Sorveglianza Sanitaria e Stress lavoro correlato
Il D.lgs. 81/08 non stabilisce l’ obbligo di sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti al rischio da stress lavoro-correlato. La sorveglianza sanitaria, infatti, non costituisce una misura d’elezione per tale tipo di rischio, dovendo invece privilegiare gli opportuni interventi sull’organizzazione del lavoro rivolti a ridurre o limitare il rischio.
In tal senso si è anche espresso il Coordinamento Tcnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro. “Stress lavoro-correlato. Indicazioni per la corretta gestione del rischio e per l’attività di vigilanza alla luce della lettera circolare del 18 Novembre 2010 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali”.
L’attività di sorveglianza sanitaria potrebbe comunque essere attivata su richiesta dei lavoratori ai sensi dell’art. 41, comma 1, lettera b del D.lgs. 81/08.
In questi casi sono possibili 3 opzioni
1. il medico competente valutate le motivazioni del lavoratore, nei casi in cui non emergono disfunzioni dell’organizzazione del lavoro o nei casi in cui per la particolare attività lavorativa nonostante le misure preventive e protettive adottate è presente un rischio stress-lavoro correlato , effettua la visita medica e se individua eventuali ipersuscettibilità chiede indagini di secondo livello ed esprime il giudizio di idoneità lavorativa.
2. Al tempo stesso, se emergono elementi che configurano una disfunzione dell’organizzazione del lavoro, ma non di ipersuscettibilità, il medico competente può non eseguire la visita medica ma ha l’obbligo nell’ottica della collaborazione al rischio di segnalarli al datore di lavoro per la revisione della valutazione del rischio.
3. Nei casi in cui sono presenti entrambe le condizioni , il medico competente esegue la visita medica e informa il datore di lavoro della disfunzione dell’organizzazione del lavoro