mercoledì 7 dicembre 2016

Sorveglianza Sanitaria quando è Obbligatoria?

Di seguito in merito all’attivazione  della sorveglianza sanitaria si riportano, quanto stabilito dall'art.  41 del D.lgs. 81/08 e i casi previsti dalla normativa vigente

Art 41 "La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:
a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui
all’articolo 6;
b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi
lavorativi.

Considerando che la Commissione Consultiva non ha ancora emanato alcuna indicazione ed escludendo la lettera b, i casi previsti dalla normativa vigente che obbligano la sorveglianza sanitaria sono:
VDT, il lavoratore che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale,per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni .............
Rumore, art. 196  Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione. LEX = 85 dB(A) e ppeak = 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 μPa);
Vibrazioni mano braccio, art. 204= I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d’azione sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria (2,5 m/s2) Vibrazioni corpo intero, art 204 I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d’azione sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria ( 0,5 m/s2.)
Campi elettromagnetici,  Art. 211: “La sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma una volta l’anno o con periodicità inferiore decisa dal medico competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio di cui all’articolo 183, tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi trasmessi dal datore di lavoro. (tranne che per i campi magnetici statici la sorveglianza sanitaria è obbligatoria quando sono superati i valori stabiliti dalle raccomandazioni europee 1999/519 CE e/o D.P.C.M. 8 Luglio 2003
Radiazioni Ottiche  artificiali, Art. 218 =   La sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma una volta l’anno o con periodicità inferiore decisa dal medico competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio, tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi trasmessi dal datore di lavoro
Ultrasuoni, infrasuoni, atmosfere iperbariche , microclima, art. 185:  La sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti agli agenti fisici viene svolta secondo i principi generali di cui all’articolo 41, ed è effettuata dal medico competente sulla base dei  risultati  della valutazione del rischio che gli sono trasmessi dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione
movimentazione manuale di carichi e movimenti ripetuti degli arti superiori, art 168: Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta, sottopone i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all’ALLEGATO XXXIII.
Agenti chimici pericolosi, art. 229:  Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 224, comma 2 ( Rischio irrilevante per la salute), sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 i lavoratori esposti agli agenti chimici ……….
Cancerogeni e Mutageni, art. 242: I lavoratori per i quali la valutazione dei rischi  ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria
Amianto, i lavoratori addetti alle opere di manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica………., prima di essere adibiti allo svolgimento dei suddetti lavori e periodicamente, almeno una volta ogni tre anni, o con periodicità fissata dal medico competente, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria finalizzata anche a verificare la possibilità di indossare dispositivi di protezione respiratoria durante il lavoro
Agenti biologici,  Qualora l’esito della valutazione del rischio ne rilevi la necessità i lavoratori esposti ad agenti biologici sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41.
Radiazioni ionizzanti, ( Si applica il D.Lgs. 230/95 e s.m.i) art. 83  Il datore di lavoro deve provvedere ad assicurare mediante uno più medici la sorveglianza medica dei lavoratori esposti……………..Categoria A ogni 6 mesi ( medico Autorizzato) , Categoria B ogni 12 mesi ( medico competente
Accertamenti sanitari per la verifica di assenza di tossicodipendenza  o di assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope,   in lavoratori  addetti a mansioni che comportano  particolari rischi, per la sicurezza, l’incolumità  e la salute di terzi ( Intesa Stato Regione del  30 ottobre 2007
lavoro notturno (Decr. Leg.vo 532/99; Decr. Leg.vo 66/03;)
lavoro in ambiente confinato, (Decreto Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177)
lavori su impianti elettrici ad alta tensione, (Decreto Interministeriale del 4 febbraio 2011)
verifica, dei requisiti psico-fisici a cura del medico competente del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico (Decreto 15 giugno 2012 "Modifica al decreto 6 ottobre 2009")
settore sanità, esposti a rischio infortunistico ferite da taglio e da punta (Titolo x Bis, D.Lgs. 81/08)
lavoro nei cassoni ad aria compressa (art. 34 del Decr. Leg.vo 321/56)


