condizioni che giustificano le variazioni rispetto al protocollo generale.
Obblighi da rispettare
Il decreto Legislativo stabilisce i seguenti obblighi in merito alla pianificazione del piano sanitario
1.     Art. 25, comma 1, lettera b: “il medico competente programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati”
2.     Art. 39, comma 1: “L’attività di medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).  Indicazioni del Codice Etico ICOH nella scelta degli accertamenti sanitari ,: “  A) essi devono essere di reale giovamento sul piano della salute ( sensibilità, specificità, valore predittivo), B) bisogna tener in considerazione della loro invasività, scegliendo l’accertamento meno cruento , C)  bisogna tener conto dei costi economici e sociali per l’azienda e la collettività derivanti dal protocollo prescelto.
3.     Art. 41, comma 4.  Le visite mediche, comprendono gli esami clinici e  biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio e ritenuti necessari dal medico competente  mirati al rischio. Inoltre il comma 4 stabilisce che: nei casi e alle condizioni previste dall’ordinamento le visite…….sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.”
 Per accertamento mirato si intendono gli accertamenti che valutano lo stato/funzionalità degli organi bersaglio di rischio.  Cioè la dove vi è un rischio specifico valutato, vi deve essere l’accertamento mirato, se non vi è rischio specifico, non vi sarà alcun accertamento specifico, anzi l’effettuazione di tali esami in contrasto con quanto stabilito al comma 3 dell’articolo 41 del D.Lgs.81/08 “le visite mediche ……non possono essere effettuate, negli altri casi vietati dalla normativa vigente”.

Per quanto su descritto si evince che gli accertamenti scelti devono essere:
·      Utili a cogliere effetti precoci
·      Non invasivi
·      Sensibili e specifici
·      Standardizzati
·      Secondo quanto stabilito dalla normativa e indicati dalla letteratura scientifica aggiornata
·      In grado di fornire indicatori sanitari utili per la valutazione di gruppo.
·  Rapportati ai rischi individuati nella valutazione dei rischi, (piena corrispondenza tra i rischi individuati nel documento di valutazione dei rischi, tra quelli indicati nel protocollo sanitaria e in cartella sanitaria e di rischio.

Informazioni contenute nel Programma di Sorveglianza Sanitario Generale

Per quanto già scritto , così come già in passato ho redatto PSS,  penso che i”  campi minimi” da inserire   per ogni reparto/mansione  devono  essere :  rischi specifici, l’entità  del rischio, gli organi bersaglio, gli effetti precoci e le eventuali malattie in conseguenza dell’esposizione quali/quantitativa al rischio, i riferimenti normativi, gli accertamenti sanitari supplementari alla visita medica, la periodicità della visita medica e degli accertamenti sanitari rapportati all’entità del rischio, letteratura, linee guida, indirizzi scientifici che hanno guidato la scelta degli accertamenti sanitari.

Considerazioni personali sulla utilità dei PSS come azione di collaborazione alla Valutazione dei rischi e alla stesura del documento di valutazione dei rischi.

Sono dell’opinione che il PSS sia una delle azioni di collaborazione che il medico competente deve mettere in atto per tutelare  la salute dei lavoratori e per rispettare gli obblighi a suo carico. Spesso, le valutazioni dei rischi, terminano con un indice numerico, con una dizione del tipo “basso, medio alto, irrilevante per la salute ecc, oppure attraverso un colore del semaforo correlato al grado  di rischio, ma non indicano per quel tipo di rischio e per quella intensità di rischio, quali siano gli effetti sui lavoratori. Attraverso il PSS il medico competente ha l’occasione di fornire il suo contributo sanitario , contributo utile a definire a secondo dei rischi, dei livelli di rischio , del “tipo di lavoratore”,  sia i probabili   effetti  sulla salute, e sia  la  strategia che adotterà al fine di tutelare i lavoratori. 
Per tale motivo, il PSS trasforma    il documento   di  valutazione dei rischi da documento “Tecnico” a documento  “Tecnico-Sanitario”.

Di seguito è possibile effettuare il download di un modello di PSS.
Tale modello con opportune modifiche correlate al caso specifico, potrebbe essere utilizzato per la creazione di un documento rapido di consultazione a valle di una relazione sul programma di sorveglianza sanitaria

https://drive.google.com/file/d/0B0n8-Wpqm03uTTBNUW0zYVZiRmM/view?usp=sharing