martedì 26 maggio 2015

Cancellazione dall'elenco Nazionale dei Medici Competenti cosa succede?, è possibili un autoapprendimento senza provider?


Nell'ultimo periodo nei  forum dei medici competenti si è molto discusso sulle conseguenze della non presenza degli stessi nell'elenco nazionale.
Riporto di seguito una personale interpretazione.
La risposta al dubbio è fornita dal comma 3, dell' art. 38, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..  che  stabilisce quanto segue, “per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni".  I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70% del totale nella disciplina medicina del lavoro e sicurezza negli ambienti di lavoro.
Quindi i  medici competenti che non abbiano conseguito i relativi crediti ECM non posseggono i requisiti per poter svolgere le funzioni di medico competente
 
Interessante per i medici liberi professionisti la determina della commissione Nazionale ECM del 17/02/2013 che "stabilisce" la possibilità di AUTOAPPRENDIMENTO  derivante da attività di lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie con non preparati e distribuiti da provider accreditati ECM e privi di valutazione dell'apprendimento con il limite del 10% dell'obbligo formativo individuale triennale ( massimo 15 crediti nel triennio)
 
al seguente link sono riportate le Condizioni per l'esonero ed esenzione dall'obbligo.

http://www.ordinemedici.al.it/index.php/ecm/710-02-2014-aggiornamento-vademecum-e-c-m-alla-luce-dell-accordo-stato-regioni-del-19-04-2012-e-della-determina-della-commissione-naz-le-ecm-del-17-07-2013-pubblicata-il-06-09-2013

lunedì 25 maggio 2015

Tanti anni pochi cambiamenti tranne......

In merito alla valutazione dei rischi e alle difficoltà che i medici competenti affrontano ogni giorno, riporto una parte di un post  che scrissi 8 anni fà sul sito medicocompetente.it. Rileggendolo ho notato che nonostante sia trascorso molto  tempo, il problema non  è ancora risolto...........
......L'attività del medico competente non è limitata solo alla visita medica,  ma inizia con la presa visione del documento di valutazione dei rischi .
Ho scritto "presa visione" perché il medico competente spesso viene nominato dopo che è stato redatto il DVR, in  realtà il medico competente deve  COLLABORARE  ALLA VDR e alla stesura del Documento di valutazione dei rischi).
 Dall' esperienza maturata in 10 anni di  Vigilanza ma anche dall'attività di medico competente e di discussioni avute  con altri colleghi medici competenti,  devo dire con rammarico che molte valutazione dei rischi  non corrispondono alla realtà presente nei luoghi di lavoro.  Spesso nel Documento di Valutazione dei rischi non è descritto il ciclo tecnologico, o se  descritto è solo accennato, manca un elenco dei lavoratori, non è presente un mansionario dettagliato, mancano le schede dati di sicurezza degli agenti chimici utilizzati, o se presenti sono in diverse lingue tranne l'italiano e non aggiornate, quasi mai risulta effettuata la valutazione dei rischi per maschi e femmine, per donne in gravidanza, per differenze di età, di razza e per  gli "ipersuscettibili", i criteri  di valutazione dei rischi "scelti" dal Datore di Lavoro  non sempre possono essere utilizzati  per la realtà aziendale specifica  , manca un taglio sanitario ecc..
Una valutazione dei rischi carente di informazioni o con informazioni non precise non permette al medico competente di svolgere " bene" il suo ruolo  in azienda, anzi tutta la sua attività potrebbe essere sbagliata. 
 C'è da chiedersi perché dopo tanti anni  tutto è rimasto invariato  tranne l'aumento delle  sanzioni a carico dei medici competenti?
Quali azioni devono essere messe in atto per cambiare lo stato dei fatti? 
Visto che il prossimo 25 Giugno , durante l'evento organizzato dall'ASMECO, si troveranno nella stessa sede i Direttori delle  2 scuole di specializzazione in Medicina del Lavoro della Campania, Medici appartenenti agli organi di vigilanza, Tecnici della Prevenzione e Medici competenti, potrebbe essere    l'occasione giusta per  discutere e trovare la soluzione al problema della valutazione dei rischi ?
 
 
 
 