Oltre ai rischi normati di cui ai precedenti punti, i lavoratori possono essere esposti ad altri rischi, ma per i quali la normativa non ha disciplinato  la sorveglianza sanitaria. Mi riferisco alle posture non congrue, alle posture erette prolungate, al  lavoro in altezza, allo stress lavoro correlato, alle temperature outdoor, alla radiazione solare, ai lavori in altezza …. ma questo è un altro capitolo……….

venerdì 2 dicembre 2016

Formaldeide: modalità di attivazione della Sorveglianza Sanitaria: Confronto indicazioni ASUR MARCHE con linee guida Regione Lombardia

Nel mese di Ottobre 2016 e Novembre 2016 sono stati prodotti due  documenti indirizzati alla tutela della salute dei lavoratori esposti a formaldeide, il primo documento è stato elaborato dal  Gruppo di Lavoro ASUR MARCHE che ai fini  dell’applicazione efficace della normativa ha fornito le prime indicazioni in merito a quando attivare la sorveglianza sanitaria ed istituire il registro degli esposti, il secondo documento prodotto dalla regione Lombardia  è indirizzato alla stima e alla gestione del rischio da esposizione a formaldeide. Anche le linee guida della regione Lombardia forniscono indicazioni in merito all’attivazione della sorveglianza sanitaria.
Confrontando i due documenti ci si rende conto che essi sono discordanti.
Prima di evidenziare le differenze è utile riportare quanto stabilisce la normativa in merito all’attivazione della sorveglianza sanitaria per gli agenti cancerogeni (dal 1° Gennaio la Formaldeide è classificata come cancerogeno di classe 1B)
L’articolo 242 del D.lgs. 81/08 ha stabilito che quando la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute dei lavoratori, essi sono sottoposti a sorveglianza sanitaria. Resta comunque il fatto che i lavoratori  non soggetti a sorveglianza sanitaria  hanno la possibilità di richiedere la “visita medica straordinaria” al medico competente secondo quanto previsto dall’articolo 41 comma 1 , lettera b del D.l.gs 81/08 .
Il documento elaborato dal gruppo di lavoro ASUR Marche  riporta la possibilità di utilizzare  due criteri per l’attivazione della sorveglianza sanitaria e dell’istituzione del registro degli esposti correlati all’utilizzo continuo e all’utilizzo “sporadico” della formaldeide.
Gli autori, comunque evidenziano che i criteri individuati si riferiscono al superamento  di “valori soglia” che non devono essere utilizzati ai fini di una  valutazione discriminata tra  “pericolo presente” e “pericolo non presente” ma devono essere utilizzati a scopo pratico per attivare la sorveglianza sanitaria e l’istituzione del registro degli esposti.
Criterio A   indirizzato ai lavoratori che sono esposti continuamente alla formaldeide:
Sono da considerare “professionalmente esposti”, ai fini dell'applicazione degli artt. 242 e 243 del Dlgs 81/08, i lavoratori la cui esposizione media a formaldeide, ponderata “sul lungo periodo” (annuale o di estensione ancora maggiore), verificatasi in occasione e per motivi di lavoro, ecceda il valore di 40 μg/m3 ( 0,04 mg /m3).

