Segnalazioni, registro esposti e valutazione dell’esposizione dopo il 21 dicembre 2029
Le recenti modifiche alla normativa sull’amianto non introducono semplici aggiustamenti tecnici, ma incidono in modo diretto sull’attività del medico competente, rafforzandone il ruolo nella prevenzione, nella sorveglianza sanitaria e nella tracciabilità delle esposizioni e delle patologie lavoro-correlate. Il punto di partenza resta l’articolo 244 del D.Lgs. 81/08, che costituisce il perno dell’intero sistema.
Articolo 244 quando il sospetto clinico diventa tutela
L’articolo 244 disciplina la registrazione dei tumori di sospetta origine professionale.
Il concetto chiave è “sospetta”: non è richiesta la certezza del nesso causale, ma la plausibilità del collegamento con l’attività lavorativa.
Per il medico competente questo significa che:
- l’anamnesi lavorativa ha valore centrale;
- il sospetto clinico attiva obblighi di segnalazione;
- la prevenzione si estende nel tempo, anche dopo la cessazione dell’esposizione.
Amianto: tutte le patologie ufficialmente riconosciute
Con l’aggiornamento dell’Allegato XLIII-ter, la normativa individua in modo esplicito le malattie professionali correlate all’amianto, che comprendono:
- asbestosi
- mesotelioma
- carcinoma del polmone
- carcinoma gastrointestinale
- carcinoma della laringe
- carcinoma dell’ovaio
- malattie pleuriche non maligne
Ogni diagnosi riconducibile a queste patologie, in presenza di una storia di esposizione lavorativa anche remota, rientra nel perimetro di tutela e di registrazione previsto dall’art. 244. ( INAIL per tramite COR)
Esposizioni sporadiche e di debole intensità: cosa è cambiato
Le attività definite “sporadiche e di debole intensità” non sono cambiate nella sostanza, ma è cambiato l’effetto giuridico della deroga.
Oggi, anche in questi casi:
- restano applicabili le misure specifiche di prevenzione;
- resta la sorveglianza sanitaria;
- resta l’iscrizione nel registro degli esposti.
La bassa intensità dell’esposizione non esclude più la tracciabilità sanitaria.
Sorveglianza sanitaria e registro degli esposti: il vero cambio di paradigma
La sorveglianza sanitaria rimane invariata nei contenuti, ma cambia in modo sostanziale il presupposto che attiva il registro degli esposti.
Prima della modifica
Il registro degli esposti era obbligatorio solo quando nonostante le misure di prevenzione e l’uso dei DPI delle vie respiratorie, l’esposizione risultava superiore a:
- 1/10 del valore limite riferito all’aria filtrata dal DPI,
criterio utilizzato come riferimento transitorio.
Questo legava l’obbligo di registrazione al superamento di una soglia quantitativa.
Oggi
Il registro degli esposti è direttamente collegato ai lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria ex art. 259:
- non è più richiesto il superamento del criterio dell’1/10;
- è sufficiente che il lavoratore sia addetto ad attività con rischio di esposizione o manipolazione di materiali contenenti amianto.
Si passa quindi da una logica di soglia a una logica di rischio lavorativo.
Per il medico competente questo rafforza il ruolo di:
- identificazione dei lavoratori a rischio;
- custodia della memoria espositiva;
- tutela sanitaria nel lungo periodo.
Valore limite di esposizione: cosa cambia dopo il 21 dicembre 2029
Un ultimo punto cruciale riguarda il valore limite di esposizione professionale.
Dopo il 21 dicembre 2029, il valore limite rimane numericamente invariato, ma cambia il criterio di valutazione dell’esposizione.
In particolare
- prima, la valutazione considerava fibre con diametro ≥ 1 micrometro;
- dal 21 dicembre 2029, nella valutazione devono essere incluse anche le fibre con diametro inferiore a 0,2 micrometri.
- misurazioni più sensibili;
- maggiore capacità di intercettare esposizioni prima non rilevate;
- necessità di una lettura più prudente dei dati ambientali.
Per il medico competente significa integrare i dati tecnici con una valutazione clinica ancora più attenta.
Il messaggio finale per i medici competenti
La normativa sull’amianto oggi affida al medico competente un ruolo centrale:
non solo verificare l’idoneità, ma intercettare il rischio, documentarlo e seguirlo nel tempo, anche quando l’esposizione è bassa o remota.
Un’evoluzione che rafforza la responsabilità professionale e valorizza la competenza clinica e preventiva.
In pratica:
Il datore di lavoro deve:
- istituire e aggiornare il registro degli esposti;
- garantire la sorveglianza sanitaria ai lavoratori esposti;
- conservare e trasmettere i dati secondo le modalità previste.
Il medico competente deve:
- ricostruire un’anamnesi lavorativa accurata anche per esposizioni remote;
- svolgere la sorveglianza sanitaria secondo scienza e coscienza;
- intercettare e segnalare le patologie amianto-correlate;
- contribuire ai flussi informativi verso INAIL tramite COR;
- integrare i dati ambientali con la valutazione clinica,
La nuova disciplina sull’amianto non sposta responsabilità, ma le chiarisce e le rafforza:
il datore di lavoro governa gli obblighi organizzativi,
il medico competente garantisce qualità clinica, prevenzione e memoria sanitaria.
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