domenica 29 gennaio 2023

Valutazione dei Rischi incompleta?


L’obiettivo del messaggio è quello di stimolare il lettore a riflettere sulla completezza delle informazioni in merito ai rischi per la salute  descritti nei documenti di valutazione dei rischi.

Nel corso degli anni tenendo in considerazione le definizioni di  valutazione dei rischi, rischio, salute, danno, malattia e  considerando quanto stabilito dall’art, 25 comma 1, lettera b , e dall’articolo 41, comma 4, del D.Lgs. 81/08  ho evinto che i documenti di valutazione dei rischi  spesso non sono completi in merito alle informazioni sui rischi per la salute.

Per comodità di lettura riporto di seguito le definizioni:

Valutazione dei rischi:  “valutazione globale e documentata  di tutti i rischi per la salute…………….” (art. 2 del Decreto Legislativo 81/08)

Salute: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o infermità

Rischio: probabilità  di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure dalla loro combinazione

Danno Biologico : Per danno biologico  si intende una modificazione peggiorativa della sua entità psico-fisica 

Determinanti del danno: Azione lesiva: è rappresentata dall'incontro fra l'agente dannoso e l'organismo

Lesione: è l'alterazione dell'integrità somatica e psichica della persona, dovuta al processo morboso in atto

Malattia: è un processo morboso causato da un agente lesivo, che comprende sia le modificazioni organiche quanto le compromissioni funzionali.

Dalle definizioni di cui ai punti precedenti si evince che le possibili alterazioni funzionali e/o organiche di un organo rappresentano un danno alla salute, quindi le domande nascono spontanee: 

E’ incompleto in merito alla   valutazione dei rischi per la salute un documento di valutazione dei rischi  che  identifica e valuta  solo  gli agenti lesivi ma non descrive i possibili  effetti dannosi sugli organi critici? 

Se i danni alla salute sono stati descritti dal tecnico e non sono corrispondenti ai rischi , il medico competente ha l'obbligo di informare il datore di lavoro della non correttezza delle informazioni?  

Se  le visite mediche, comprendono gli esami clinici , biologici e indagini mirate al rischio ,  la scelta di tali accertamenti sanitari devono essere   correlati ai potenziali danni funzionali e/o organici? Di conseguenza ai fini della trasparenza,   completezza delle  informazioni  a terzi, e a completamento della  valutazione dei rischi    devono essere esplicitati attraverso un documento sanitario i  possibili danni agli organi critici?