domenica 27 settembre 2015

Cambiamenti medico-legali delle malattie professionali


Cosa cambia per gli adempimenti medico-legali delle malattie professionali successivamente all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 14 Settembre 2015, n 151?

 Basta leggere l'articolo 21.......
L’articolo 21  modifica il comma 7 dell’articolo 53 del testo unico delle malattie professionali nel seguente modo......

....«Qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale e' obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia di cui al presente articolo e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all'Istituto assicuratore.

Prima del decreto legislativo del 14 Settembre 201%, n 151, il medico consegnava il certificato di malattia professionale al lavoratore, quest’ultimo aveva 15 giorni  di tempo  per trasmetterlo al datore di lavoro ,  il datore di lavoro  aveva l’obbligo di  effettuare  entro 5 giorni la denuncia di malattia professionale  per via telematica all’INAIL.

IL CERTIFICATO MEDICO DI MALATTIA PROFESSIONALE  ai sensi dell’articolo 53 del testo unico ha finalità assicurativo-previdenziali,

Si riportano di seguito gli altri obblighi a carico del medico e degli altri professionisti che hanno  “partecipato” alla diagnosi di malattia professionale
·      Denuncia di malattia professionale, articolo 139 del testo unico delle malattie professionali e  dell’articolo 10 D.Lgs. 38/2000 (ha valore conoscitivo-epidemiologico con precise finalità preventive)
·      Referto, articolo 365 del codice penale, (Lo scopo del referto è quello di segnalare un episodio su cui l’autorità giudiziaria deve indagare per ricercare eventuali responsabilità penali)

Cosa evinco dall’articolo 21……

Prima dell’entrata in vigore del D.Lgs 14 Settembre 2015, n. 151, il lavoratore aveva la facoltà di decidere se consegnare o non consegnare il certificato medico al datore di lavoro,  il medico certificatore,  tranne nei casi in cui il lavoratore rilasciava delega  non aveva alcun obbligo di trasmettere tale certificato all’INAIL , oggi tale condizione non è possibile, il medico certificatore è obbligato a trasmettere la denuncia per via telematica attraverso il portale dell’INAIL.

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