Cosa cambia per gli adempimenti medico-legali delle malattie professionali successivamente all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 14 Settembre 2015, n 151?
L’articolo 21 modifica il comma 7 dell’articolo 53 del testo unico delle malattie professionali nel seguente modo......
....«Qualunque medico presti la prima assistenza a
un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale e' obbligato a rilasciare
certificato ai fini degli obblighi di denuncia di cui al presente articolo e a trasmetterlo esclusivamente
per via telematica all'Istituto assicuratore.
Prima del decreto legislativo del 14
Settembre 201%, n 151, il medico consegnava il certificato di malattia
professionale al lavoratore, quest’ultimo aveva 15 giorni di tempo
per trasmetterlo al datore di lavoro ,
il datore di lavoro aveva
l’obbligo di effettuare entro 5 giorni la denuncia di malattia
professionale per via telematica
all’INAIL.
IL CERTIFICATO MEDICO DI MALATTIA
PROFESSIONALE ai sensi dell’articolo 53 del testo unico ha finalità assicurativo-previdenziali,
Si riportano di seguito gli altri
obblighi a carico del medico e degli altri professionisti che hanno “partecipato” alla diagnosi di malattia
professionale
· Denuncia di malattia professionale, articolo 139 del testo unico delle
malattie professionali e dell’articolo
10 D.Lgs. 38/2000 (ha valore conoscitivo-epidemiologico con precise finalità
preventive)
· Referto, articolo 365 del codice penale, (Lo
scopo del referto è quello di segnalare un episodio su cui l’autorità giudiziaria
deve indagare per ricercare eventuali responsabilità penali)
Cosa evinco dall’articolo 21……
Prima dell’entrata in vigore del D.Lgs
14 Settembre 2015, n. 151, il lavoratore aveva la facoltà di decidere se
consegnare o non consegnare il certificato medico al datore di lavoro, il medico certificatore, tranne nei casi in cui il lavoratore
rilasciava delega non aveva alcun
obbligo di trasmettere tale certificato all’INAIL , oggi tale condizione non è
possibile, il medico certificatore è obbligato a trasmettere la denuncia per
via telematica attraverso il portale dell’INAIL.
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