martedì 7 marzo 2017

Sorveglianza Sanitaria per effetto combinato tra Rumore, Sostanze Ototossiche e Vibrazioni

In merito alla valutazione degli  effetti sulla salute e la sicurezza dei lavoratori esposti al rischio rumore, la normativa stabilisce che tali effetti devono essere valutati tenendo conto tra l’altro, anche della  combinazione del rumore con le sostanze ototossiche e le vibrazioni.
Tale obbligo scaturisce dai dati di letteratura che hanno dimostrato su cavie o sull’uomo l’effetto combinato del rumore , degli agenti ototossici e delle vibrazioni sull’organo del corti.  Nello specifico è stato dimostrato  un innalzamento della soglia uditiva di circa 20 dBA su cavie con esposizione combinata rispetto   alle cavie che non avevano un’esposizione combinata. In altri casi è stato dimostrato un ipoacusia neurosensoriale bilaterale.
L’argomento è stato  stato  affrontato più volte dalla comunità scientifica e per tale motivo, sono state redatte  linee guida o atti di indirizzo in merito, come le linee guida della SIMLII, le Linee Guida del Piemonte le Linee Guida dell’Emilia Romagna e il documento dell’Agenzia Europea per la sicurezza e salute sul lavoro.
Le sostanze occupazionali classificate ototossiche sono le seguenti:
·      Toluene, Stirene, Xilene, Acido Cianidrico, Etilbenzene,  Esano, Disolfuro di Carbonio,     Piombo, Ossido di Carbonio, Manganese, Paraquat, platino, cadmio, mercurio
Le vibrazioni classificate dannose per l’organo del corti sono sia le vibrazioni trasmesse al corpo intero e sia quelle trasmesse al sistema mano-braccio.

Purtroppo allo stato attuale, sia per le sostanze ototossiche e sia per le vibrazioni non  sono disponibili le relazioni quantitative esatte fra dosi e reazioni , inoltre non  sono presenti dati che correlano il livello di rischio delle sostanze ototossiche e vibrazioni con il livello di rischio del rumore.

Ai fini preventivi e di interesse del medico competente, anche in assenza di dati  scientifici  sul binomio dose-danno , gli “esperti” consigliano di abbassare i valori che fanno scattare un’azione di sorveglianza sanitaria (in esami audiometrici) di 5 dBA per le esposizioni combinate.
In particolare
La Regione Emilia Romagna si è espressa come di seguito  riportato in tabella:
RUMORE E SOSTANZE OTOTOSSICHE
(rapporto tra la concentrazione dell’agente chimico a cui è esposto il lavoratore e il TLV

Cesp/TLV
Visita media e Audiometria
Tra 1 e 0,5
80 dBA
Tra 0,5 e 0,1
83 dBA
<0,1

RUMORE E VIBRAZIONI
HAV
WBV
Visita medica e audiometria
Tra 5 e 2,5 m/sec2
Tra 1 e  0,5 m/sec2
80 dBA
Tra 2,5 e 1 m/sec2
Tra 0,5 e 0,25 m/sec2
83 dBA
< 1 m/sec2
< 0,25 m/sec2


Regione Piemonte
Livello di rumore tra 80-85 dBA e coesposizione a sostanze ototossiche  o vibrazioni , effettuare la sorveglianza sanitaria a periodicità biennale ( dopo i primi 5 anni, nei primi 5 anni effettuare la sorveglianza sanitaria con periodicità annuale)
Tenuto conto dell’assenza  di dati di letteratura consolidati  le linee guida del Piemonte raccomandano  di  fare riferimento all’ACGIH (2006) che indica l’opportunità di eseguire controlli audiometrici per valori di esposizione superiori al 20 % del TLV.
Qualora il rischio chimico sia stato valutato con il metodo della stima e pertanto in assenza di misure strumentali, si dovrà prendere in considerazione una esposizione con una stima del rischio superiore al concetto di irrilevante per la salute. 



E’ possibile effettuare il download dei documenti ai seguenti link

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