Criterio B per Esposizioni non continuative- esposizioni di picco

Sono da considerare “professionalmente esposti”, ai fini dell'applicazione degli artt. 242 e 243 del Dlgs 81/08,i lavoratori le cui esposizioni a formaldeide, verificatesi in occasione e per motivi di lavoro:
si verifichino con una frequenza che superi il valore di 60 (sessanta) ore all'anno e/o per più di 4 (quattro) ore ad intervento e/o per più di 2 (due) interventi “esposti” al mese, assunti come limiti superati i quali non è più applicabile il concetto di “esposizione sporadica” e/o superino anche una sola volta il valore di picco di 100 μg/m3 assunto come limite superato il quale un'esposizione a formaldeide, pur di breve durata (non più di 15') non può più essere considerata  di debole intensità”

Inoltre il documento indica che la sorveglianza sanitaria e l’istituzione del registro degli esposti devono essere attivati anche nei casi in cui ci siano condizioni di micro-poliesposizioni ad agenti cancerogeni quali si sono verificate e si verificano, ad esempio, nei laboratori di analisi  a causa  della possibilità di effetti sinergici tra agenti diversi; potrà perciò accadere, in tali contesti, che vada considerato “professionalmente esposto” anche un lavoratore che venga a contatto con numerosi agenti, pur con esposizioni sporadiche e di bassa intensità (ESEDI) a ciascuno di essi.

Le linee Guida della regione Lombardia di contro considerano lavoratori “potenzialmente”  esposti tutti i lavoratori che svolgono attività nelle quali la formaldeide è presente come materia prima, impurezza e/o prodotto secondario di lavorazione.

Tali linee guida individuando   i seguenti tre valori soglia

· 0,369 mg/m3 OEL- TWA ( 369 μg/m3:) valore limite da non superare. Il valore risulta da un documento-bozza elaborato dallo SCOEL  e pubblicato il 17/11/2015.  Tale valore viene indicato e ritenuto efficace per tutti gli effetti, inclusi quelli cancerogeni.

· 0,184 mg/m3: Livello di azione

· 0,1 mg/m3: valore di riferimento  (OMS, valore di riferimento per la popolazione (aria ambiente outdoor)

propongono di effettuare un monitoraggio ambientale secondo gli indirizzi della  norma UNI EN 689/97 e UNI EN 482/98.

Successivamente alle risultanze del monitoraggio indicano l’effettuazione di successivi monitoraggi ambientali secondo il seguente schema:

· Concentrazione  di formaldeide aerodispersa inferiore a 0,1 mg/m3 effettuare misurazioni triennali

· Concentrazione di formaldeide aerodispersa compresa tra 0,1 mg/m3 e 0,184 mg/m3: l’intervallo
        temporale per il monitoraggio dell’esposizione è pari a 32 settimane
· Concentrazione di formaldeide aerodispersa compresa tra 0,184 mg/m 3  e  0,369 mg/m3  l’intervallo
temporale per il monitoraggio dell’esposizione è pari a 16 settimane

· A concentrazione di formaldeide aerodispersa > 0,369 mg/m3 si considerano i lavoratori esposti

Quindi secondo la proposta delle linee guida della Lombardia, tenendo conto di quanto stabilisce la normativa in merito all’attivazione della sorveglianza sanitaria, cioè attivarla  nei casi in cui dalla  valutazione dei rischi si evince un rischio per la salute dei lavoratori  essa deve essere attivata solo nei casi del superamento del  limite di 0,369 mg/m3.

Di contro il gruppo di lavoro ASUR della regione Marche propone di attivare la sorveglianza sanitaria quando la concentrazione di formaldeide è superiore ai 40 μg/m3 ,evidenziando che tale valore ha solo una valenza pratica e non di discriminazione tra "pericoloso e non pericoloso".

I due documenti concordano nei punti in cui bisogna verificare la possibilità di :
· eliminare  alla fonte la sostanza,
· nei casi in cui non è possibile eliminare dal ciclo produttivo la sostanza,   verificare la possibilità dell’utilizzo della formaldeide  in sistemi di lavorazione a “cicli chiusi”
·  nei casi dove non è possibile utilizzare “cicli chiusi”  attuare tutte quelle misure tecniche, organizzative e procedurali volte a ridurre al minimo sia il numero dei lavoratori esposti e sia il livello di esposizione.
La sorveglianza sanitaria e l’istituzione del registro degli esposti avviene a valle delle misure preventive e protettive adottate.