Il Ministero della Salute, ha trasmesso alla Conferenza Stato Regioni il testo della intesa di cui all'art. 41 comma 4-bis del D.Lgs. 81/008 dal titolo "indirizzi per la prevenzione di infortuni gravi e mortali correlati all'assunzione di alcolici e stupefacenti, l'accertamento di condizioni di alcol dipendenza e di tossicodipendenza e il coordinamento delle azioni di vigilanza".
Nelle prossime sezioni dovrebbe esserci l'adozione formale dell'intesa da parte della Conferenza.
Tenendo presente che l'intesa potrà essere modificata, riporto di seguito solo alcuni "passaggi" della stessa.
Le attività lavorative che comportano, in caso di infortunio nell'espletamento delle relative mansioni, un elevato rischio per la sicurezza, l'incolumità e la salute per i lavoratori e per i terzi sono state individuate in un unico allegato che sostituisce gli allegati dell'intesa del 16 marzo 2006 e l dell'intesa del 30 ottobre
Riporto di seguito alcune mansioni:
- Attività sanitarie che comportano procedure invasive svolte in strutture sanitarie pubbliche o private che espongono a rischio di ferite da punta o taglio, di cui il titolo x-bis del Decreto legislativo 81/08 (novità)
- Attività di trasporto di persone o di merci pericolose
- Attività nel settore dell'edilizia e delle costruzioni: operatori che svolgono attività in quota ad altezze superiori a 2 metri
Misure da adottare da parte del datore di lavoro (riporto solo alcuni obblighi)
- La Sorveglianza sanitaria sarà obbligatoria (mansioni allegato 1)
- Il lavoratore che all'inizio del turno di lavoro, durante il turno di lavoro o alla ripresa del turno di lavoro presenta un alcolemia di 0,3 g/l o in altre matrici che consentono una correlazione diretta con la concentrazione ematica, o che è risultato positivo al test di screening per l'accertamento di sostanze stupefacenti dovrà essere allontanato dall'attività lavorativa a rischio. Il medico competente formulerà un giudizio di non idoneità I lavoratori risultati positivi all'alcol test saranno sospesi dall'attività lavorativa fino a quando l'alcolemia avrà un valore pari allo 0. Se il lavoratore è risultato positivo ad una sostanza stupefacente sarà sospeso per tutto il turno di lavoro.
- vil datore di lavoro dovrà valutare l'opportunità di rendere disponibili sul posto di lavoro test rapidi per l'autocontrollo del tasso alcolemico da parte dei lavoratori
- Per "rischi particolari" valutati presenti in azienda ma che non sono compresi nell'allegato specifico, il datore di lavoro può ricorrere alla commissione ex art. 5 legge 300/statuto di lavoro costituita presso la ASL territorialmente competente
Criteri e Procedure per i controlli sanitari effettuati dal medico competente ( riporto solo alcuni obblighi)
- La Periodicità delle visite mediche saranno stabilite dal medico competente in funzione alla valutazione dei rischi e comunque dovrà essere almeno triennale
- In caso di sospetto clinico di possibile abuso di alcolici, possono essere effettuati esami di laboratorio come MCV, GAMMAGT E TRANSAMINASI (la CDT NON E'INDICATA)
- Ogni anno devono essere effettuati test di screening a sorpresa sul 10% del totale dei lavoratori ( sull'aria espirata per la verifica dell'assunzione di alcol, nella saliva per la verifica di sostanze stupefacenti).
- Nei casi di positività ai test di screening il medico competente caso per caso effettuerà test a sorpresa, se anche i test a sorpresa saranno positivi, il medico competente può richiedere preliminarmente l'effettuazione del test su matrice cheratinica o richiedere al SERT o Centro Alcologico di valutare alcol e/o Tossicodipendenza. Il medico competente formulerà un giudizio di non idoneità temporaneo.
- La buprenorfina non farà parte dei metaboliti da verificare.
- Nel caso di sospetta tossico-alcoldipendenza possono essere avviati test sul capello anche su richiesta del datore di lavoro
Al seguente link è possibile effettuare il download dell'intesa