Nell'ultimo periodo nei forum dei medici competenti si è molto discusso sulle conseguenze della non presenza degli stessi nell'elenco nazionale.
Riporto di seguito una personale interpretazione.
La risposta al dubbio è fornita dal comma 3, dell' art. 38, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. che stabilisce quanto segue, “per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni". I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70% del totale nella disciplina medicina del lavoro e sicurezza negli ambienti di lavoro.
Quindi i medici competenti che non abbiano conseguito i relativi crediti ECM non posseggono i requisiti per poter svolgere le funzioni di medico competente
Interessante per i medici liberi professionisti la determina della commissione Nazionale ECM del 17/02/2013 che "stabilisce" la possibilità di AUTOAPPRENDIMENTO derivante da attività di lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie con non preparati e distribuiti da provider accreditati ECM e privi di valutazione dell'apprendimento con il limite del 10% dell'obbligo formativo individuale triennale ( massimo 15 crediti nel triennio)
al seguente link sono riportate le Condizioni per l'esonero ed esenzione dall'obbligo.
http://www.ordinemedici.al.it/index.php/ecm/710-02-2014-aggiornamento-vademecum-e-c-m-alla-luce-dell-accordo-stato-regioni-del-19-04-2012-e-della-determina-della-commissione-naz-le-ecm-del-17-07-2013-pubblicata-il-06-09-2013
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