sabato 23 maggio 2015

Visite mediche, HIV e discriminazione nei luoghi di lavoro

Il medico competente, nel tutelare la salute degli  gli operatori sanitari  delle strutture pubbliche  e private  contro il rischio biologico, spesso si pone il dubbio se effettuare indagini per la verifica di una sieropositività per HIV.   Il dubbio nasce dall'applicazione della lettera c, del comma 3 del D.Lgs.81/08 che stabilisce "che nei casi vietati dalla normativa vigente non è possibile effettuare visite di sorveglianza sanitaria.
Tenendo in considerazione la legge n. 135 del 1990, che allo scopo di  evitare discriminazioni nonché violazioni di riservatezza sullo stato di sieropositività per HIV,  stabilisce il  divieto al Datore di Lavoro di  svolgere indagini volte ad accertare lo stato di sieropositività dei dipendenti,  il protocollo di sorveglianza sanitaria elaborato dai  medici competenti non dovrebbe  contenere alcun accertamento per la verifica di una condizione di sieropositività per HIV
Il dubbio sembra risolto, ma non è così, infatti la sentenza n. 218 del 2 Giugno 1994 della corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge n. 135 del 1990 negli articoli che escludono gli accertamenti sanitari per verificare l'assenza di sieropositività all'infezione da HIV per l'espletamento di attività comportanti rischio per la salute di terzi.
Quindi per alcuni operatori sanitari ( es. chirurghi che operano in prima persona) sembra possibile verificare l'assenza di sieropositività all'infezione da HIV.
I   Ministeri  della salute e del lavoro attraverso la circolare  del 12 Aprile 2013   hanno fornito ulteriori informazioni  molto utili per risolvere il problema.
La circolare oltre a tenere in considerazione  tutta la normativa specifica sull'argomento tiene conto anche   quanto   dichiarato  dalla Commissione Nazionale AIDS in merito all'abbattimento del 96% del livello di contagiosità da parte dei farmaci retrovirali, (aspetto importante per quanto riguarda l'infettività verso terzi), e quanto raccomandato   dalla Conferenza Generale dell'OIL n. 200 del 2010 in merito al fatto che a  nessun lavoratore deve essere richiesto di effettuare il test HIV o di rilevare il proprio stato sierologico ma che la prevenzione della trasmissione dell'HIV deve essere una misura prioritaria.
 
Per le visite mediche preventive in fase pre-assuntiva la circolare fornisce l'indicazione che  non trova valida alcuna motivazione l'esecuzione del test per accertare una condizione di siero-negatività, dal momento che in ogni caso una siero-positività non può costituire motivo di discriminazione  nell'accesso al lavoro.
 
Per le visite mediche preventive e periodiche la circolare ha fornito la seguente indicazione: " dove la valutazione dei rischi ha evidenziato un elevato  rischio di contrarre l'infezione da Hiv, nel predisporre il protocollo di sorveglianza sanitaria per tale rischio, il medico competente adottando criteri rispondenti a indirizzi scientifici più avanzati, dovrà prevedere la necessità o meno di effettuare il monitoraggio individuale , fermo restando l'obbligo di fornire al lavoratore, informazioni sul significato della sorveglianza sanitaria e sulla necessità di sottoporsi al test."
 
Considerazione personale: Mi chiedo fermo restando che una eventuale siero positività non deve essere motivo di discriminazione nell'accesso al lavoro, in "casi selezionati" tenendo conto della valutazione del rischio, del grado di rischio per terzi, e che grazie ai farmaci si riduce del 96% l'infettività,  non sarebbe utile effettuare tali test durante le visite preventive in fase pre-assuntiva, preventive e periodiche?. A parere dello scrivente fermo restando il consenso informato, sia per fini preventivi ( eventuale profilassi  con farmaci) che per fini medico legali, tale test deve essere effettuato nei casi di infortunio biologico.
Al seguente Link è possibile leggere la circolare del Ministero del Lavoro e della Salute.
 
 
 

martedì 19 maggio 2015

SI RINNOVA L'APPUNTAMENTO DELL'ASMECO

Il mese di Giugno, è diventato un appuntamento fisso per i medici competenti campani. Infatti anche quest'anno l'ASMECO ha organizzato una giornata di formazione e discussione per  i vari attori che tutelano la salute dei lavoratori.
Il prossimo 25 Giugno presso la sala convegni del Real Belvedere di S. Leucio ( CE), in memoria di Salvatore Fragomeno, medici competenti, funzionari delle ASL e "valutatori" dei rischi per la salute dei lavoratori si incontreranno per discutere sulla tutela della salute dei lavoratori outdoor.
Varie sono le cause che hanno indirizzato l'ASMECO ad organizzare una giornata di studio dedicata ai lavoratori outdoor. Una di queste cause è da attribuire all'alto numero di lavoratori che svolgono la loro attività all'aperto, infatti i dati di letteratura riportano che  che circa 6 milioni sono i lavoratori  svolgono la loro attività all'aperto, tra essi ci sono: gli agricoltori, i pescatori, gli  addetti alla manutenzione stradale, gli addetti all'edilizia , gli operatori ecologici, i  vigili urbani,  i boscaioli, i portalettere ecc.
Un' altra causa è quella della particolarità dei rischi cui  i lavoratori possono essere esposti e tra i quali annoveriamo i seguenti:
chimico ( inquinanti fotochimici, Particolato urbano)
allergeni
biologico
movimentazione manuale dei carichi,
fisici ( rumore, vibrazioni, condizioni metereologiche sfavorevoli, radiazioni solari)
stress lavoro correlato
Da non trascurare l'effetto sinergico di più rischi che agiscono sul medesimo organo critico, es. la contemporanea esposizione agli idrocarburi policiclici aromatici e le radiazioni solari per l'epitelioma.
Tra i vari attori che tutelano la salute dei lavoratori, il medico competente riveste un ruolo centrale , attraverso la collaborazione alla valutazione dei rischi ,  il medico competente acquisisce tutte le informazioni utili per una attività di sorveglianza sanitaria di qualità.
 L'ASMECO ha organizzato l'evento dando un taglio pratico e utile per tutti i partecipanti.
al seguente link è possibile effettuare il download della locandina e della scheda di iscrizione
www.asmeco.org