In merito alla valutazione degli effetti sulla salute e la sicurezza dei
lavoratori esposti al rischio rumore, la normativa stabilisce che tali effetti
devono essere valutati tenendo conto tra l’altro, anche della combinazione del rumore con le sostanze ototossiche
e le vibrazioni.
Tale obbligo scaturisce dai dati di letteratura che
hanno dimostrato su cavie o sull’uomo l’effetto combinato del rumore , degli
agenti ototossici e delle vibrazioni sull’organo del corti. Nello specifico è stato
dimostrato un innalzamento della soglia
uditiva di circa 20 dBA su cavie con esposizione combinata rispetto alle cavie che non avevano un’esposizione
combinata. In altri casi è stato dimostrato un ipoacusia neurosensoriale bilaterale.
L’argomento è stato
stato affrontato più volte dalla
comunità scientifica e per tale motivo, sono state redatte linee guida o atti di indirizzo in merito, come
le linee guida della SIMLII, le Linee Guida del Piemonte le Linee Guida
dell’Emilia Romagna e il documento dell’Agenzia Europea per la sicurezza e
salute sul lavoro.
Le sostanze occupazionali classificate
ototossiche sono le seguenti:
·
Toluene, Stirene, Xilene, Acido Cianidrico,
Etilbenzene, Esano, Disolfuro di
Carbonio, Piombo, Ossido di Carbonio, Manganese, Paraquat, platino, cadmio,
mercurio
Le vibrazioni classificate dannose per l’organo del
corti sono sia le vibrazioni trasmesse al corpo intero e sia quelle trasmesse
al sistema mano-braccio.
Purtroppo allo stato attuale, sia per le sostanze ototossiche e sia per le vibrazioni non sono disponibili le
relazioni quantitative esatte fra dosi e reazioni , inoltre non sono presenti dati che correlano il livello di
rischio delle sostanze ototossiche e vibrazioni con il livello di rischio del rumore.
Ai fini preventivi e di interesse del medico
competente, anche in assenza di dati
scientifici sul binomio
dose-danno , gli “esperti” consigliano di abbassare i valori che fanno scattare
un’azione di sorveglianza sanitaria (in esami audiometrici) di 5 dBA per le
esposizioni combinate.
In particolare
La Regione
Emilia Romagna si è espressa come di seguito
riportato in tabella:
RUMORE E
SOSTANZE OTOTOSSICHE
(rapporto tra la concentrazione dell’agente chimico a
cui è esposto il lavoratore e il TLV
Cesp/TLV
|
Visita media e Audiometria
|
Tra 1 e 0,5
|
80 dBA
|
Tra 0,5 e 0,1
|
83 dBA
|
<0,1
|
RUMORE E
VIBRAZIONI
HAV
|
WBV
|
Visita medica e audiometria
|
Tra 5 e 2,5 m/sec2
|
Tra 1 e 0,5
m/sec2
|
80 dBA
|
Tra 2,5 e 1 m/sec2
|
Tra 0,5 e 0,25 m/sec2
|
83 dBA
|
< 1 m/sec2
|
< 0,25 m/sec2
|
Regione Piemonte
Livello di rumore tra 80-85 dBA e coesposizione a
sostanze ototossiche o vibrazioni ,
effettuare la sorveglianza sanitaria a periodicità biennale ( dopo i primi 5
anni, nei primi 5 anni effettuare la sorveglianza sanitaria con periodicità
annuale)
Tenuto conto dell’assenza di dati di
letteratura consolidati le linee guida
del Piemonte raccomandano di fare
riferimento all’ACGIH (2006) che indica l’opportunità di eseguire
controlli audiometrici per valori di esposizione superiori al 20 % del TLV.
Qualora il rischio chimico sia stato valutato con il metodo
della stima e pertanto in assenza di misure strumentali, si dovrà prendere in
considerazione una esposizione con una stima del rischio superiore al concetto
di irrilevante per la salute.
E’
possibile effettuare il download dei documenti ai seguenti link
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